Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

RECUPERO CREDITO NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRATORE

  • Gianluca Del Vecchio

    Benevento
    01/10/2018 11:32

    RECUPERO CREDITO NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRATORE

    Ho necessità di recuperare un credito di importo consistente vantato dalla società fallita nei confronti dell'amministratore.
    Il suddetto credito risulta unicamente da un unico movimento di cassa annotato nel libro giornale della società in bonis che - di fatto - ha portato quasi all'azzeramento della stessa.
    La cassa, di ammontare cospicuo almeno contabilmente, si è formata progressivamente nell'arco degli anni, pertanto non è possibile risalire ad operazioni rilevanti ai fini della sua formazione.

    Ai fini recuperatori, è possibile ottenere un decreto ingiuntivo unicamente sulla scorta del libro giornale consegnato alla curatela?

    Sembrerebbe di no, quantomeno in ordine all'eventualità che - laddove fosse emesso un decreto ingiuntivo sulla base di tale documentazione - lo stesso potrebbe essere opposto con conseguente contestazione del credito e, pertanto, non vi sarebbe alcuna concreta possibilità di dimostrare in altri modi l'esistenza e l'esigibilità dello stesso.

    D'altro canto, non sarebbe corretto lasciare intentata un'attività recuperatoria.

    Quali potrebbero essere le soluzioni in ordine alla gestione di questa tipologia di credito?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/10/2018 20:19

      RE: RECUPERO CREDITO NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRATORE

      E' probabile – e non conoscendo esattamente la situazione non possiamo esprimerci diversamente- che riseca ad ottenere il decreto ingiuntivo, ma poi, come giustamente lei dice, subentra il problema della prova in sede della sicura opposizione, nella quale si applicano le regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicchè è tenuto a fornire la prova piena del diritto azionato in via monitoria.
      Tuttavia- e sempre ribadendo che si parla in via astratta- potrebbe essere opportuno presentare un ricorso per decreto ingiuntivo- anche perché non vediamo altra via più veloce per il ricupero- sia per fare sul convenuto una legittima pressione ai fini di una soluzione transattiva, sia perché si tratta, se abbiamo ben capito, dell'amministratore che dovrebbe aver effettuato anche contabilmente l'operazione incriminata (un prelievo?), il che potrebbe rendere più agevole la prova.
      Zucchetti Sg srl
      • Martino Olivetti

        brescia
        20/11/2018 17:37

        RE: RE: RECUPERO CREDITO NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRATORE

        Pertanto nel caso in cui risultino dal giornale contabile della fallita crediti verso l'ex amministratore (nel caso di specie prelievi per utilizzo carta di credito) è possibile ottenere, ai fini della richiesta di restituzione della complessiva somma alla procedura, un decreto ingiuntivo?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          21/11/2018 18:55

          RE: RE: RE: RECUPERO CREDITO NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRATORE

          Non esattamente. Di regola le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, ma questo principio subisce una espressa deroga ad opera dell'art. 634, comma 2, per il quale "Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture".
          Come si vede la norma citata attribuisce sì portata probatoria alle suddette scritture (nonché a quelle previste dalle leggi tributarie) in favore dell'imprenditore commerciale da cui provengono anche in relazione ai suoi rapporti con soggetti privati, ma limitatamente ai "crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi" ed a condizione che siano "bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute" e che l'imprenditore ricorrente ne produca gli "estratti autentici".
          Nel suo caso, mancherebbe la prima di queste condizioni dato che il credito nascerebbe da indebiti prelievi fatti dall'amministratore; non a caso, nella nostra precedente risposta, pur parlando della possibilità di ricorrere al procedimento monitorio, eravamo stati molto cauti e dubbiosi non conoscendo in concreto gli atti.
          Zucchetti SG srl