Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

autorizzazione apertura Conto corrente da parte del fallito

  • Gianluca Saeli

    Palermo
    19/05/2017 17:12

    autorizzazione apertura Conto corrente da parte del fallito

    Salve,
    mi è stata formulata istanza da parte del fallito (ditta individuale) al fine di essere autorizzato ad aprire un conto corrente onde consentirgli di avviare la pratica pensionistica (Cassa Geometri) ed ottenere l'accredito della pensione.
    Ritengo che tale richiesta debba essere negata sul presupposto che non può essere autorizzata la costituzione del conto corrente a nome del fallito.
    Piuttosto laddove la procedura avesse fondi (ma non è questo il caso) potrebbe essere costituito il conto del fallimento e solo una volta accreditate le somme derivanti dalla pensione, il fallito potrà, ai sensi dell'art. 46 LF, chiedere che la pensione gli venga corrisposta dalla curatela entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia.
    Tale soluzione tuttavia non consentirà mai al fallito di ottenere la pensione avendo l'ente preteso l'esistenza di un conto all'atto della domanda
    Vi chiedo conferma sul punto e come poter risolvere eventualmente il nodo prospettato dal fallito.


    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/05/2017 19:32

      RE: autorizzazione apertura Conto corrente da parte del fallito

      Il sistema non funziona esattamente come da lei ipotizzato. In realtà il fallito è libero di aprire tutti i conti correnti che desidera, solo informando il curatore, in modo che questi possa esercitare un controllo ed acquisire all'attivo fallimentare le liquidità sopravvenute, ai sensi del secondo comma dell'art. 42. Questa facoltà del curatore è tuttavia limitata quando si parla di stipendi, salari, pensioni ecc., che, a norma dell'art. 46, non sono compresi nel fallimento e vanno quindi corrisposti al fallito entro i limiti, fissati dal giudice delegato, di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia, e dal fallimento viene acquisita solo la parte eccedente detto limite.
      L'iter quindi dovrebbe essere il seguente:

      il fallito apre il conto presso la banca e ne dà notizia al curatore
      appena conosce l'importo della pensione fa istanza al giudice delegato (o a lei che la gira al giudice) di stabilire quale quota debba essere da lui trattenuta per il fabbisogno suo e della sua famiglia
      il giudice stabilisce quanto sopra, potendo anche attribuire l'intero importo al fallito alla luce della situazione concreta
      comunicazione all'ente erogatore del provvedimento del giudice, in modo che questo versi la quota di competenza del fallito sul conto dello stesso, e quella eventualmente di competenza del fallimento sul conto aperto dal curatore.

      La possibilità da parte del fallimento di dare qualcosa al fallito ove ve ne siano i mezzi riguarda altra fattispecie, che è quella di cui all'art. 47, per il quale, se il fallito non dispone di mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia. Il fatto che il fallito possa godere di una pensione supera questa situazione in quanto evidenzia che egli ha qualche mezzo di sussitenza.
      Zucchetti Sg srl