Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Poteri del Curatore

  • Alessandro Cottica

    SONDRIO
    27/03/2023 11:36

    Poteri del Curatore

    Buongiorno, chiedo il vostro parere su quanto di seguito esposto.
    Sono Curatore del fallimento di una srl e l'amministratore unico, irreperibile, non ha depositato le scritture contabili in cancelleria.
    Dagli accertamenti effettuati sono riuscito a reperire i nominativi di più clienti con i quali la fallita ha avuto rapporti economici, cui ho chiesto la produzione di diversa documentazione contabile per ricostuire l'attivo e accertare eventuali fatti da segnalare con la mia relazione ex art. 33 (ho chiesto copia delle fatture emesse dalla fallita, la modalità di pagamento, i contratti stipulati ecc.).
    Come posso agire nel caso in cui un creditore si rifiuti di fornire i documenti richiesti, nonostante i miei solleciti? Mi limito a segnalare l'accaduto nella relazione?
    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/03/2023 17:53

      RE: Poteri del Curatore

      Non crediamo possa afre altro non esistendo un obbligo giuridico di chi ha contratto con il fallito di collaborare con il curatore. Proprio per far fronte a queste situazioni il nuovo codice ha previsto, ad esempio all'art. 49, che, con la sentenza che dispone l'apertura della liquidazione giudiziale, il tribunale, oltre a nominare il giudice delegato e curatore e disporre altre incombenze , con la lett. f) del comma 3 autorizza, espressamente il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del cod. proc. civ:
      1) ad accedere a titolo gratuito alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
      2) ad accedere a titolo gratuito alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
      3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del d.l. 31 maggio 2010 n.78, convertito dalla l. 30 luglio 2010 n.122 e successive modificazioni;
      4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
      5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
      Già prima del nuovo codice 155-sexies disp. att. c.p.c. concede al curatore la facoltà di accedere alle banche dati della Pubblica Amministrazione con modalità, però, abbastanza farraginose che ne hanno finora frenato l'uso; alla luce della nuova norma le indagini saranno molto più semplificate e, come si vede, avranno un raggio d'azione molto più vasto.
      Di particolare interesse e novità sono le disposizioni di cui ai n. 4 e 5 che prevedono in quanto si dà diritto al curatore di accedere a documentazione che non è in possesso di enti pubblici, bensì di soggetti terzi privati (le banche e i fornitori/clienti). E se, per quanto attiene la documentazione bancaria, un tale diritto è già contemplato dall'art. 119, 4° co. TUB, quanto ai terzi clienti o fornitori, la norma nuova consente di fare proprio quello che oggi chiede di poter fare, ma non ha strumenti giuridici per farlo.
      Zucchetti SG srl