Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

CESSIONE BENI MOBILI INVENTARIATI AL PROPRIETARIO DEI MURI

  • Serafino Gaetano

    PARMA
    10/03/2016 19:04

    CESSIONE BENI MOBILI INVENTARIATI AL PROPRIETARIO DEI MURI

    Buona sera,

    la Procedura per la quale sono stato nominato Curatore detiene tutti i beni inventariati presso l'immobile in locazione.
    Si pone il problema di dover pagare al proprietario un'indennità di occupazione per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento nonché l'equo indennizzo per il recesso anticipato (art. 80 L.F.).
    Il proprietario dell'immobile sarebbe disposto ad offrire una somma (migliore del 10% rispetto alla stima) per i beni il che consentirebbe alla Procedura di avere disponibilità sufficiente (anzi residuerebbe anche qualcosa) per far fronte al debito nei confronti del locatore che tra l'altro è in prededuzione.
    Faro' presente tale ipotesi all'interno del Programma di Liquidazione e nello stesso mi farei autorizzare dal G.D. (il Comitato non è Costituito) per seguire la strada indicata.
    Tale ipotesi di "vendita", a mio parere urgente , si rende necessaria al fine di liberare il prima possibile l'immobile onde evitare il maturare di ulteriori canoni in favore del proprietario.
    L'ipotesi sopra rappresentata, a Vostro avviso, deroga a tutti gli obblighi inerenti le vendite competitive e l'adeguata pubblicità?

    Ringrazio per il prezioso supporto che sempre fornirete e invio

    Saluti Cordiali

    Serafino GAETANO
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/03/2016 21:06

      RE: CESSIONE BENI MOBILI INVENTARIATI AL PROPRIETARIO DEI MURI

      Non c'è bisogno di attendere l'approvazione del programma di liquidazione, potendo utilizzare, a nostro avviso, la disposizione di cui all'attuale settimo comma dell'art. 104ter, per la quale: "Prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori"
      Nella specie il pregiudizio da evitare è costituito, da un lato, dal canone o indennità di occupazione che aumenta con il passare del tempo e, dall'altro, dall'esigenza di non perdere una buona occasione, visto che c'è un'offerta superiore del 10% al prezzo di stima.
      Per la verità è discusso se anche nel caso di vendita anticipata si debba fare ricorso a procedure competitive. A nostro avviso l'urgenza, anche se non ne giustifica l'abolizione 8tranne casi particolari, come merce deperibile), indubbiamente può indurre ad utilizzare meccanismi meno formali, quale una gara con offerte da presentare in un termine breve al prezzo minimo già offerto, con una pubblicità limitata, ecc.
      Zucchetti Sg Srl .