Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

conto corrente del fallito cointestato

  • Roberta Evandri

    Fermo
    12/01/2021 19:43

    conto corrente del fallito cointestato

    Sono Curatore di un fallimento di una ditta individuale il cui titolare è cointestatario con il coniuge di un conto corrente bancario su cui confluisce esclusivamente lo stipendio del coniuge e viene pagato un mutuo chirografario sempre cointestato.
    La data del fallimento è il 03.05.2019 ma la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento alla Banca è fatta con pec del giugno 2019:
    - devo comunque procedere ad acquisire all'attivo la metà del saldo presente alla data del fallimento o alla data della comunicazione alla Banca oppure posso inoltrare istanza ex art 46 LF al GD poiché la famiglia vive esclusivamente dello stipendio del coniuge (del quale ho buste paga)?
    - dai movimenti del C/C risulta che il mutuo cointestato continua ad essere pagato anche dopo la dichiarazione di fallimento, sebbene con le solo entrate del coniuge, è corretto o devo interromperne il pagamento e richiedere alla Banca le somme precedentemente riscosse a titolo di pagamento delle rate?
    - sono incappata nella scadenza di termini per le operazioni dio cui sopra (si consideri che non essendoci attivo non ho mai aperto un c/c della procedura)?
    Grazie infinite.
    Roberta Evandri
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/01/2021 19:17

      RE: conto corrente del fallito cointestato

      Il conto cointestato comporta che gli intestatari siano comproprietari al 50% ciascuno (in mancanza di diversa indicazione) dei saldi positivi del conto, indipendentemente dalla provenienza delle provviste che alimentano il conto. Pertanto è corretto che lei, quale curatore del fallimento di uno dei due cointestatari, apprenda all'attivo fallimentare la metà del saldo esistente. Quanto alla data di riferimento, l'art. 78 l.fall. stabilisce che "I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti", per cui lo scioglimento pe si verifica al momento del deposito della sentenza di fallimento; tuttavia poiché nei confronti dei terzi la sentenza di dfallimento, ai sensi della'rt. 16 l. fall. produce effetti dalla data della annotazione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese, è il saldo a questa data che deve prendere in considerazione.
      Una volta sciolto il conto, almeno per la parte riguardante il fallito, lo stesso può restare aperto in capo al solo coniuge in bonis (se la banca lo consente) ma sarebbe meglio per questi chiudere il conto in questione e aprirne uno nuovo, su cui far confluire il suo stipendio, che rimane nella sua esclusiva disponibilità e non va acquisito all'attivo fallimentare, posto che il coniuge non è fallito. Pertanto non si pone una questione di distribuzione di detto stipendio ex art. 46 l. fall.
      Quanto al pagamento del mutuo chirografario cointestato, anche qui si deve scindere il passato ante fallimento dal futuro, tenendo presenteo che la cointestazione significa, dal lato passivo, solidarietà, per cui i due coniugi erano e sono condebitori solidali e la banca può rivolgersi a ciascuno dei due chiedendo l'intero.
      A questo punto, per il passato, si tratta di appurare con quali mezzi siano state pagate le rate; se sono state pagate con addebito sul conto cointestato, il fallito ha pagato metà delle rate, posto che, come detto in precedenza egli era contitolare del conto e comproprietario dei saldi attivi dello stesso. Le rate pagate negli ultimi sei mesi antecedenti il fallimenti sono, quindi, astrattamente revocabili (trattasi di mutuo chirografario e, quindi, non fondiario), sempre per la parte pagata dal fallito.
      Per il futuro, molto dipende da cosa intende fare il creditore. Il credito da mutuo, infatti, si considera scaduto con il fallimento (art. 55, co. 2 l. fall.), per cui la banca potrebbe capitalizzare il credito e insinuarsi al passivo del fallimento; secondo prevalente opinione dottrinaria la scadenza è prevista dal citato art. 55 ai soli fini del concorso, per cui la norma non opera nei confronti dei condebitori in bonis, che mantiene la rateizzazione (in ogni caso, la banca, anche se si ritenesse il contrario, può procedere ad una ristrutturazione del debito regolando separatamente il rapporto con il debitore in bonis). Se si segue questa strada, che è quella che si sta seguendo nella specie, il coniuge continuerà a pagare le rate, per evitare inadempimenti, e estinto il debito, potrà rivalersi per la metà nel fallimento del coniuge.
      Quanto ai termini, non ci sono scadenze decadenziali, per cui può fare ancora quanto necessario.
      Zucchetti SG srl