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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
vendita licenza autotrasporti - cessione ramo di azienda
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Marco Bartolini
Orvieto (TR)22/11/2013 18:58vendita licenza autotrasporti - cessione ramo di azienda
nel fallimento di una società di autotrasporto senza beni materiali da liquidare, l'unico bene esistente è la licenza di autotrasporto cedibile all'interno di un contratto di "cessione di ramo aziendale". La licenza,infatti, non è stata revocata, ma è in sospeso proprio per agevolarne la vendita.
il curatore ha ricevuto un'unica offerta.
DOMANDA: per la cessione è necessario un atto notarle oppure, al fine di risparmiare, potrebbe essere ceduta con decreto del Giudice?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/11/2013 20:33RE: vendita licenza autotrasporti - cessione ramo di azienda
Il problema vero nel suo caso è come configurare un trasferimento di azienda, nell'ambito del quale soltanto può realizzarsi il trasferimento della licenza dal momento che il trasferimento della sola licenza non è consentito dalla legge n. 298/1974 in quanto il subentro nell'autorizzazione è un effetto della cessione dell'azienda comprensiva degli automezzi; né, d'altra parte il trasferimento della licenza è idoneo a determinare una cessione di azienda, che deve comprendere quanto meni i beni essenziali per l'esercizio dell'impresa e, quindi, almeno un automezzo
Comunque, se riesce in qualche modo a configurare la struttura di una azienda da cedere, il problema da lei posto trova espressa soluzione nel secondo comma dell'art. 105, per il quale "la vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità di cui all'articolo 107, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2556 del codice civile". Ciò significa che debbo essere seguite le modalità di cui all'art. 107, e quindi procedure competitive assicurando, con adeguate forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione degli interessati, e poi debbono essere utilizzate le forme di cui all'art. 2556 c.c., ossia, in mancanza di beni immobili, deve essere redatta una scrittura privata autenticata, in quanto è richiesta la forma scritta ad probationem, che è condizione per poter procedere al deposito dell'atto presso il registro Imprese.
Zucchetti Sg Srl
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Dario DAL MEDICO
Merano (BZ)18/03/2014 10:59RE: RE: vendita licenza autotrasporti - cessione ramo di azienda
Intervengo perché mi pare che il quesito posto non abbia avuto piena risposta, mi riferisco alla parte finale ossia se per il trasferimento di azienda sia necessario l'atto notarile o sia sufficiente il decreto di trasferimento del Tribunale (nel caso che mi interessa vi sono beni immobili nell'azienda).
Il requisito della forma scritta di per sé potrebbe esser soddisfatto anche solo da decreto di trasferimento.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/03/2014 20:19RE: RE: RE: vendita licenza autotrasporti - cessione ramo di azienda
Classificazione: LIQUIDAZIONE ATTIVO / MODALITA' LIQUIDAZIONEPer la verità ci sembrava di aver data piena risposta al quesito posto, lì dove dicevamo, nella parte finale, "che debbono essere seguite le modalità di cui all'art. 107, e quindi procedure competitive assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati, e poi debbono essere utilizzate le forme di cui all'art. 2556 c.c., ossia, in mancanza di beni immobili, deve essere redatta una scrittura privata autenticata, in quanto è richiesta la forma scritta ad probationem, che è condizione per poter procedere al deposito dell'atto presso il registro Imprese". Avevamo fatto riferimento a vendita di azienda priva di immobili perché questa era la situazione esposta; se vi sono immobili la cessione può essere effettuata pur sempre con scrittura privata autenticata, ma la forma scritta è richiesta ad substrantiam. L'art. 2556 c.c. richiamato prevede, infatti, che i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà dell'azienda devono essere provati per iscritto (forma ad probationem), salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda (come i beni immobili per i quali l'art. 1350 c.c. richiede la forma scritta ad substantiam) o per la particolare natura del contratto (p. esempio, donazione dell'azienda, conferimento della stessa in una società per azioni, di immissione nella comunione fra i coniugi ex art. 210 c.c., per le quali è previsto l'atto notarile).
Non abbiamo parlato del decreto di trasferimento perché delle due: o la vendita viene effettuata con le procedure competitive di cui all'art. 107, nel qual caso è necessario poi stipulare l'atto di vendita con le modalità indicate, e il giudice interviene soltanto per disporre la cancellazione di eventuali iscrizioni e trascrizioni per il disposto di cui all'art. 108, co, 2; oppure si procede ad una vendita effettuata dal giudice delegato, che può essere una vendita senza incanto con le forme di cui agli artt. 570 e segg. c.p.c. o con incanto con le forme di cui agli artt. 576 e segg. c.p.c. che si concludono entrambe con il decreto di trasferimento emesso dal giudice. E' il curatore, al quale oggi è affidata la liquidazione del patrimonio fallimentare, che sceglie la via da seguire, tant'è che il secondo comma dell'art. 107 dispone che "il curatore puo' prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili".
Zucchetti Sg Srl
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