Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Amministratore in carica irreperibile - inventario

  • Laura Sebastiani

    Gubbio (PG)
    18/03/2015 17:36

    Amministratore in carica irreperibile - inventario

    Nel fallimento di Alfa s.r.l., riscontrata l'irreperibilità dell'amministratore in carica, si è proceduto con l'inventariazione dei beni rinvenuti nella sede sociale.
    La società fallita Alfa vi operava in forza di contratto di affitto d'azienda con la società Beta e, stante il perdurare della crisi economico finanziaria, ha dato disdetta prima del fallimento.
    Beta ha affittato di nuovo l'immobile alla società Gamma, che si è resa disponibile per l'accesso per effettuare l'inventario dei beni di Alfa ivi ancora presenti. Vista l'irreperibilità dell'amministratore in carica, di Alfa, si è proceduto con l'inventariazione dei beni della fallita, alla presenza del Cancelliere, con i precedenti amministratori. Tra questi, uno, nominato in fase di costituzione, in seguito a dimissioni, è divenuto poi dipendente della stessa società fino al fallimento. Visto il suo ruolo di dipendente fino al fallimento, si è reso disponibile ad elencare i beni di proprietà della fallita ed è stato stilato il verbale di inventario. Dopo aver sottoscritto l'inventario (nella sua qualità di ex amministratore e successivamente dipendente della fallita), ha riscontrato l'inserimento di un bene che, così riferisce, risulta essere di proprietà della società Gamma. Alla scrivente non sono pervenute prove certe dell'avvenuta cessione, né tanto meno si è potuto avere riscontro dalla contabilità della fallita in quanto non aggiornata.
    Non sono pervenute alla scrivente istanze di rivendica/restituzione da parte della società Gamma. Si chiede se, allo stato, è lecito provvedere alla liquidazione dei beni inventariati.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/03/2015 20:24

      RE: Amministratore in carica irreperibile - inventario

      Le dichiarazioni dell'ex dipendente sono state utili per la inventariazione, ma non hanno un valore confessorio non avendo questi la disponibilità dei beni del fallito, per cui possono essere prese in considerazione come indicative e spunto, come lei ha fatto di ulteriori accertamenti.
      Se la società Gamma non ha fatto alcuna istanza di rivendica /restituzione, ed p scaduto il termine per la presentazione delle domande tempestive, può disporre del bene inventariato e venderlo. Sarebbe comunque opportuno, dato che i beni inventariati si trovavano nei locali ormai nella disponibilità di Gamma, sentire preventivamente questa, o quanto meno, mandarle l'avviso ex art. 92 l.f., perché Gamma potrebbe non essersi insinuata non sapendo che un suo bene è stato compreso tra vquelli fallimentari (ammesso che sia così).
      Zucchetti SG srl