Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

GIRATA EFFETTI CAMBIARI ED AZIONI DEL CURATORE

  • Tommaso Bartiromo

    Nocera Superiore (SA)
    01/09/2016 13:36

    GIRATA EFFETTI CAMBIARI ED AZIONI DEL CURATORE

    Buongiorno, cortesemente vorrei avere un chiarimento sulla seguente questione :
    Il fallito, a saldo di forniture ricevute, ha girato al fornitore una serie di effetti cambiari rilasciategli da alcuni clienti.
    Essendo i predetti effetti cambiari andati insoluti il fornitore, rimasto creditore, ha presentato domanda di insinuazione al passivo chiedendo l'ammissione per gli importi di cui alle fatture al cui pagamento erano destinate le cambiali girate dal fallito ed andate insolute.
    Mi chiedo : il predetto creditore è tenuto a consegnare al curatore le cambiali affinchè possa metterle in esecuzione nei confronti dei clienti che le avevano a suo tempo rilasciate al fallito ? Inoltre, quali sono le conseguenze qualora il medesimo creditore, una volta insinuatosi al passivo, dovesse incassare con proprie diverse azioni esecutive gli effetti cambiari dai soggetti che li avevano rilasciati.
    Ringrazio in anticipo per la risposta che vorrete fornirmi
    cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/09/2016 17:46

      RE: GIRATA EFFETTI CAMBIARI ED AZIONI DEL CURATORE

      Va premesso che, a norma del primo comma dell'art. 66 del r.d. 14 dicembre 1933 n. 1669, che l'emissione o la trasmissione di una cambiale non preclude l'esercizio della azione causale che deriva dal rapporto che diede causa al'emissione o alla trasmissione del titolo.
      Il terzo comma della stessa norma fa carico al portatore di cambiale, che esperisca l'azione causale prima della prescrizione di quella cambiaria, di offrire il titolo stesso in restituzione mediante deposito in cancelleria. La consegna del titolo è rivolta a tutelare gli interessi del debitore convenuto, al fine di sottrarlo al rischio di dover pagare una seconda volta in forza dell'azione cambiaria, e per consentirgli, in caso di adempimento o condanna all'adempimento in virtù del rapporto causale, di utilizzare la cambiale per esercitare le azioni cartolari eventualmente a lui spettanti (in via diretta o di regresso). Ne consegue che il mancato adempimento, da parte del giratario della cambiale, dell'onere di restituire al proprio girante il titolo "impregiudicato", vale a dire protestato e idoneo a legittimare l'esercizio delle azioni cambiarie che gli competono nei confronti del proprio debitore, comporta l'inammissibilità dell'azione "causale" proposta dal giratario (tra le tante, cfr., Cass. 23/05/2014, n. 11510; Cass. 25/07/2013, n. 18076).
      Tutto ciò sempre che le azioni cambiarie non siano prescritte (cfr. art. 94 legge camb. citata), perché, qualora queste siano prescritte viene meno il pericolo che il giratario si avvalga del titolo e comunque non consentirebbe al girante di agire a sua volta verso il proprio girante. Ad ogni modo, anche in questo caso è necessario prestare particolare attenzione perché l'azione causale va egualmente dichiarata inammissibile qualora chi agisce abbia, per propria inattività, abbia lasciato prescrivere l'azione "cambiaria" di regresso spettante al girante, o diretta, spettante al girante che sia anche primo prenditore.
      Come vede, stando così le cose, ilpericolo da lei prospettato nella seconda domanda non può presentarsi e le cautele indicate servono anche ad evitare che lo stesso si realizzi.
      Zucchetti SG srl