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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
liquidazione delle prestazioni professionali del perito stimatore
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Alessandro Bartoli
Citta' di Castello (PG)01/12/2015 20:15liquidazione delle prestazioni professionali del perito stimatore
Buonasera,
chiedo agli esperti del forum se le modifiche apportate all' art. 161 c.p.c. dalla legge di conversione n.132, 6 agosto 2015 del D.L. n.83 e cioè le diverse modalità di calcolo del compenso dell' esperto siano applicabili anche alle procedure concorsuali e, se del caso se a far data dalle procedure dichiarate successivamente al D.L.
Grazie.
alessandro Bartoli-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/12/2015 21:48RE: liquidazione delle prestazioni professionali del perito stimatore
Con la legge di conversione n. 132 del 2015 è stato introdotto nell'art. 1691 delle disp. att. cod. proc. civ. un terzo comma del seguente tenore: "Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima".
Riteniamo tale norma applicabile anche allo stimatore fallimentare, sebbene questi non venga nominato dal giudice né dall'Uff. giud. ma dal curatore in quanto la finalità cui tende la norma, di ancorare il compenso dello stimatore, al prezzo reale ricavato dalla vendita e non al prezzo stimato, sussiste anche nel fallimento.
la norma è stata introdotta con la legge di conversione (non era contenuta nel d.l. convertito) per cui è in vigore dal 21.8.2015 e, a nostro avviso, si applica a tutti gli incarichi dati dopo tale data; ci sembra infatti punitivo applicarla anche agli incarichi precedenti conclusi successivamente al 21 agosto o comunque alle liquidazioni da effettuare dopo tale data, indipendentemente dal momento del conferimento dell'incarico, ma questo è un punto discutibile, su cui, ovviamnete, non si è ancora formata giurisprudenza.
Zucchetti SG srl
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Alessandro Bartoli
Citta' di Castello (PG)02/12/2015 22:37RE: RE: liquidazione delle prestazioni professionali del perito stimatore
Grazie per la vostra risposta.
Alessandro Bartoli-
Rossella Roncagliolo
SARZANA (SP)04/05/2016 11:56RE: RE: RE: liquidazione delle prestazioni professionali del perito stimatore
Buongiorno,
in relazione all'argomento di cui alla discussione sopra, chiedo conferma circa all'orientamento attuale.
Grazie
Rossella Roncagliolo-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/05/2016 20:14RE: RE: RE: RE: liquidazione delle prestazioni professionali del perito stimatore
Non ci risultano novità in materia. Precisiamo solo, con riferimento alla risposta che precede, che la norma delle disp. att. cod. proc. civ. interessata è quella di cui all'art. 161 e non 1691.
Zucchetti SG srl
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Alberto Biccheri
CITTA DI CASTELLO (PG)10/07/2018 18:31RE: RE: RE: RE: RE: liquidazione delle prestazioni professionali del perito stimatore
Buonasera,
si segnala in merito all'argomento del post, il seguente orientamento e se ne richiede cortese commento. Grazie
Tribunale di Treviso, 3 novembre 2015 (dep. 4 novembre 2015). G.D.: FABBRO.
L'art. 161 disp.att. c.p.c. come novellato dalla L. n. 132/2015 deve ritenersi applicabile solo nelle procedure esecutive individuali e non in quelle concorsuali, data la sede in cui la norma è collocabile (Processo di esecuzione) e visto, anche alla luce di recenti arresti della Corte Costituzionale (Sent. 192/2015), che non pare "corretto costringere l'esperto stimatore ad attendere, magari anni, per vedersi liquidato interamente quanto gli è dovuto per una prestazione che prevede un'obbligazione di mezzi - e non di risultato - già esaurita da tempo".-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/07/2018 20:11RE: RE: RE: RE: RE: RE: liquidazione delle prestazioni professionali del perito stimatore
In una recente risposta del 2.7.2018 aldott. Leonardi, abbiamo scritto quanto segue:
Il terzo comma dell'art. 161 disp. att. c.p.c. è stato oggetto di critiche fin dalla sua introduzione e qualche tribunale addirittura lo ha disapplicato in quanto in contrasto con il diritto comunitario (Trib. Vicenza 15 giugno 2016). Per quanto attiene all'applicazione della norma al fallimento abbiamo rinvenuto la seguente decisione: "L'art. 161 disp.att. c.p.c. come novellato dalla L. n. 132/2015 deve ritenersi applicabile solo nelle procedure esecutive individuali e non in quelle concorsuali, data la sede in cui la norma è collocabile (Processo di esecuzione) e visto, anche alla luce di recenti arresti della Corte Costituzionale (Sent. 192/2015), che non pare "corretto costringere l'esperto stimatore ad attendere, magari anni, per vedersi liquidato interamente quanto gli è dovuto per una prestazione che prevede un'obbligazione di mezzi - e non di risultato - già esaurita da tempo"" (Trib. Treviso, 3 novembre 2015 (dep. 4 novembre 2015).
Come vede, ci siamo limitati a riferire del provvedimento del Tribunale Treviso, da lei citato, senza alcun commento. A nostro aviso, infatti la decisione in questione sembra improntata più a ragioni di pratica opportunità e buon senso che a ad un metro giuridico, in quanto al di là della giustizia o meno della soluzione, che riguarda anche lo stimatore nelle esecuzioni individuali, bisognerebbe scrutinare le singole norme del processo esecutivo applicabili all'esecuzione fallimentare, impresa non facile una volta venuto meno il generale rinvio alla normativa dl codice di rito.
Diciamo che il provvedimento indicato ci lascia qualche perplessità perché, come abbiamo detto nel post che precede questo dibattito, lo stimatore fallimentare, sebbene non venga nominato dal giudice né dall'Uff. giud. ma dal curatore, svolge lo stesso compito e la finalità cui tende la norma- che è quella di ancorare il compenso dello stimatore al prezzo reale ricavato dalla vendita e non al prezzo stimato- ricorre anche nel fallimento.
Zucchetti SG srl-
Roberto Tosa
Prato18/07/2022 18:41RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: liquidazione delle prestazioni professionali del perito stimatore
Salve,
mi ricollego al tema dell'applicazione analogica dell'art. 161 disp. att. c.p.c. anche alle liquidazioni concorsuali di cui concordo l'orientamento da Voi suggerito.
Chiedo se, ad avviso degli esperti di Zucchetti, l'art. 161 disp. att. c.p.c. si applica anche alle liquidazioni in tema, ad esempio, di valutazione d'azienda oppure è limitato all'esperto stimatore immobiliare.
Tenuto conto che il legislatore con tale novella ha voluto ricollegare la remunerazione del professionista al concreto valore del bene e, quindi, alla concreta utilità che i creditori hanno ottenuto dalla liquidazione dello stesso, secondo me, la risposta è affermativa.
Grazie, come sempre. per l'interessante e professionale scambio di opinioni che si viene a creare nel forum.
Dott. Roberto Tosa -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/07/2022 11:26RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: liquidazione delle prestazioni professionali del perito stimatore
Si la disposizione di cui all'art. 161 disp.att. cpc si applica a tutti gli esperti e periti, qualunque sia l'oggetto della relazione, dato che come da lei indicato, lo scopo della norma è quello di parametrare il compenso del perito stimatore al prezzo effettivo ricavato, evitando così stime "gonfiate" al solo fine di incrementare il compenso.
Zucchetti SG Srl
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