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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Nomina perito per valutazione partecipazione azionaria
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FARNETI & ASSOCIATI S.T.P. S.R.L. UNIPERSONALE
Rimini27/01/2011 12:23Nomina perito per valutazione partecipazione azionaria
Salve,
nell'ambito delle operazioni di liquidazione che devo svolgere quale liquidatore giudiziale di un concordato preventivo, avendo tra le attività una partecipazione azionaria in un Istituto di Credito (non quotato), non essendo stata depositata assieme alla proposta di concordato alcuna perizia di stima ed essendo, la stessa, stata valorizzata al mero valore nominale, sorge la necessità - al fine della vendita ai sensi dell'art. 107 L.F. 1° comma - di nominare un perito per valutazione partecipazione azionaria. Il liquidatore giudiziale può nominare direttamente l'esperto identificato in soggetto iscritto all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, acquisendo la preventiva autorizzazione da parte del comitato dei creditori e facendo "ratificare" la nomina dal G.D.? E' necessario scegliere tra i soggetti iscritti negli elenchi dei periti ed esperti presso il Tribunale?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/01/2011 20:34RE: Nomina perito per valutazione partecipazione azionaria
L'art. 182 ult. comma, dispone che per la liquidazione concordataria si applicano le norme di cui agli art. 105-108, per cui bisogna fare riferimento a queste norme, che riguardano il curatore, per rispondere alle sue domande.
L'art. 107 parla di stime senza specificatamente dire chi provvede alla nomina dello stimatore (anche se già da questa norma si può intuire che, siccome la vendita è effettuata dal curatore, anche la stima sia un suo compito così come la nomina dello stimatore), perché di questo argomento ne tratta il secondo comma dell'art. 87 che, inequivocabilmente, riserva esclusivamente al curatore la nomina dello stimatore, il quale, avendo il compito specifico di determinare il valore dei beni da descrivere nell'inventario, non può neanche essere assimilato al coadiutore di cui parla il secondo comma dell'art. 32, la cui attività è qualificata dall'assolvimento di compiti ad ampio spettro e per la cui nomina è richiesta l'autorizzazione del comitato dei creditori.
Conclusione che trova ulteriore conferma nel n. 4 dell'art. 25, che non fa più alcun riferimento ad autorizzazioni del giudice delegato al curatore per la nomina delle persone la cui opera è richiesta nell'interesse del fallimento né a nomine a lui riservate, seppur, alquanto contraddittoriamente, conserva all'organo giudiziario il potere di revocare le persone nominate dal curatore e di liquidare il compenso.
Ci sembra, quindi, di poter dire che dal combinato disposto degli artt. 182, 107, 87 e 25 si ricava che la nomina dello stimatore nella fase della liquidazione concordataria, sia compito esclusivo del liquidatore, senza la necessità di autorizzazione né da parte del giudice né da parte del comitato dei creditori.
Non vi è, infine, alcuna norma che riservi il compito di stimatore agli iscritti negli elenchi dei periti ed esperti presso il Tribunale, anche se, dovendo il liquidatore agire con la dovuta diligenza, è più tranquillizzante che utilizzi uno di tali esperti.
Ciò detto, è proprio necessaria la nomina di uno stimatore? Trattandosi di una Banca, anche se non quotata, esistono dei prezzi annuali fissati per la commercializzazione delle proprie azioni o, comunque, dovrebbero essere desumibili dal mercato ristretto con una ricerca abbastanza semplice.
Zucchetti Sg Srl
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