Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

FALLIMENTO DI VENDITA DI QUOTA DI IMMOBILE POSSIBILITÀ' di VENDITA PER INTERO COMPETENTE G.D. oppure G.E. oppure G.I. ?

  • Francesco Costa Angeli

    milano
    10/12/2016 11:27

    FALLIMENTO DI VENDITA DI QUOTA DI IMMOBILE POSSIBILITÀ' di VENDITA PER INTERO COMPETENTE G.D. oppure G.E. oppure G.I. ?


    MI TROVO AD AVERE IN UN FALLIMENTO DA VENDERE UNA QUOTA DI IMMOBILE.

    L' ALTRO COMUNISTA NON È' DISPONIBILE A CONFERIRE AL CURATORE PROCURA A VENDERE LA PROPRIA QUOTA.

    ALLORA GIOCOFORZA PROCEDERE CON DIVISIONE.

    CHIEDO :

    1. IL G.D. È' ANCHE COMPETENTE ALLA DIVISIONE ? AL PARI DI UN G.E. SECONDO LA NUOVA NORMATIVA PER CUI LA DIVISIONE È' UN SUB - PROCEDIMENTO DELLA ESECUZIONE ? OPPURE AL G.D. NON PUÒ' APPLICARSI IL CODICE DI PROCEDURA CIVILE CHE STABILISCE QUESTO MA SOLO IN CAPO AL G.E ?

    2. SE IL G.D FOSSE COMPETENTE ANCHE PER LA DIVISIONE POTREI ALLORA CHIEDERE NEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE DI PROCEDERE ALLA VENDITA UNITARIA ENDOFALLIMENTARE DELL' INTERO IMMOBILE PASSANDO ATTRAVERSO IL GIUDIZIO DI DIVISIONE QUALE FASE INTERINALE DELLA ESECUZIONE CONCORSUALE SEMPRE DAVANTI AL G.D ?

    3. ADDIRITTURA POTREI NEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE PREVEDERE QUALE ULTERIORE PASSO LOGICO LA MESSA IN VENDITA TRAMITE PROCEDURA COMPETITIVA DELL' INTERO IMMOBILE ?

    MI PARE PERÒ' CHE NON SI POSSA APPLICARE LA PROCEDURA COMPETITIVA ANCHE ALLA QUOTA DEL COMUNISTA NON FALLITO PERCHÉ' NON SI PUÒ' SOTTRARRE LO STESSO AL GIUDICE NATURALE COMPETENTE PER LEGGE.

    IL SUO GIUDICE NATURALE COMPETENTE PER LA DIVISIONE È' IL TRIBUNALE
    OPPURE IN CASO DI ESECUZIONE IL G.E.

    MA IL G.D. È' IL GIUDICE DEI FALLITI
    IL G.E. È' IL GIUDICE DEI SOGGETTI IN BONIS

    NON MI PARE ALLORA SI POSSA ASSOGGETTARE AD ESECUZIONE LA QUOTA DEL NON FALLITO DA PARTE DI UN G.D. E NON DI UN G.E.

    ALLORA QUID IURIS ?

    NON POSSSO FAR VENDERE L' INTERO IMMOBILE DAL G.D.
    IN NESSUN MODO ?

    TANTO MENO POSSO VENDERE CON PROCEDURA COMPETITIVA IO COME CURATORE ?

    INUTILE ANZI ILLEGGITTIMO PREVEDERE NEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE LA VENDITA ANCHE DELLA QUOTA DEL SOGGETTO NON FALLITO ?

    NEANCHE SE CHIEDESSI LA VENDITA SECONDO CODICE DI PROCEDURA CIVILE DAVANTI AL G.D.
    MAGARI DELEGATA AL NOTAIO POSSO PROCEDERE ?

    ANCHE SE DAVANTI AL G.E. AVVERREBBE PROPRIO LA MEDESIMA COSA LA PROCEDURA ESECUTIVA CONCORSUALE NON PUÒ ESSERE RITENUTA EQUIPOLLENTE A PROCEDURA ESECUTIVA INDIVIDUALE E FARE LA "MEME CHOSE" DAVANTI AL G.E. ?

    IL FORMALISMO È' COSÌ' SPINTO DA RICHIEDERE DI ATTUARE
    LA "MEME CHOSE " MA DAVANTI AD UN G.E.?

    ANZI A BEN VEDERE DEVO FARE " UN PASSO INDIETRO "
    PER AGIRE IN GIUDIZIO DI COGNIZIONE ORDINARIO IN DIVISIONE E NON " EXECUTIVIS " SULLA QUOTA DEL FALLIMENTO E METTERMI IL CAPPELLO DA COMUNISTA CONDIVIDENTE E NON ESERCITARE L' ABITO DI ORGANO ESECUTIVO PROCEDENTE ?

    CON LA CONSEGUENZA CHE DEBBO NOMINARE UN LEGALE CHE CITI IN DIVISIONE ORDINARIA
    E MAGARI PURE...PREVIA MEDIAZIONE ?

    MENTRE IN REALTÀ' SOSTANZIALMENTE NON SONO
    NELLA FATTISPECIE DI CONDIVIDENTE MA AGISCO
    " IN EXECUTIVIS "

    ESSENDO CURATORE FALLIMENTARE CHE AGISCE PER LA VENDITA COATTIVA DELLA QUOTA
    AL PARI DI UN PIGNORANTE CHE AGISCE ESECUTIVAMENTE IN VIA DI PROCESSO ESECUTIVO ORDINARIO SU UNA QUOTA DI IMMOBILE DAVANTI AL G.E.

    QUEL CHE VOGLIO DIRE È' CHE SUSSISTEREBBE DIVERSITA' DI TRATTAMENTO TRA IL PROCEDENTE ORDINARIO IN EXECUTIVIS IL QUALE HA DIRITTO DI ADIRE IL G.E.
    ED IL CURATORE FALLIMENTARE CHE AGISCE SULLA QUOTA DEL FALLITO, IL QUALE NON SI COMPRENDE IL PERCHE' DEBBA ANDARE, INVECE , DAL GIUDICE ORDINARIO DEL TRIBUNALE PER DIVISIONE ?

    OPPURE ANCHE IO QUALE CURATORE DEL FALLIMENTO
    POSSO RIVOLGERMI AL G.E. PER VENDERE LA QUOTA DEL FALLIMENTO TRATTENENDO
    IL G.E. ADITO LA CAUSA DAVANTI A SE' ANCHE PER IL PROCEDIMENTO DI DIVISIONE ?

    OPPURE ,ANCORA , MA PURTROPPO QUESTO SI SCONTREREBBE CON LA SCARSA DUTTILITÀ' BUROCRATICA ORGANIZZATIVA DEI NOSTRI TRIBUNALI
    MI VIENE IN MENTE :

    E SE FORMULASSI ISTANZA AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL G.D., A FAR NOMINARE ( ASSEGNARE ) IL G,D. QUALE GIUDICE DELLA DIVISIONE ?
    ( O SAREBBE MEGLIO DIRE DELLA ESECUZIONE ? )
    IN QUESTO CASO FORMALMENTE LA ASSEGNAZIONE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE CON NOMINA DEL GIUDICE SAREBBE QUALE GIUDICE DELLA DIVISIONE O GIUDICE DELLA ESECUZIONE ? (EQUIVALENDO IL FALLIMENTO AL PIGNORAMENTO) ?


    O NON RIMANE DA FARE ALTRO CHE RASSEGNARSI A CHIEDERE UN GIUDIZIO ORDINARIO DI DIVISIONE ?
    E ALLORA..MI RASSEGNO AD ATTENDERE IL GIUDIZIO E I SUOI PREVEDIBILI TRE GRADI ...( COMUNISTA SI OPPORRÀ' )
    E METTO ALLORA... IL FALLIMENTO IN CANTINA E LO RIPRENDERÒ' ...TRA UN DECENNIO ?
    COMPATIBILMENTE CON LA MIA ETÀ..

    AL POSTUTTO IL QUESITO SI RIDUCE AD ...UNO SCIOGLILINGUA:

    G.D. o G.E. o G.I. ?

    GRAZIE.


    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/12/2016 13:00

      RE: FALLIMENTO DI VENDITA DI QUOTA DI IMMOBILE POSSIBILITÀ' di VENDITA PER INTERO COMPETENTE G.D. oppure G.E. oppure G.I. ?

      Come è noto, la legge fallimentare non prevede specifiche disposizioni in merito alla liquidazione della quota indivisa, a differenza di quanto avviene nell'nell'esecuzione ordinaria ove il codice di rito ha espressamente previsto nell'art. 600 tre alternative tra loro graduate. Ossia, il giudice dell'esecuzione deve in primo luogo qualora ne ricorrano i presupposti, il giudice dell'esecuzione deve preferibilmente procedere, qualora sia possibile, alla separazione della quota in natura; ove la separazione non sia fattibile o comunque non sia stata richiesta dalle parti, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, ma può anche ordinare la vendita della quota indivisa, mantenendo inalterata la comunione e sostituendo di fatto al debitore esecutato un soggetto terzo che subentra nella titolarità del diritto, qualora ritenga probabile che tale vendita possa avvenire ad un prezzo pari o superiore al valore della quota, come determinato a norma dell'art. 568 cpc. L'art. 181 disp.att. c.p.c., nella versione attuale, stabilisce, a sua volta che qualora il giudice dell'esecuzione opti per la divisione del bene indiviso, è lo stesso giudice dell'esecuzione che provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti presenti, nel mentre, se questi non sono tutti presenti, con l'ordinanza di cui all'articolo 600, secondo comma, cpc fissa l'udienza davanti a sé per la comparizione delle parti, concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell'ordinanza. E' bene chiarire che il giudizio di divisione di cui parla l'art. 600 cpc è un ordinario processo di cognizione che rispetto a quello normale attribuisce diretta mente al giudice dell'esecuzione l'istruzione della causa e l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che non sono presenti, tant'è che tale atto, notificato ai soggetti non presenti, è stato equiparato ad una citazione al punto da dover essere trascritto (Trib. Firenze, 18 aprile 2008).
      Si è sempre discusso circa la possibilità di estendere questa disciplina al fallimento del comproprietario, ove è pacifico che il curatore può acquisire (e quindi disporre della) la quota ideale che compete al fallito e mai l'intero, posto che le altre quote appartengono agli altri comproprietari non falliti.
      Nel vigore della vecchia legge fallimentare un peso determinate per l'applicazione delle norme processuali nell'ambito della procedura fallimentare era dato dal richiamo generale operato dall'art. 105 l.f., in forza del quale alle vendite di beni mobili o immobili del fallimento si applicavano le disposizioni del codice di procedura civile relative al processo di esecuzione in quanto compatibili, salvo poi a stabilire se le norme processuali dovevano intese come integrative o come applicabili in via diretta nel fallimento; rimaneva tuttavia, in entrambi i casi, il problema di verificare entro quali limiti le disposizioni del codice di rito fossero compatibili con quelle fallimentari nonché quali potessero essere le conseguenze in caso di loro violazione,
      Rese autonoma la liquidazione fallimentare rispetto a quella dell'espropriazione individuale e degiurisdizionalizzate la stessa nel senso che le vendite, anche di beni immobili, possono essere effettuate direttamente dal curatore, riesce più difficile estendere la disciplina del codice di rito sui beni indivisi alla liquidazione fallimentare e, comunque, riesce più difficile quel giudizio di compatibilità, che è implicito in ogni trasposizione normativa, data la diversa figura e le diverse funzioni che ha il giudice delegato rispetto a quello dell'esecuzione. Si avrebbe infatti un giudice delegato, sostanzialmente estraneato dalla liquidazione fallimentare- che può procedere alla vendita solo su "delega" dl curatore contenuta nel programma di liquidazione (art. 107, co. 2), che non può sospendere la vendita qualora ricorrano gravi e giustificati motivi nè impedirne il perfezionamento quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto se non su istanza di parte e mai d'ufficio- e che, invece, qualora all'attivo fallimentare sia stata acquisita una quota di un immobile, riprende integralmente poteri tali da poter disporre la separazione o istruire la causa di divisione, ecc.. Anche il curatore verrebbe in questi casi a mutare la sua condizione perché egli, in quanto subentrato nella disponibilità della quota che compete al fallito, è un comproprietario e non il creditore esecutante, eppure a lui dovranno essere attribuite le incombenze della notifica e della iscrizione della causa a ruolo qualora si dia al giudice delegato la possibilità di procedere alla divisione.
      E' chiara la nostra opzione per la soluzione che consente al curatore, che abbia acquisto la quota di un immobile, di poter procedere soltanto secondo le vie ordinarie alla divisione. Ovviamente, per fortuna sua, questa è solo la nostra opinione perché ci risulta che vari giudici delegati la pensino diversamente. Riportiamo di seguito per completezza un provvedimento tipo del tribunale di Firenze che va nel senso da lei auspicato e contrario alla nostra opinione e che le può servire per aiutare il suo giudice delegato a decidere nello stesso senso.
      Il Giudice Delegato
      -Letta l'informativa del Curatore del Fallimento, con cui lo stesso ha segnalato la necessità di promuovere un giudizio divisionale onde evitare un probabile infruttuoso esperimento di asta limitatamente alla quota di pertinenza della Procedura;
      -rilevato che a seguito della modifica disposta dal D.L. n. 35/2005 convertito nella Legge n. 80/2005, che ha eliminato l'inciso dell'art. 181 disp. att. C.P.C.: "e l'ufficio al quale egli appartiene é competente per la divisione", non possono sussistere dubbi in ordine alla competenza del Tribunale fallimentare per il procedimento divisionale, atteso che con la novella legislativa la divisione di beni indivisi nell'ambito di una procedura espropriativa è oggi sempre promossa davanti al Giudice dell'Esecuzione assegnatario della procedura esecutiva quale sub-procedimento della stessa;
      --osservato che l'art. 181, 2° comma, disp. att. C.P.C. stabilisce che "se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'art. 600, secondo comma, C.P.C., fissa l'udienza davanti a sé per la comparizione delle parti, concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell'ordinanza", con la conseguenza che la divisione degli immobili indivisi in comproprietà tra il fallito e terzi soggetti non falliti può essere legittimamente disposta direttamente dal Giudice Delegato ai sensi dell'art. 181 disp. att. C.P.C.;
      -Rilevato, pertanto, che appare opportuno fissare avanti a questo Giudice Delegato un'udienza per la comparizione delle parti (ossia del Curatore e dei comproprietari dei beni immobili indivisi), concedendo al Curatore termine fino a 60 giorni per la notifica della presente ordinanza agli stessi ed ad eventuali creditori iscritti ai sensi dell'art. 181, 2° comma, disp. att. C.P.C., al fine di consentire ai comproprietari di manifestare l'eventuale volontà di rilevare la quota del fallito al prezzo di stima, con l'avvertenza che, in caso di mancata comparizione ovvero di omesso raggiungimento di un accordo per una bonaria divisione o per l'acquisto della quota in questione, si darà corso al procedimento divisionale quale mero incidente della procedura liquidativa fallimentare, rilevandosi che essendo già documentata l'indivisibilità del compendio, si procederà alla conseguente emissione di ordinanza di vendita dell'intero cespite, cui conseguirà l'attribuzione ai singoli comproprietari non falliti del controvalore in denaro delle rispettive quote in sede di riparto del ricavato di asta;

      P . Q . M .

      Visto il combinato disposto degli artt. 600-601 C.P.C. e 181 disp. att. C.P.C.,

      DISPONE
      procedersi a giudizio di divisione in relazione al complesso immobiliare posto in ……………………………………….… via …………………………………………………. censito al catasto ………………………………………………………………………………………
      Fissa per la comparizione del Curatore, dei comproprietari dei beni immobili indivisi di proprietà pro quota del Fallimento, dei creditori iscritti e dei titolari di diritti reali sui beni l'udienza del …………. davanti al Giudice Delegato …………………………….. quale Giudice della divisione

      FISSA TERMINE
      di giorni 60 prima dell'udienza al Curatore per la notifica della presente ordinanza ai comproprietari, ai creditori iscritti ed ai titolari di diritti reali sui beni.
      Dispone che il Curatore iscriva la presente causa a ruolo.
      Firenze, …………………….
      Il Giudice Delegato
      Zucchetti SG srl
      • Francesco Costa Angeli

        milano
        12/12/2016 14:38

        RE: RE: FALLIMENTO DI VENDITA DI QUOTA DI IMMOBILE POSSIBILITÀ' di VENDITA PER INTERO COMPETENTE G.D. oppure G.E. oppure G.I. ?

        RINGRAZIO DELLA DOTTA E RISOLUTIVA E ARTICOLATA RISPOSTA.


        PERÒ' ..MENO MALE ..PER ME ..CHE " C' E' UN GIUDICE A BERLINO...!"
        CHE..NON SIETE VOI ..CHE LA PENSATE DIFFERENTEMENTE.

        DI QUANTO DITE SI POTREBBE CONDIVIDERE TUTTO SALVO. A MIO MODESTO AVVISO , UNA COSA :

        CHE IL CURATORE SIA COME DITE 'UN COMPROPRIETARIO.

        A MIO SOMMESSO AVISO IL CURATORE RIVESTE DOPPIA QUALIFICA
        DI DEBITORE COMPROPRIETARIO MA ANCHE DI CREDITORE PROCEDENTE
        ANZI IL MASSIMO CREDITORE PROCEDENTE CHE ESISTA.
        E IL FALLIMENTO È' IL PIGNORAMENTO GENERALE.

        SE COSÌ' E' , QUALE CURATORE NON MI DEBBO PORRE IL CAPPELLO
        DI COMPROPRIETARIO MA CONTINUARE A VESTIRE L' ABITO DI
        PROCEDENTE ORGANO ESECUTIVO.

        E ALLORA : NESSUN PASSO INDIETRO: SI APPLICHI LA NORMATIVA ESECUTIVA
        E NON QUELLA DI DIRITTO CIVILE

        LA DIVISIONE È' E RIMANE IN QUESTO CASO PARENTESI DEL PROCESSO ESECUTIVO,
        CONCORSUALE (NON INDIVIDUALE MA PUR SEMPRE SI AGISCE IN ! )

        NON RITENETE TALE DUPLICE VESTE ?

        PERCHÉ' FARE UN PASSO IN DIETRO E AGIRE DA CONDIVIDENTE
        QUASI CHE IL FALLIMENTO NON ESISTESSE ?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          13/12/2016 20:20

          RE: RE: RE: FALLIMENTO DI VENDITA DI QUOTA DI IMMOBILE POSSIBILITÀ' di VENDITA PER INTERO COMPETENTE G.D. oppure G.E. oppure G.I. ?

          Noi abbiamo dato una risposta alla sua domanda, che lei stesso definisce "dotta e risolutiva e articolata" (del che la ringraziamo); abbiamo espresso la nostra opinione e con correttezza abbiamo riportato l'opinione contraria, trascrivendo addirittura un prototipo di provvedimento in tal senso. A questo punto, noi potremmo rispondere con un semplice no alle sue ulteriori odierne domande, ma, come sa, a noi piace argomentare le risposte; tuttavia inoltrarsi in una spiegazione del nostro no significherebbe esaminare quale sia il ruolo del curatore, che è questione troppo ampia per poter essere affrontata nell'ambito del Forum, il cui scopo è cercare di collaborare con e tra gli utenti nella soluzione di problemi concreti, piuttosto che svolgere dialoghi giuridici, sicuramente di interesse, ma poco funzionali ai temi che cerchiamo giornalmente di dibattere
          Ci limitiamo, pertanto, a prendere atto della sua legittima non condivisione della nostra ricostruzione.
          Zucchetti SG srl
          • Maria Genovese

            Siracusa
            28/02/2017 12:27

            RE: RE: RE: RE: FALLIMENTO DI VENDITA DI QUOTA DI IMMOBILE POSSIBILITÀ' di VENDITA PER INTERO COMPETENTE G.D. oppure G.E. oppure G.I. ?

            Potrei per favore avere gli estremi (o quanto meno la data) del provvedimento del G.D. di Firenze che ha disposto la divisione endoconcorsuale e sapere, se a Voi noto, se altri Tribunali praticano la stessa soluzione? Molte grazie.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              28/02/2017 20:01

              RE: RE: RE: RE: RE: FALLIMENTO DI VENDITA DI QUOTA DI IMMOBILE POSSIBILITÀ' di VENDITA PER INTERO COMPETENTE G.D. oppure G.E. oppure G.I. ?

              Quello che abbiamo riportato nella precedente risposta non è un provvedimento ma un modello standard di provvedimento del quale il giudici fiorentini si avvalgono. Sul sito del tribunale di Firenze probabilmente vi sono provvedimenti specifici.
              Zucchetti SG srl