Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Revocatoria somme depositate su libretto di risparmio in procedura esecutiva ante fallimento

  • Giovanni Battista Pezzino Rao

    Palermo
    08/01/2019 17:04

    Revocatoria somme depositate su libretto di risparmio in procedura esecutiva ante fallimento

    Sono curatore di un fallimento di ditta individuale dichiarato nel marzo 2018.
    Prima del fallimento un creditore ha intrapreso una procedura esecutiva mobiliare su autoveicoli, chiedendo e ottenendo poi la conversione del pignoramento ex art. 495 cpc, a seguito della quale il debitore, oggi fallito, ha depositato una somma su libretto postale.
    Con decreto del novembre 2016 il Giudice delle esecuzioni ha assegnato al creditore la somma di circa 6.000 euro depositata sul libretto, ha liquidato le spese legali distraendole a favore del difensore del creditore, autorizzandolo all'incasso, ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva e ha dato ordine al conservatore del PRA di cancellare le formalità sui mezzi pignorati a cura e spese dell'interessato.
    Con istanza indirizzata al'Ufficio depositi giudiziari del febbraio 2017 il creditore ha richiesto l'estinzione del libretto di risparmio su cui erano state versate le somme dal debitore, chiedendo altresì che l'emittendo vaglia postale venisse consegnato presso il proprio difensore. In calce a detta istanza è stata annotata dal cancelliere l'emissione di un mandato di pagamento del marzo 2017 per l'importo richiesto dal creditore nell'istanza.
    In qualità di curatore fallimentare del debitore mi pongo il problema della revocabilità delle somme depositate nel libretto postale, che oggi presumibilmente saranno già in possesso del creditore.
    Nello specifico mi chiedo se sia revocabile una somma frutto di conversione di pignoramento avvenuta ante fallimento, posto che non pare che la fattispecie descritta possa rientrare nell'ipotesi di cui al comma 1 nè in quella di cui al comma 2 dell'art. 67, l.fall.
    Grato per il parere che vorrete rendere, porgo distinti saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/01/2019 20:42

      RE: Revocatoria somme depositate su libretto di risparmio in procedura esecutiva ante fallimento

      Va premesso che la revocatoria non ha ad oggetto somme di denaro ma il pagamento che viene effettuato con dette somme. Posto che è pacifico che anche i pagamenti coattivi- quelli cioè ottenuti a seguito si esecuzione- sono revocabili, riteniamo che allo steso regime vanno sottoposti anche i pagamenti realizzati con la somma effetto della conversione del pignoramento dal momento che con la conversione si realizza la sostituzione ai beni pignorati di una somma di denaro comprensiva dei crediti azionati nella procedura, degli interessi e delle spese dell'esecuzione, di modo che l'assegnazione di detta somma al creditore costituisce anch'esso un pagamento coattivo in quanto, con la sostituzione nell'oggetto del pignoramento è come se al crediore venisse assegnata la somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati.
      Inquadrata l'assegnazione della somma in questione quale pagamento, ne discende che la revocatoria fallimentare è possibile ai sensi del secondo comma dell'art. 67 e, quindi, poiché nel caso il mandato di pagamento risale al febbraio 2017 e il fallimento è stato dichiarto nel marzo 2018, il pagamento è anteriore ai sei mesi utili ai sensi della norma citata, per cui non è revocabile.
      Zucchetti Sg srl