Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Pagherò cambiari e loro girata

  • Massimiliano Iori

    Reggio Emilia (RE)
    06/06/2017 14:49

    Pagherò cambiari e loro girata

    L'amministratore della società fallita ha girato (non è dato sapere se ante o post fallimento, atteso che non c'è un obbligo di indicazione della data) una serie di pagherò cambiari, emessi ante fallimento in favore della fallita da un cliente della stessa, ad un terzo soggetto a pagamento di un debito precedente alla girata, ma chiaramente con effetto preferenziale.
    Parte dei pagherò cambiari sono scaduti (e pagati dal cliente debitore) ante fallimento (nei 6 mesi), altri sono scaduti post (sempre pagati), altri ancora scadranno nelle prossime settimane e sono stati ulteriormente girati ad altri soggetti. Solo oggi la questione è stata scoperta dal Curatore. C'è modo e possibilità di bloccare il pagamento di tali effetti da parte del debitore? Si potrebbe comunicare al debitore principale di non pagare detti effetti in quanto detti pagamenti sono inefficaci nei confronti del fallimento ex art. 44 LF, senza esporlo a protesti o altre conseguenze? Io credo di no perché il debitore principale deve comunque pagare chi presenta il pagherò per l'incasso e al limite io potrei solo tentare una successiva azione revocatoria o di inefficacia delle girate.
    vi ringrazio anticipatamente
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/06/2017 19:55

      RE: Pagherò cambiari e loro girata

      Per gli effetti cambiari scaduti e pagati anteriormente alla dichiarazione di fallimento del girante, può venire in considerazione soltanto il pagamento in favore del giratario. L'unica questione che potrebbe sorgere in proposito è se possa trattarsi di un pagamento con mezzi anormali, ma riteniamo di escluderlo in quanto la cambiale è considerata equivalente al danaro, per cui ricade nella previsione del secondo comma dell'art. 67.
      Per gli effetti cambiari pagati successivamente alla dichiarazione di fallimento del girante anteriormente, la questione ricade sotto la previsione dell'art. 44. Sarebbe inefficace la stessa girata se si sapesse che è stata effettuata dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, ma in mancanza di una prova del genere, anche in questo caso si può colpire il pagamento chiedendone la inefficacia ai sensi dell'art. 44.
      Per gli effetti cambiari non ancora scaduti si dovrebbe chiedere il sequestro giudiziario o chiedere un blocco con un provvedimento d'urgenza ex art. 700 cpcp, perché è chiaro che l'obbligato principale, alla scadenza pagaherà per evitare il protesto.
      Zucchetti SG Srl