Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

SEQUESTRO PROBATORIO E ACQUISIZIONE ALL'ATTIVO DEL FALLIMENTO

  • Luigi Lucchetti

    ROMA
    05/06/2015 18:11

    SEQUESTRO PROBATORIO E ACQUISIZIONE ALL'ATTIVO DEL FALLIMENTO

    Nell'ambito delle indagini sul fallimento, il PM dispone il sequestro probatorio di alcuni beni mobili che risultavano essere stati ceduti alla società fallita, ma in realtà rimasti nella disponibilità della società cedente (non fallita).
    Nel disporre il sequestro probatorio, il PM nomina custode giudiziale il curatore del fallimento della società cessionaria.
    La prova dell'appartenenza alla società fallita dei beni oggetto del sequestro è data dall'atto di cessione di azienda, già in possesso del PM.
    Quali attività ed istanze deve porre in essere il curatore, nei confronti dei magistrati penali, per far acquisire i beni sequestrati alla disponibilità del fallimento e porli in vendita in ambito fallimentare? In quali termini?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/06/2015 18:42

      RE: SEQUESTRO PROBATORIO E ACQUISIZIONE ALL'ATTIVO DEL FALLIMENTO

      Le Sezioni unite della cassazione penale (Cass. penale, sez. un., 24/05/2004, n. 29951) hanno confermato che "Il sequestro probatorio, essendo una misura strumentale alle esigenze processuali e perseguendo il superiore interesse della ricerca della verità, può legittimamente essere disposto su beni già appresi al fallimento e, se anteriore ad esso, mantiene la propria efficacia anche in seguito alla sopravvenuta apertura della procedura concorsuale ed indipendentemente da questa".
      Spiega la Corte che nel caso del sequestro probatorio non vi è alcuna coincidenza di funzioni tra il provvedimento di sequestro e la procedura fallimentare: il primo persegue interessi differenti da quelli considerati dal fallimento e si configura come misura del tutto autonoma. Il sequestro penale tutela direttamente il processo, acquisendo cose (corpo del reato e cose pertinenti al reato) necessarie per l'accertamento dei fatti; si tratta, quindi, di una misura strumentale alle esigenze processuali, che persegue il superiore interesse della "ricerca della verità" nel procedimento penale. Esso, pertanto, senza alcun dubbio, può legittimamente essere disposto su beni già appresi al fallimento e, se anteriore al fallimento, manterrà la propria efficacia anche in seguito alla sopravvenuta apertura della procedura concorsuale ed indipendentemente da questa. È più che evidente che la procedura concorsuale non può ostacolare l'accertamento dei reati, impedendo, ad esempio, che siano raccolti i mezzi di prova necessari per le indagini. Il mantenimento del sequestro penale dipenderà, perciò, esclusivamente dal permanere delle esigenze probatorie e solo quando non sarà più necessario ai fini di prova, si procederà alla restituzione dei beni sequestrati".
      I curatore quindi può fin da ora chiedere al P.M. la restituzione dei ben da effettuarsi nel momento in cui essi non saranno più necessari ai fini probatori.
      Zucchetti SG Srl