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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
ESERCIZIO PROVVISORIO
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Maria Cristina Bongiorno
Milano28/04/2013 13:11ESERCIZIO PROVVISORIO
Il GD ha autorizzato l'esercizio provvisorio della fallita per 3 mesi, si tratta di una snc con due socie anziane illimitatamente responsabili a loro volta fallite.
Considerando l'aspetto umano (le socie hanno dichiarato solo redditi minimi da pensione e utili)e il fatto che è stato depositato reclamo contro la sentenza di fallimento, non ho ancora proceduto a chiudere i c/c bancari della società e personali (pur avendo avvisato le banche del fallimento),trascrivere la sentenza su alcuni immobili di proprietà (credo che in caso di revoca del fallimento la cancellazione della trascrizione sia onerosa per la procedura o per le socie)e inventariare i beni personali delle fallite (dichiarano solo mobili e suppellettili di valore minimo).
Gradirei un vs. consiglio su come comportarmi nel prosieguo per evitare possibili traumi e danni alle signore, in caso di revoca della sentenza, ma anche mie eventuali responsabilità, considerato che il GD mi ha indicato di procedere normalmente.
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/04/2013 20:46RE: ESERCIZIO PROVVISORIO
Ed ha fatto bene il giudice delegato a dirle di procedere normalmente dal momento che la sentenza di fallimento è esecutiva anche in pendenza del giudizio di opposizione e il curatore, per quanto possa tener conto delle esigenze personali del fallito, ha il compito di gestire al meglio il patrimonio del fallito; peraltro, un eccesso di umanità, seppur comprensibile nella fattispecie, la potrebbe esporre anche personalmente a qualche responsabilità.
Zucchetti SG Srl
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Maria Cristina Bongiorno
Milano21/05/2013 16:02RE: RE: ESERCIZIO PROVVISORIO
Come devo comportarmi per le spese durante l'esercizio provvisorio? Devo sempre chiedere l'autorizzazione del GD o posso disporre io del denaro delle fallite per i pagamenti (utenze, fornitori ecc.)? Ho bloccato i c/c della società ma non ho ancora aperto il conto della procedura, che comporterebbe necessariamente l'autorizzazione del GD e il mandato del cancelliere per ogni prelievo. Non ho bloccato, invece, il conto personale su cui confluisce solo la pensione.
E'corretto?
Grazie ancora.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/05/2013 20:49RE: RE: RE: ESERCIZIO PROVVISORIO
Il curatore, autorizzato l'esercizio provvisorio, rimane organo della procedura fallimentare e come tale egli subentra nella gestione dell'impresa, la cui titolarità rimane in capo al fallito. Egli quindi esercita una vera e propria attività imprenditoriale, attraverso una gestione d'impresa che rimane patrimonialmente ed economicamente separata dall'amministrazione del fallimento, nella quale si riportano soltanto i risultati finali, ossia gli utili o le perdite, che sono imputabili alla massa. Da questa attività deriva l'obbligo per il curatore degli adempimenti connessi all'attività stessa, di carattere contabile, previdenziale fiscale , ecc.; fermo restando che, ai fini delle imposte dirette, l'eventuale reddito risultante dalla gestione provvisoria non costituisce oggetto di autonoma tassazione in quanto l'art. 183 del tuir, in considerazione del fatto che i risultati della gestione confluiscono nel fallimento, dispone che anche nel caso in cui venga concesso l'esercizio provvisorio dell'impresa il periodo di imposta del fallimento è unico, dall'inizio fino alla chiusura della procedura e il relativo reddito è costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto iniziale.
In questa ottica, considerata la costante sorveglianza demandata al comitato dei creditori e, non ultimo, il fatto che l'attività d'impresa non può essere vincolata ad eccessivi formalismi burocratici, riteniamo che la iniziale autorizzazione all'esercizio provvisorio assorba quelle successive per ulteriori prelievi, non riguardando detta attività la stretta gestione della procedura ma, appunto, l'esercizio dell'attività di impresa, che deve avere una sua autonoma gestione.
Zucchetti SG Srl
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Maria Cristina Bongiorno
Milano30/05/2013 20:16RE: RE: RE: RE: ESERCIZIO PROVVISORIO
Nel caso di specie non c'è il comitato di creditori. L'apertura del c/c della procedura comporta però che la banca disponga i pagamenti solo su mandato del GD e della cancelleria, quindi non ho ancora aperto il c/c della procedura ma sto operando sui conti bloccati della fallita. E' corretto?
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza31/05/2013 20:24RE: RE: RE: RE: RE: ESERCIZIO PROVVISORIO
No. Come già detto nella precedente risposta, pur restando l'azienda nella titolarità del fallito, lei, come curatore, ne ha la gestione svolgendo una vera e propria attività imprenditoriale, dala quale deriva l'obbligo di una serie di adempimenti, anbche contabili, tra cui quello di tenere una apposita contabilità riguardante l'esercizio provvisorio. Questo attua una gestione, che è staccata dal resto dell'attività fallimentare e va considerato come un periodo a sé, i cui esiti finali- entrate meno spese- vanno riportati nella contabilità del fallimento. Pertanto deve chiudere i vecchi conti e aprirne uno nuovo, diverso da quello su cui deposita le liquidità fallimentari, che va utilizzato per la gestione dell'impresa in via provvisoria, senza la necessità dell'autorizzazione del giudice delegato per i prelievi;.
Il controllo sull'attività del curatore è assicurato dalle informazioni che deve rendere al comitato dei creditori- ove c'è- trimestralmente per informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio (art. 104, comma terzo) e dal rendiconto semestrale (e comunque alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio) che deve rendere dell'attività svolta (comma quinto art. 104).
Zucchetti SG Srl
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