Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Autovetture non più in possesso della fallita
-
Marco Bartolini
Orvieto (TR)08/10/2014 18:13Autovetture non più in possesso della fallita
CASO:
- Fallimento nel 2014 di concessionaria di autovetture;
- alla data del fallimento risultano intestate alla fallita (da visura PRA) numero 60 autovetture;
- suddette autovetture non risultano più nella disponibilità della fallita, in quanto vendute dalla stessa ante-fallimento a privati o altre concessionarie, senza effettuare le dovute trascrizioni al P.R.A., a causa - come dichiarato dal l.r. - del mancato rilascio da parte della banca dei c.d.p. senza il preventivo pagamento da parte della concessionaria;
PROBLEMA
- vengono, ora, notificate alla curatela svariate cartelle di pagamento per altrettante innumerevoli contravvenzioni per infrazioni al codice stradale compiute negli anni (2010,2011, 2012) antecedenti al fallimento da soggetti terzi proprietari e detentori degli autoveicoli intestati ancora alla fallita.
- oltre alle notifiche di cui sopra, il curatore riceve anche insinuazioni al passivo da parte di Equitalia per cartelle notificate in precedenza al legale rappr.te della fallita e relative sempre a multe irrogate agli acquirenti delle autovetture.
QUESITI:
- Quali adempimenti è comportamenti deve adottare il curatore, oltre a comunicare al PRA una denuncia di perdita di possesso delle autovetture risultanti ancora intestate alla fallita?
- Relativamente alle cartelle notificate allo stesso, può o deve fare ricorso ai vari enti, prefetture ecc. (oltre 20) dichiarando che le infrazioni sono state commessi dai soggetti acquirenti delle autovetture (risultano soltanto delle fatture emesse a fronte di anticipi)? Quali sono le probabilità di accoglimento di tali ricorsi, semmai esistenti i presupposti?
Oppure quale altra alternativa ha il curatore?
- Relativamente alle insinuazioni al passivo per le multe suddette, queste sono ammissibili? oppure vanno respinte perché relative ad infrazioni commessi dai terzi acquirenti?
Si ringrazia anticipatamente per il Vostro parere e per qualunque altro consiglio o accortezza che si volesse suggerire.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/10/2014 20:20RE: Autovetture non più in possesso della fallita
Valuti, in primo luogo, la possibilità di autotutelarsi richiedendo lei quale venditore la trascrizione di un nuovo atto, reiterando, avendone i dati, la dichiarazione di vendita (con scrittura privata autenticata) che ha già fatto a suo tempo la concessionaria: in questo caso non occorre presentare il documento di proprietà (Certificato di Proprietà o Foglio complementare) e la spesa è intorno ai 50 euro per auto. il ricorso al giudice riteniamo che sia più costoso.
Per l'esonero dal pagamento del bollo auto deve presentare al Pra tutti i documenti -con data certa- che dimostrino l'indisponibilita' del veicolo; tra questi l'atto di vendita redatto nelle forme previste dalla legge. Se invece non si ha nessun documento, occorre pagare tutte le tasse arretrate rimaste inevase, fino al momento in cui si presentata al Pra denuncia di perduto possesso della vettura, con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. L'obbligo di pagare le tasse automobilistiche cessa con la presentazione di questa denuncia che, di solito, si presenta quando non si conoscono i dati del compratore, oppure quando si e consegnato il veicolo ad un concessionario poi resosi irreperibile, ma anche quando il veicolo e' stato ceduto ad un terzo che poi lo ha esportato all'estero, oppure se il veicolo e' stato rottamato, ecc.
per quanto riguarda le contravvenzioni commesse dal nuovo proprietario, il venditore puo' difendersi e non pagare solo dimostrando di non essere piu' titolare dei diritti sull'auto, per cui deve seguire la procedura di cui sopra, esibendo gli atti all'Ente che ha comminato la multa e chiedendo una liberatoria scritta, oppure, in un procedimento di opposizione contro la multa avanti al Giudice di Pace, si fa una trascrizione "coattiva". Il ricorso contro la multa -sempre avanti al Giudice di Pace- si fa esibendo tutte le prove documentali e testimoniali che dimostrino mancanza di titolarita' dell'ex proprietario, e quindi il suo diritto a essere liberato da indebiti carichi.
Nel frattempo i crediti azionati nel fallimento per queste voci possono essere ammessi con riserva dell'esito dei relativi procedimenti, giacchè fino a completamento di operazioni accennate responsabile del pagamento delle contravvenzioni e dei bolli è l'intestatario, salvo a rivalersi poi sull'effettivo nuovo proprietario.
Zucchetti SG Srl
-
Emanuela Levi
Milano27/01/2015 13:14RE: RE: Autovetture non più in possesso della fallita
Buongiorno,
sono stata avvisata dalla polizia locale che c'è un'autovettura intestata a società fusa nella società fallita - infatti dal PRA non risultava tra le auto della fallita - auto che è stata sottoposta a sequestro amministrativo. Si tratta di un autovettura che non vale nulla e che per questo non vorrei acquisire al fallimento, sicché vorrei farmi autorizzare dal Comitato dei creditori e dal GD ad abbandonarla.
VI chiedo come devo comportarmi per non dovere pagare tassa di circolazione, né multe, e per evitare qualsiasi onere a carico del fallimento.
Credo che , non inventariandola, non debba nè annotare e/o trascrivere il sequestro, né trascrivere l'auto a nome del fallimento; è corretto?
Vi ringrazio per il parere che vorrete darmi.
Cordialmente
Emanuela Levi-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/01/2015 20:56RE: RE: RE: Autovetture non più in possesso della fallita
Classificazione: ATTIVO / BENI NON CONVENIENTI (104 TER co 7)Lei può non acquisire l'auto all'attivo fallimentare utilizzando la procedura di cui al settimo comma dell'art. 104ter e comunicando poi la decisione sia ai creditori che all'ente che ha posto il fermo amministrativo e ad Equitalia.. Da quel momento la massa non risponde più di nulla e, a nostro avviso, non risponde neanche per il periodo che decorre dalla dichiarazione di fallimento dato che lei non ha mai acquisito l'auto all'attivo né giuridicamente attraverso la trascrizione della sentenza di fallimento al PRA né materialmente mediate il possesso della stessa (diverso è il caso se avesse trascritto la sentenza, perché qui farebbe una dismissione del possesso acquisito). Ovviamente il fallimento risponde dei debiti anteriori concorsuali nascenti dalla circolazione dell'auto, ma i relativi creditori dovranno insinuarsi al passivo.
Zucchetti SG srl
-
-
-