Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Adempimenti fiscali curatore esercizio antecedente a quello di apertura del fallimento

  • Gaia Mantovani

    Prato
    27/03/2017 08:09

    Adempimenti fiscali curatore esercizio antecedente a quello di apertura del fallimento

    Buongiorno,
    vorrei gentilmente avere delucidazioni in merito all'espletamento dei vari adempimenti fiscali che un curatore deve effettuare nei primi mesi della procedura. In particolare: nel caso di fallimento aperto con sentenza di fine settembre anno 2016 (quindi prima della scadenza del 30.09) il curatore deve presentare la dichiarazione IVA dell'esercizio 2015 (quello precedente all'esercizio in cui si apre il fallimento) entro 4 mesi dalla sua nomina. Tuttavia la società fallita per tutto il corso dell'anno X-1 non ha mai tenuto la contabilità, cioè non risultano registrazioni contabili di fatture emesse e di acquisto. In questo caso il curatore deve materialmente mettersi ad effettuare tutte le registrazioni contabili dell'anno 2015 non effettuate prima dalla società, sulla base di fatture che possono essergli state consegnate successivamente e di cui ovviamente non ha certezza nè della completezza nè della veridicità? oppure, può limitarsi ad effettuare l'invio di una dichiarazione iva a zero?
    ovviamente poi il curatore deve presentare il modello IVA 74bis per il periodo 01.01.16-data fallimento e l'iva dell'anno 2016.
    Vi ringrazio per ogni informazione che saprete fornirmi in merito.

    Coridali saluti

    G.M.
    • Gaia Mantovani

      Prato
      28/03/2017 07:03

      RE: Adempimenti fiscali curatore esercizio antecedente a quello di apertura del fallimento

      Alla c.a. esperti del Forum di diritto fallimentare Zucchetti Software

      Buongiorno,
      vi sarei grata se ricevessi quanto prima una risposta, o un'opinione, in merito al quesito posto ieri in quanto leggendo e cercando altrove non sono riuscita a trovare una soluzione e avrei necessità di sapere quale sia il modo corretto di operare.

      Ringrazio tutti fin da ora per l'attenzione e la disponibilità che saprete porre

      G.M.
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        29/03/2017 10:28

        RE: RE: Adempimenti fiscali curatore esercizio antecedente a quello di apertura del fallimento

        Nel presente intervento affrontiamo il problema delle dichiarazioni annuali, nel prossimo quello del Mod. 74-bis.


        Per quanto riguarda la dichiarazione annuale IVA, la norma di riferimento (art. 8 del D.P.R. 22/7/98 n. 322) ci aiuta ben poco, dato che si limita a stabilire:

        - al primo comma, che "Il contribuente presenta ...la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato ...

        - al secondo comma, che "Nella dichiarazione sono indicati i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dell'ammontare delle operazioni e dell'imposta e per l'effettuazione dei controlli, nonchè gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione ..."


        E' quindi nel modello di dichiarazione, e soprattutto nelle relative istruzioni, che dobbiamo cercare chiarimenti, e li troviamo, espressi con grande chiarezza:

        - per quanto riguarda le fatture di vendita, nelle istruzioni per la compilazione dei righi da VE20 a VE23 (pag. 27 delle istruzioni alla dichiarazione IVA 2017), le quali stabiliscono che in tali righi debbono essere indicati "gli importi delle operazioni imponibili, distinti per aliquota d'imposta, per le quali si sia verificata l'esigibilità dell'imposta nell'anno 2016, annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse"

        - per quanto riguarda le fatture di acquisto, nel primo periodo delle istruzioni alla compilazione del Quardo VF (pag. 29 delle istruzioni alla dichiarazione IVA 2017), che recitano: "Nel quadro devono essere indicati l'imponibile e l'imposta relativi ai beni e servizi acquistati e importati ... risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate nell'anno 2016 sul registro degli acquisti".


        E a ben vedere tale diverso trattamento (le fatture di vendita tutte, anche se non registrate, mentre quelle di acquisto solo se registrate) è coerente con i principi generali dell'IVA (ignoriamo per semplicità i casi particolari): il dovere di versare l'IVA a debito sorge al momento dell'emissione della fattura, il diritto di detrarre l'IVA a credito sorge al momento del ricevimento della fattura ma può essere esercitato fino al termine del secondo anno successivo: se non è stato esercitato registrando la fattura, non spetta.


        Chiarezza e coerenza sono tali a nostro avviso da superare anche altri passaggi delle norme e delle istruzioni che invece fanno riferimento semplicemente al termine "registrate":

        - il IV comma, secondo periodo, del citato art. 8 del D.P.R. 322/98, che recita: "Con le medesime modalità e nei termini ordinari, i curatori ... presentano la dichiarazione per le operazioni registrate nell'anno solare in cui e' dichiarato il fallimento"

        - le (estremamente sintetiche) istruzioni alla compilazione della dichiarazione IVA in caso di fallimento, per la dichiarazione relativa all'anno del fallimento (ultimo periodo di pag. 7 delle istruzioni alla dichiarazione IVA 2017), che dispongono che "I curatori ... devono presentare la dichiarazione annuale IVA relativa a tutto l'anno d'imposta, comprensiva di due moduli: il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento ... e il secondo per le operazioni registrate successivamente a tale data".


        Per quanto riguarda le dichiarazioni IVA annuali, nel caso esposto nel quesito, ovvero in assenza di contabilità 2015, il Curatore nominato prima del 30/9/2016 avrebbe dovuto quindi presentare entro quattro mesi dalla nomina (e ha ancora la possibilità di provvedere ora, avvalendosi del ravvedimento operoso nei 90 giorni da tale termine, previsto dell'art. 13, I comma, lettera "c" del D.Lgs. 18/12/978 n. 472) la dichiarazione per il 2015 indicando:

        - fra le operazioni attive, quelle "annotate o da annotare" nei registri IVA 2015, pertanto se avrà rinvenuto fatture di vendita di tale anno, ne dovrà indicare l'importo

        - fra le operazioni passive, nulla, dato che nel 2015 non sono state registrate fatture di acquisto.


        Per quanto invece riguarda la dichiarazione relativa all'anno 2016, da presentare entro il 28/2/17 e quindi esistendo ancora anche per essa la possibilità del ravvedimento operoso nei novanta giorni, essa dovrà contenere due moduli indicando:

        - nel primo, relativo al periodo fino al fallimento, per coerenza con il principio generale che a nostro avviso supera la lettera delle istruzioni, le operazioni attive relative a tale periodo annotate e da annotare e quelle passive solo se registrate in tale periodo

        - nel secondo, analogamente, le operazioni attive relative a tale secondo periodo annotate e da annotare, e quelle passive solo se registrate in tale secondo periodo.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          29/03/2017 10:34

          RE: RE: RE: Adempimenti fiscali curatore esercizio antecedente a quello di apertura del fallimento

          Per quanto riguarda la dichiarazione Mod. 74-bis le istruzioni, estremamente scarne, non sono di alcun aiuto, mentre la disposizione di riferimento contiene a nostro avviso una contraddizione che può essere risolta solo stabilendo una "superiorità gerarchica" fra la seconda e la prima parte di essa.

          La disposizione in questione è l'ultimo periodo del IV comma del già citato art. 8 del D.Lgs. 322/98, il quale stabilisce: "Per le operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento ... è anche presentata, in via telematica ed entro quattro mesi dalla nomina, apposita dichiarazione ... ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale".

          Se questa è la finalità di tale specifica dichiarazione, da essa dovrà emergere l'eventuale debito dell'impresa fallita maturato nel periodo anteriore il fallimento e, per i motivi approfonditamente esaminati in numerosi interventi su questi Forum, detta maturazione non dipende della registrazione delle fatture di vendita o di acquisto, e nemmeno in taluni casi dalla data di emissione, bensì dalla collocazione ante o post fallimento dell'evento generatore delle fatture stesse.

          Il principio deve però ovviamente essere coordinato con la ristrettezza di tempo e informazioni che ha Il Curatore, soprattutto nei frequenti casi di contabilità carente, inattendibile o assente.

          Anche se contrasta con la prima parte del periodo riportato qui sopra, che come visto qui sopra fa riferimento alle "operazioni registrate", il comportamento che pertanto suggeriamo è quello di tener conto in tale dichiarazione, relativamente alla fatture sia di vendita che di acquisto, di quelle emesse ovvero ricevute ante fallimento, ancorchè queste ultime debbano essere inserite, come visto nell'intervento precedente, nel modulo della dichiarazione IVA relativo al periodo post fallimento.

          Ciò potrà creare una differenza fra quando indicato nel Mod. 74.bis e quanto indicato in dichiarazione annuale nel modulo relativo al periodo ante fallimento, ma ci pare che la discrasia dipenda dalla diversa funzione dei due documenti.

          Infine, ci limitiamo a rinviare ad altri interventi sulla questione per il caso, invero non rarissimo, di ricevimento/reperimento di fatture emesse o ricevute successivamente al fallimento il cui "evento generatore" sia anteriore al fallimento: la dichiarazione Mod. 74-bis sarà già stata inviata e non dovrà nè potrà essere integrata o modificata, ma l'individuazione del credito o debito della procedura verso l'Erario ne dovrà comunque tenere debito conto.