Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Immobili del socio fallito protetti da Trust

  • Matteo Matta

    cagliari
    13/06/2015 17:09

    Immobili del socio fallito protetti da Trust

    Carissimi colleghi,
    Vi propongo un caso concreto chiedendovi preziosi consigli su come gestire il problema.
    Fallimento di Sas in cui per estensione è fallito anche il socio accomandatario persona fisica.
    Il socio fallito ha stipulato 2 distinti contratti di trust: un primo contratto nel quale egli è disponente (trustee il cugino e beneficiario il figlio), un secondo contratto nel quale il fallito è il trustee e quindi amministratore del patrimonio immobiliare dello stesso cugino di cui sopra (disponente). Entrambi questi Trusts sono stati stipulati oltre 5 anni prima della dichiarazione di fallimento, prima ancora che il fallito diventasse socio della società poi fallita.
    Vi è mai capitato un caso simile? A vostro parere quali sono le azioni che potrebbe fare il curatore su questi atti? Può subentrare come trustee nel secondo contratto in sostituzione del fallito? Può agire giudizialmente per richiedere l'inefficacia del primo atto cosi da acquisire il patrimonio immobiliare nell'attivo della procedura?
    Ringraziandovi anticipatamente porgo distinti saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/06/2015 12:27

      RE: Immobili del socio fallito protetti da Trust

      Sulla operatività della revocatoria in caso di trust non possono esservi dubbi in quanto questa forma di segregazione patrimoniale non prevista e regolata dalla legge, ma frutto della autonomia privata delle parti, non può sottrarsi al generale principio sancito dall'art. 2740 cod. civ. in ordine alla responsabilità patrimoniale del debitore, tant'è che nell'art. 15 e) della legge di ratifica della convenzione de L'Aja si richiama il principio della protezione dei creditori in caso di insolvibilità. Oggetto però della revocatoria non è però l'atto costitutivo del trust – che, per sua natura, è un atto di pura pianificazione, e perciò neutro – ma l'atto (o gli atti) di trasferimento dei beni o dei diritti dal disponente al trustee, affinché quest'ultimo provveda a segregarli nell'ambito del proprio patrimonio ed a gestirli secondo le istruzioni del disponente e nell'interesse del beneficiario. E' pertanto con riferimento a questi atti che vanno valutati sia il periodo sospetto sia i tempi della decadenza di cui all'art. 69bis.
      Per quanto riguarda il trust in cui il fallito è il trustee, va detto che questi assume la titolarità del diritto o della proprietà dei beni oggetto del trust, che gli vengono trasferiti con il negozio dispositivo, e gode di ampia libertà di disposizione e di amministrazione, con il limite generale ed inderogabile di rispettare lo scopo del trust, tuttavia i beni conferiti nel trust non si confondono con il suo patrimonio personale: la c.d. trust property (da intendersi come l'insieme dei beni oggetto del trust) costituisce, infatti, un patrimonio separato, e il beneficiario ne è il proprietario sostanziale. Di conseguenza, in caso di fallimento del trustee, la trust property non rientra nella massa fallimentare in quanto i suoi creditori personali non possono aggredire i beni oggetto del trust per soddisfare le loro pretese creditorie. Se la trust property rimane estranea al fallimento, riteniamo che il fallito possa continuare a svolgere il ruolo di trustee o comunque questo dato diventa irrilevante per il curatore, salvo che tale attività non comporti una retribuzione (in genere l'ufficio è gratuito) da valutare ai fini dell'art. 46 l.f.
      Zucchetti SG srl