Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

PEGNO SU CREDITI

  • Giuseppe Gentile

    Chiavenna (SO)
    17/03/2018 10:50

    PEGNO SU CREDITI

    Nel ringraziarvi per il lavoro che svolgete come sempre, chiedo se la ricostruzione di seguito indicata è corretta.
    Un soggetto persona fisica ha un credito verso la società Alfa che controlla il 100% di Beta.
    Il creditore, prima del fallimento, non potendo riscuotere il credito, ottiene la trascrizione del pegno sulla partecipazione di Alfa in Beta e diventa detentore dei titoli azionari.
    Successivamente Alfa fallisce, Beta rimane in bonis.
    Il creditore viene ammesso per 100 nel passivo di Alfa, al rango di creditore pignoratizio, il quale si riserva (Art. 53, comma 2, L.F.) di vendere la partecipazione, a cui non ha dato seguito.
    La fallita Alfa ha tra i propri asset beni mobili e immobili, tra cui la partecipazione verso Beta.
    Il Curatore:
    1)redige il programma di liquidazione in cui indica, tra l'altro, che intende procedere personalmente alla vendita della Partecipazione;
    2)fa approvare il programma al Comitato dei Creditori e al Giudice Delegato che autorizza l'esecuzione degli atti;
    3)presenta, appena dopo, istanza al GD (Art. 53, terzo comma, ultima parte) che, sentito il Comitato dei Creditori, autorizza il Curatore a vendere la partecipazione, rispettando i criteri dell'art. 107 L.F.. Tale vendita è equiparata a quella in cui il Curatore riscatta la partecipazione (Art. 53, terzo comma, prima parte);
    4)vende la partecipazione ed incassa 5;
    5)chiede al creditore pignoratizio la restituzione dei beni oggetto di pegno;
    6)presenta (Art. 108 L.F., comma 2), istanza al GD affinché "purghi" il pegno sulla partecipazione.
    Il diritto di ritenzione e di prelazione del creditore pignoratizio viene meno ed egli incassa, in sede di riparto fallimentare, soltanto quanto ricavato dalla vendita (5), senza null'altro da pretendere nei confronti di chi acquista la partecipazione.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/03/2018 16:50

      RE: PEGNO SU CREDITI

      Tutto corretto. Un piccolo chiarimento in ordine all'ultima considerazione: effettivamente viene meno il diritto di ritenzione e di prelazione del creditore pignoratizio ed egli incassa, in sede di riparto fallimentare, soltanto quanto ricavato dalla vendita (5); tuttavia, da un lato, il ricavato dalla vendita di beni oggetto di pegno entra a far parte dell'attivo mobiliare col quale vanno pagati, al di là delle prededuzioni con il limite di cui al secondo comma dell'art. 111bis, i creditori che hanno privilegio mobiliare di grado prioritario sul pegno (crediti per spese di giustizia per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili ex art. 2755 c.c.), per cui al creditore pignoratizio potrebbe non spettare l'intera somma ricavata dalla vendita e, dall'altro, il pagamento di 5 è quanto il creditore pignoratizio riceve in tale qualità, fermo restando che per la parte non soddisfatta passa al chirografo e come tale va considerato nei riparti.
      Zucchetti Sg srl