Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Natura restitutoria o meno del versamento in conto capitale in una società semplice

  • Matteo Rellecke Nasi

    Torino
    12/07/2022 10:05

    Natura restitutoria o meno del versamento in conto capitale in una società semplice

    Gent.mi,

    un fallimento intende richiedere la liquidazione della quota di una società semplice in cui erano stati effettuati dei versamenti in conto capitale da un socio non debitore del fallimento tramite bonifici bancari con causale "versamento c/capitale". Questi ritiene che siano un suo credito verso la società semplice, Vi chiedo se lo riteniate corretto oppure in una società semplice tali versamenti sono da considerarsi ormai acquisiti al capitale della società semplice (che però in seguito ai predetti versamenti non è mai stato incrementato con atto pubblico con pubblicità al registro imprese) e quindi da considerare in incremento della quota posto che in seguito agli stessi aveva ceduto parte della sua quota all'altro socio ma con prezzo pari al valore nominale non tenendo conto dei versamenti effettuati.

    Esemplifico: i soci erano X e Y. X aveva 5 euro di CS e Y ne aveva 5.
    X ha effettuato versamenti in c/capitale per 100 e poi ha ceduto una quota di 4 euro (al prezzo di 4 euro) a Y.

    Ora la mia domanda è: dovendo chiedere la liquidazione della quota di Y il fallimento (ipotizzando che non vi sia attivo diverso dai conferimenti e che non vi sia passivo) ha diritto a chiedere 9 euro di CS (sui 10 totali posto che i 100 di versamento c/capitale spettano in restituzione al socio X oppure il 90% di euro 110 (ovvero il PN complessivo composto da euro 10 di CS ed euro 100 di versamento c/capitale)?

    grazie e buona giornata

    Matteo Rellecke Nasi
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/07/2022 20:37

      RE: Natura restitutoria o meno del versamento in conto capitale in una società semplice

      Le società semplici, pur non avendo vincoli di capitale minimo, necessitano di un capitale sociale che è costituito dalla somma dei conferimenti apportati dai singoli soci e che, come nelle altre società, assolve alla duplice funzione di strumento dell'esercizio dell'attività e di garanzia per i creditori sociali. Pertanto in ordine all'amento di capitale o versamento in conto aumento capitale o in conto capitale, sono applicabili gli stessi principi ormai pacifici costruiti sulle società di capitali.
      I versamenti in conto capitale- da tenere distinti dai versamenti in conto aumento capitale- consistono in somme che vengono erogate dai soci spontaneamente e al di fuori di ogni procedura prevista per i conferimenti e che vanno ad incrementare il patrimonio netto della società e diventano a tutti gli effetti sue proprietà, senza modificare il valore nominale del capitale sociale, a meno che non ne venga disposto, con apposita delibera assembleare modificativa dell'atto costitutivo, l'utilizzo per un aumento del capitale sociale, di modo che, una volta che le somme in conto capitale siano confluite nel patrimonio sociale, è da escludere che i soci eroganti possano chiederne la restituzione. Nel suoi caso, pertanto, posto che i versamenti in conto capitale non generano crediti esigibili dei soci nei confronti della società, X può pretendere la restituzione delle somme versate a tale titolo solo dopo lo scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale residuo attivo del bilancio di liquidazione (quindi dopo la liquidazione di tutte le passività sociali).
      A sua volta Y, fallito può chiedere la liquidazione della sua quota di capitale sociale che è di 9 (5 originarie + 4 acquistate da X), ma la determinazione del valore della quota va fatta, come dispone l'art. 2289 c.c. "in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento", che deve, evidentemente, tenere conto anche dell'incremento di valore patrimoniale apportato dal versamento in conto capitale.
      Zucchetti SG srl