Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Donazione nuda proprietà revocata

  • Gianluca Policriti

    Monteleone Sabino (RI)
    08/10/2018 14:56

    Donazione nuda proprietà revocata

    Persona fisica fallita nel settembre 2018. Nell'aprile 2014 (oltre 5 anni prima del fallimento) dona la nuda proprietà di alcune sua proprietà immobiliari ai figli, riservandosi l'usufrutto. Nel 2016 alcuni creditori del donante (oggi fallito) ottengono la revoca della donazione ed iniziano una procedura esecutiva immobiliare, oggi pendente.
    All'udienza di oggi nella procedura esecutiva il curatore del fallimento ha chiesto fosse messa a verbale la circostanza del fallimento del debitore esecutato; il GE ha messo a verbale ed ha, comunque, disposto la vendita.
    Vorrei verificare se vi sono (e quali sono) le possibilità aperte per il fallimento.
    Il fallimento potrebbe intervenire nella procedura esecutiva chiedendo l'attribuzione alla massa fallimentare del valore dell'usufrutto quando l'immobile sarà venduto.
    Secondo uno dei creditori iscritti nella procedura esecutiva, la "separazione" tra nuda proprietà ed usufrutto si è determinata in virtù dell'atto di donazione che, revocato, è tamquam non esset (almeno per i creditori che hanno ottenuto la revoca della donazione e che possono giovarsene) e, quindi, il fallimento non avrebbe titolo per intervenire nella procedura esecutiva, neanche con lo scopo di acquisire il valore dell'usufrutto.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/10/2018 21:42

      RE: Donazione nuda proprietà revocata

      Va preliminarmente chiarito che se è vero che nell'aprile del 2014 l'imprenditore ora fallito (Tizio) ha donato la nuda proprietà di alcuni immobili ai figli, riservando a sé l'usufrutto, oggetto della revocatoria, riguardando l'atto di donazione in questione, non può che essere stato il diritto di nuda proprietà, in quanto l'usufrutto non è mai stato ceduto ed è ancora in capo a Tizio fallito, ed ora nella disponibilità del curatore. Questi, quindi, può vendere il diritto di usufrutto liberamente, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 980 c.c.
      Inesatto è quanto riferito da uno dei creditori, secondo il quale "la separazione tra nuda proprietà ed usufrutto si è determinata in virtù dell'atto di donazione che, revocato, è tamquam non esset, almeno per i creditori che hanno ottenuto la revoca della donazione e che possono giovarsene. In realtà, è vero che con la donazione della nuda proprietà la proprietà piena è stata scissa e la nuda proprietà è stata trasferita ai figli del donate e l'usufrutto è rimasto in capo a costui, ma con la dichiarazione di revoca dell'atto di donazione non è stato affatto messo nel nulla detto atto giacchè a seguito del vittorioso esercizio della revocatoria, l'atto dispositivo, oggetto del giudizio (la donazione della nuda proprietà), rimane valido ed efficace erga omnes ad eccezione che nei confronti dell'attore in revocatoria, nei confronti del quale l'atto è inefficace e, pertanto, il bene oggetto dell'atto dispositivo (nel caso il diritto di nuda proprietà) potrà essere aggredito come se non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore. Conseguentemente, il creditore vittorioso in sede revocatoria, per soddisfare la propria pretesa creditoria, potrà (e dovrà) agire esecutivamente nei confronti del donatario rispettando le formalità previste dagli art. 602-604 cpc, al fine di ottenere la vendita della nuda proprietà e rifarsi sul ricavato. Questo spiega perché , intervenuto il fallimento del donante, l'esecuzione possa continuare, nonostante il divieto di cui all'art. 51 l.f., proprio perché i figli di Tizio terzi donatari, pur risultando estranei al rapporto obbligatorio tra debitore e il creditore, sono le parti passive del processo esecutivo in quanto titolari del diritto di nuda proprietà oggetto dell'espropriazione, in applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 2901, 2902 2910 cc e 602 cpc e costoro non sono falliti.
      Tanto necessariamente chiarito, bisogna vedere quale effetto produce la dichiarazione di fallimento del donante sulla revocatoria. Se il giudizio revocatorio ordinario fosse stato ancora in corso al momento del fallimento, non vi è dubbio che il curatore fallimentare avrebbe potuto subentrare nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 l.fall., accettando la causa nello stato in cui si trovava (giur. pacifica, cfr, da ult. Cass. 04/07/2018, n. 17544). Nel caso, però è stata già emessa la sentenza di revoca, ed è anche passata in giudicato se si considera che è iniziata l'azione esecutiva; è invero altro dato pacifico che le sentenze costitutive, quali quelle di revoca, possono fondare un'azione esecutiva anche prima del passaggio in giudicato, a norma dell'art.282 c.p.c., soltanto limitatamente ai capi condannatori del dispositivo, come ad esempio quelli relativi alle spese di lite.
      In questa situazione: sentenza di inefficacia revocatoria emessa, passata in giudicato ed espropriazione in corso, il curatore del fallimento del donante può avvantaggiarsi della inefficacia dichiarata con detta sentenza?
      Non abbiamo trovato precedenti specifici, ma a nostro avviso la risposta è negativa specie se, come sicuramente è accaduto, la domanda revocatoria, proposta prima del fallimento, è stata trascritta facendo così retroagire gli effetti della sentenza favorevole alla data della trascrizione della domanda e, quindi opponibile anche al fallimento. In realtà il creditore vittorioso agisce in forza di un titolo opponibile al fallimento su beni o diritti che sono, come abbiamo detto, di terzi (dei figli non falliti) e il curatore del fallimento non ha uno strumento che gli consenta di estendere gli effetti della sentenza revocatoria a favore della massa dei creditori, come l'art. 66 gli consentiva in pendenza del processo proseguendo l'azione promossa da altri; non ci sembra, quindi, che abbia titolo per intervenire nel giudizio di esecuzione per pretendere l'attribuzione alla massa del ricavato della vendita della nuda proprietà.
      Zucchetti SG srl
      • Gianluca Policriti

        Monteleone Sabino (RI)
        11/10/2018 19:18

        RE: RE: Donazione nuda proprietà revocata

        Vi ringrazio della risposta.
        Aggiungo un quesito per comprendere quale sia la strada migliore da intraprendere, atteso che la curatela può avanzare pretese limitatamente al valore dell'usufrutto.
        Questa strada può passare attraverso l'intervento del fallimento nella procedura esecutiva immobiliare pendente chiedendo che il fallimento sia tenuto in considerazione, in sede di riparto, per il valore dell'usufrutto?
        In caso di risposta affermativa, sulla quantificazione del credito da far valere nella procedura esecutiva come procedere?
        Ringrazio.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          12/10/2018 21:02

          RE: RE: RE: Donazione nuda proprietà revocata

          La proprietà piena di un bene consente al proprietario di disporre dello stesso (venderlo , locarlo, ecc.) e di goderne (usarlo), ma questa pienezza di poteri può essere scissa separando la nuda proprietà dall'usufrutto, come è avvenuto nel caso in cui Tizio ha donato la nuda proprietà di alcuni immobili ai figli ed ha riservando a sé l'usufrutto.
          A seguito di tale atto, Tizio ha mantenuto il diritto di poter godere dei beni, con il limite di non poterne mutare la destinazione, di fare suoi i frutti naturali e civili, di concedere in locazione il bene a terzi, con l'obbligo di usare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia, di pagare le spese ordinarie per l'amministrazione e manutenzione del bene nonché le imposte, canoni, e altri pesi che gravano sul reddito. Ai figli è stata trasferita la nuda proprietà, che è un diritto pienamente commerciabile in quanto seppur al momento il nudo proprietario non ha il potere di trarre utilità dalla cosa, egli, alla cessazione dell'usufrutto (che può avere la durata massima della vita del suo titolare se è una persona fisica oppure trent'anni per una persona giuridica) diventa proprietario pieno in quanto tale diritto si congiunge alla nuda proprietà.
          Questo significa che possono coesistere due diritti: quello della nuda proprietà e quello dell'usufrutto appartenenti a soggetti diversi; diritti alienabili, (seppur l'usufrutto con certi limiti) ed espropriabili, sicchè, poiché la revoca ha colpito l'atto di donazione con il quale era stata donata la nuda proprietà, è il trasferimento di questo diritto che è stato dichiarato inefficace e l'espropriazione non può che riguardare tale diritto; ossia in sede esecutiva i creditori vittoriosi nella revocatoria potranno far vendere soltanto la nuda proprietà perché questo era l'oggetto della donazione che è stata dichiarata inefficace
          Ci siamo posti il problema, nella precedente risposta, se la revocatoria potesse giovare anche al fallimento del donante consentendo quindi alla massa di utilizzare la inefficacia già dichiarata in favore di singoli creditori, come se la sentenza fosse stata pronunciata nei confronti del curatore, ma abbiamo escluso questa possibilità per le ragioni che abbiamo esposte; pertanto, se si accetta questa tesi, vi sarà una esecuzione individuale sulla nuda proprietà nella quale il fallimento, a nostro avviso, non può vantare alcun diritto, e ci sarà l'esecuzione fallimentare in cui si venderà il diritto di usufrutto che è rimasto in capo al fallito.
          Sarebbe utile trovare una soluzione amichevole con i creditori per fare in modo che si venda unitariamente l'intero diritto di proprietà (ossia nuda proprietà e usufrutto) perché sicuramente la vendita unitaria può essere economicamente più vantaggiosa per tutti, ma questo può essere fatto con accordi tra gli interessati (i creditori esproprianti e il curatore) discutendo e trovando una soluzione che soddisfi tutte le aprti.
          Zucchetti SG srl