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INTERVENUTA LCA E RESPONSABILITA SOLIDALE ART 30 COMMA 6 D.L. 50/2016

  • Francesco Cappello

    ALBA (CN)
    01/09/2022 11:57

    INTERVENUTA LCA E RESPONSABILITA SOLIDALE ART 30 COMMA 6 D.L. 50/2016

    Gent.mi
    sono a richiedere un vostro parere.
    Sono stato nominato commissario liquidatore di una società cooperativa sociale.
    Per effetto della responsabilità solidale ai sensi dell'art. 30 comma 6 D.L. 50/2016 e art. 29 D.L. 276/2003, alcuni debitori (enti pubblici) stanno effettuando pagamenti diretti ai creditori (ex dipendenti che vantano crediti per TFR e retribuzioni arretrate).
    Chiedo se a seguito dell'intervenuta LCA viene meno la responsabilità solidale e pertanto la procedura può chiedere ai debitori il pagamento del residuo dovuto.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/09/2022 19:07

      RE: INTERVENUTA LCA E RESPONSABILITA SOLIDALE ART 30 COMMA 6 D.L. 50/2016

      Le Sez. unite della Cassazione, con la sentenza 02-03-2020, n. 5685 hanno apportato un notevole contributo di chiarimento alla intricata materia in questione, affermando il seguente principio di diritto: "In caso di fallimento dell'appaltatore di opera pubblica, il meccanismo delineato dall'art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006 - che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest'ultimo al subappaltatore - deve ritenersi riferito all'ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un'impresa in bonis e, dunque, non è applicabile nel caso in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto si scioglie; ne consegue che al curatore è dovuto dalla stazione appaltante il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento del contratto e che il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della par condicio creditorum e dell'ordine delle cause di prelazione, senza che rilevi a suo vantaggio l'istituto della prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall.".
      Sebbene riferita all'art. 118, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, la Sentenza citata risulta significativa in quanto conferma un orientamento di carattere generale in cui la normativa prevede una alterazione delle regole del concorso fallimentare.
      E tanto accade anche nel caso di solidarietà in favore dei dipendenti, i quali, se pagati direttamente dalla stazione appaltante non partecipano al passivo, ma il fallimento non incassa il credito che aveva verso il committente perché questi lo ha utilizzato per pagare i dipendenti; sostanzialmente i dipendenti vengono pagati fuori concorso ma al loro posto può intervenire l'ente committente, che però non ha pagato il prezzo del'appalto per la quota attribuita ai lavoratori. Anche se il committente non si insinua in regresso avendo utilizzato denaro non proprio, rimane il fatto che può essere presumibile, in considerazione del grado di privilegio di cui godono, che sarebbero stati pagati indipendentemente dall'esercizio dell'azione diretta nei confronti del committente, ma questo dato non è sicuro.
      Aggiorniamo così alcune antiche risposte, anteriori al d.lgs n. 50 del 2016 e alla citata sentenza delle sezioni unite.
      Zucchetti SG srl