Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

IMU in prededuzione e assegnazione parziale da parte del G.E.

  • Fabio Titi

    FORLI' (FC)
    13/11/2023 16:35

    IMU in prededuzione e assegnazione parziale da parte del G.E.

    Buonasera,
    per fallimento di cui sono Curatore, la società fallita era unica proprietaria di un immobile su cui pendeva, alla data della dichiarazione di fallimento, una procedura esecutiva.
    Il creditore procedente si è regolarmente insinuato al passivo e gli è stata riconosciuta anche la fondiarietà del credito, pertanto egli è andato avanti nella procedura esecutiva pendente.
    Ebbene nel frattempo l'immobile è stato assegnato ed il decreto di trasferimento è stato emesso. Mi ero a suo tempo attivato con il GD per farmi liquidare le spese in prededuzione da farmi assegnare direttamente dal GE tra cui l'imu calcolata dalla data della sentenza di fallimento fino al decreto di trasferimento (sostanzialmente due annualità). Ebbene il G.E. ha emesso decreto di assegnazione delle somme in prededuzione (conseguente alla mia istanza in cui ho allegato le liquidazioni decretate dal GD) corrispondendo al fallimento solo una delle due annualità.
    Ora cosa posso fare con il Comune visto che avrei tre mesi di tempo, se non erro, a versare le somme in prededuzione a suo favore?
    Verso nel frattempo al Comune una delle due annualità e il saldo lo verso in sede di riparto finale (in cui andrò a chiedere al creditore procedente di restituire la somma alla Procedura) o procedo già ora con il creditore procedente chiedendogli sin da ora la corresponsione della somma?
    Ciò rileva se non erro anche ai fini di riconoscere o meno sanzioni e interessi al Comune se esso viene pagato dopo i suddetti tre mesi, o sbaglio? Grazie in anticipo per la Vostra risposta.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/11/2023 12:27

      RE: IMU in prededuzione e assegnazione parziale da parte del G.E.

      La giurisprudenza costante ha sempre ritenuto che, avendo il privilegio concesso al creditore fondiario dall'art. 41 TUB di iniziare o proseguire l'esecuzione individuale anche in pendenza del fallimento del debitore natura di privilegio processuale, che consente l'attribuzione in via provvisoria del ricavato dalla vendita, il creditore fondiario dovesse poi insinuarsi al passivo fallimentare e in sed fallimentare sarebbero stati effettuati conteggi finali del dare e avere, tenendo conto delle spese fallimentari definitive, e questo anche in caso intervento del curatore nell'esecuzione individuale. Unica eccezione Cass. 20 aprile 2022, n. 12673 , che ha statuito che "In tema di interferenze fra procedura concorsuale ed esecuzione forzata, nell'ipotesi patologica in cui il giudice di quest'ultima, ancorché reso edotto del fallimento del debitore, dichiari l'esecutività del progetto di distribuzione, il curatore, qualora rimanga inerte e non reagisca tempestivamente con il rimedio oppositivo, subisce l'irretrattabilità della successiva esecuzione del medesimo progetto, cui consegue l'intangibilità delle somme concretamente attribuite e l'impossibilità di chiederne la restituzione mediante l'esercizio dell'azione di ripetizione di indebito". Questa decisione è stata oggetto di numerose critiche (cfr. Bozza, La provvisorietà definitiva delle assegnazioni in favore del creditore fondiario nei giudizi esecutivi in pendenza del fallimento, in Il Fallimento, 2022, 1555).
      Se si sgeue questa via bisogna impugnare il provvedimento del giudice dell'esecuzione che non le ha riconosciuto quanto preteso, altrimenti, seguendo la tradizionale impostazione, la questione verrà ridiscussa in sede fallimentare all'atto dell riparto.
      Per quanto fare in ordine al pagamento IMU, rimettiamo la questione al la nostra sexione tributaria.
      Zucchetti SG srl
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        16/11/2023 09:24

        RE: RE: IMU in prededuzione e assegnazione parziale da parte del G.E.

        Al di là delle considerazioni e della raccomandazione esposte nell'intervento precedente, e al di là del fatto che non comprendiamo la motivazione che ha spinto il giudice dell'esecuzione ad assegnare al fallimento solo una parte dell'IMU dovuta, è indubbio che tale tributo (ovviamente per la parte relativa al periodo compreso nella procedura) sia comunque dovuto per intero.


        Per i termini di pagamento, è necessario coordinare la normativa fiscale con la disciplina dei crediti prededucibili (è pacifico infatti che si tratti di un credito prededucibile):

        - la normativa fiscale stabilisce che soggetto obbligato è il Curatore, e gli assegna un termine; decorso tale termine scatta la sanzione (ordinaria: 30%, con possibilità di ravvedimento operoso)

        - la normativa fallimentare stabilisce che i debiti prededucibili vanno pagati come previsto dall'art. 111-bis, attuale III comma: "I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare" e questo sicuramente lo è, "possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti"


        Nel silenzio sia di prassi che di giurisprudenza sulla questione il coordinamento che ci pare più corretto è il seguente:

        - se il Curatore ritiene che l'attivo possa non essere sufficiente a pagare tutte le prededuzioni, paga l'IMU solo quando ha tale certezza, o comunque al riparto finale, e non è soggetto a sanzioni perché sta rispettando la legge fallimentare

        - se invece l'attivo appare sufficiente, stante la disposizione fiscale e il suo ruolo di pubblico ufficiale, da cui discende la necessità di particolare rigore, riteniamo che il "possono" divenga "debbono" e quindi se egli non paga nel termine di Legge può essere soggetto a sanzioni (e dipendendo le stesse da un suo comportamento non corretto, riteniamo che le stesse siano a carico suo e non della procedura).