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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Cessione quota in capo al socio fallito posseduta in una sas
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Fausto Guglielmi
Vallebona (IM)03/04/2017 16:40Cessione quota in capo al socio fallito posseduta in una sas
Fallimento del 2007. Attivo : quota del 30 % in capo al socio fallito quale partecipazione in una sas. " C " costituita da 2 soli soci.
1 Nel 2007 viene dichiarato il fallimento della sas " B " e del suo socio accomandatario " N "
2 Il socio " N " detiene la quota del 30 % del capitale della società " C " in qualità di socio accomandante. ( unico attivo )
3 Ante fallimento la società " C " concede in affitto per 9 anni e tacito rinnovo, l'unica azienda commerciale di cui è proprietaria ad una srl " D "
4 La quota del 30 % del capitale della società " C " è stata periziata alla data del fallimento dal CTP per euro 92.000,00
5 In base a tale valutazione peritale è stata fatta richiesta alla società ed al socio accomandatario di liquidate tale quota
6 Nè la società e neppure la socia accomandataria ha inteso liquidare o acquisire la quota del fallito " N "
7 nel contempo la società " C " benché richiesta, non ha mai presentato il rendiconto annuale della gestione
8 Nel 2013 la società " C è stata cancellata dal R.I.
9 Ora il Legale della società " C " comunica che la quota posseduta dal fallito " N " nella società " C " essendosi tradotta sostanzialmente a mente dell'art-. 2288 c.c a seguito dell'esclusione di diritto del socio fallito " N " in un diritto di credito, non può essere ceduta ne tanto meno può essere messa in vendita all'asta per la semplice ragione che tale quota non esiste più proprio perché trasformatasi in un diritto di credito.
Chiedo:
Il socio fallito " N " in qualità di socio accomandante nella società " C " poteva essere escluso di diritto ex art 2288 cc da tale società ?
Non avendo fatto mai atti di gestione in codesta società " C " il socio fallito " N " viene escluso di diritto a mente dell'art 2288 cc ?? oppure resta portatore della quota del 30 %. ?
In caso non si ricada nella esclusione, la società " C " poteva essere cancellata dal R.I.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/04/2017 20:40RE: Cessione quota in capo al socio fallito posseduta in una sas
Lei tocca un argomento abbastanza controverso, quale è l'applicazione dell'art. 2288 c.c.- in forza del quale è escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito- anche al socio accomandante dichiarato fallito. Per la verità contrario all'estensione della norma al socio accomandante in considerazione del minor rilievo attribuito, in questo caso, all'intuitus personae, abbiamo trovato solo poca dottrina risalente (Simonetto, Fallimento del socio ed esclusione, in Riv. soc., 1959, 216 ss.), nel mentre la dottrina prevalente è nel senso dell'estensione (Angeloni, I diritti del creditore particolare del socio, in Riv. dir. comm., 1955, I, 105; Bollino, Le cause di esclusione del socio nelle società di persone e nelle cooperative, in Riv. dir. comm., 1992, I, 387; Cottino-Weigmann, Società di persone e consorzi, in Tratt. dir. comm., diretto da Cottino, III, Padova, 2004, 280; Ferrara jr.- Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 2001, 296; Graziani, Diritto delle società, Napoli, 1962, 95; Ungari Trasatti, Note minime in tema di interpretazione teleologica dell'art. 2288 , comma 1, cod. civ., in Riv. Not.,2005, 176 ss). Nello stesso senso è la giurisprudenza. Ad esempio, Cass., 22/05/ 2003, n. 8091, ha statuito che "se si individua nell'art. 2288 in questione la ratio della tutela degli "altri" soci e della società stessa dalle incidenze negative, sul piano patrimoniale, conseguenti al fallimento del singolo socio, non si vede
perché possa in proposito configurarsi la non estensione di detta norma alla società in accomandita semplice" in mancanza, per le società in accomandita semplice, di una norma specifica di deroga alla disciplina dettata dall'art. 2288 c.c., "applicabile alle società in accomandita semplice in base ai richiami contenuti negli art. 2293 e 2315 dello stesso codice, dalla assimilazione dello "status" di socio accomandante a quello di socio di società semplice, dall'applicabilità al socio di società in accomandita semplice dell'istituto della esclusione di cui all'art. 2287 c.c., nonché, infine, …."
Ancora nello stesso senso, Trib. Udine 06/02/1988, in Società, 1988, 819; App. Bologna, 13/02/1987, in Dir. fall., 1987, II, 934; Trib. Torino, 27/051982, in Giur. comm., 1983, II, 978, al punto che, molto più recentemente, Cass. 12/07/2013, n. 17255, trattando della disponibilità della quota del socio accomandante, dà per scontato che "Il fallimento del socio di una società di persone, comportando la sua esclusione di diritto dalla compagine sociale, determina la perdita della capacità dispositiva della sua partecipazione sociale".
A nostro avviso questa tesi non è molto convincente in quanto l'art. 2315 richiama le norme sulla società in nome collettivo in quanto compatibili, e la compatibilità esiste tra soci accomandatari e soci di snc essendo entrambi rispondono illimitatamente; inoltre l'art. 2322 c.c. prevede la trasmissibilità causa mortis della quota del socio accomandante ecc., ma è evidente che l'avvocato della società ha fatto leva sulla giurisprudenza della Corte, per cui escluso di diritto il socio accomandante fallito, la sas è rimasta con un unico socio (l'accomandatario) con le conseguenze di cui all'art. 23213 c.c.
Zucchetti Sg srl
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