Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

rinuncia attivo art. 104 ter comma VIII l.f. (autovettura di srl)

  • Marco Bettini

    MILANO
    13/06/2016 19:28

    rinuncia attivo art. 104 ter comma VIII l.f. (autovettura di srl)

    Trovandomi a valutare l'opportunità a rinunciare a liquidare un'autovettura inventariata come attivo nel fallimento di una SRL mi chiedo cosa ne sarà del bene registrato dopo la rinuncia del curatore..

    Poichè ai sensi dell'art. 104 ter comma VIII l.f. "Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può ... rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente..." la rinuncia porterebbe a riconsegnare il bene all'amministratore. Tuttavia trattandosi di bene registrato intestato alla società come potrà l'amministratore disporre del bene e/o procedere, eventualmente, alla demolizione e radiazione delle stesso?
    Potrà farsi carico lui delle formalità necessarie alla demolizione...?
    Firmerà lui la richiesta di radiazione?

    Per completezza si precisa che trattandosi di bene di esiguo valore la curatela non ha fatto la registrazione al PRA della sentenza di fallimento.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/06/2016 19:45

      RE: rinuncia attivo art. 104 ter comma VIII l.f. (autovettura di srl)

      Con il procedimento di cui all'ottavo comma dell'art. 104ter l.f. si attua una operazione diretta a neutralizzare gli effetti che il primo comma dell'art. 42 collega alla dichiarazione di fallimento; ossia, la sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento, e con la procedura di cui all'art. 104ter non si acquista la disponibilità dei beni non convenienti o, se già acquisita, si dismette la stessa, con la conseguenza che i beni non acquisiti o dismessi non sono mai usciti (nel primo caso) o ritornano (nel secondo) nella disponibilità piena del fallito, tant'è che la norma citata prevede che sia data comunicazione della rinuncia o della dismissione ai creditori, i quali possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore; cosa che non avrebbero potuto fare ove detti beni fossero rimasti nell'attivo fallimentare per il divieto di cui all'art. 51. Ritornati detti beni nella disponibilità del fallito, questi può venderli, o nel caso dell'auto, può rottamarla e svolgere tutte le altre incombenze del proprietario libero possessore dei propri beni.
      Zucchetti SG srl
      • Marco Bettini

        MILANO
        15/06/2016 08:46

        RE: RE: rinuncia attivo art. 104 ter comma VIII l.f. (autovettura di srl)

        Concordo e nel caso di fallito persona fisica certamente la rinuncia ex art. 104 ter non comporterebbe alcun problema, ma nel caso specifico trattandosi di fallito "Persona Giuridica" le mie perplessità sono di tipo pratico poiché, dopo la rinuncia, il fallimento verrebbe chiuso e, come previsto dall'art. 118 comma 4, la società cancellata dal registro imprese. Mi chiedo quindi come potrà l'ex amministratore disporre di un bene intestato a soggetto giuridico estinto?
        Grazie.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          15/06/2016 19:26

          RE: RE: RE: rinuncia attivo art. 104 ter comma VIII l.f. (autovettura di srl)

          Questo è un problema che ritorna con frequenza e che, come abbiamo detto altre volte, non ha una soluzione sicura perché il legislatore nel dettare la norma di cui all'art. 104ter, co. 8, l.f., non si è reso conto delle innumerevoli implicazioni e ricadute che avrebbe avuto. Noi riteniamo che in caso di fallimento di società, questa non possa essere cancellata dal registro delle imprese, ove non siano stati liquidati tutti i suoi beni, specie quelli immobili e mobili registrati e per la tutela del curatore ci siamo già espressi nel senso che questi debba comunque chiedere la cancellazione perché lo impone l'art. 118, facendo però presente che nel patrimonio societario sono ancora presenti beni immobili o mobili registrati, il che dovrebbe impedire al responsabile del registro di procedere alla cancellazione. Ad ogni modo, qualora si proceda alla cancellazione, torna utile il principio affermato dalle Sez. Unite (Cass. Sez. Un. 12 marzo 2013, n. 6070), secondo cui "qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta.. ". Concetto applicabile anche alla fattispecie della cancellazione a seguito della chiusura del fallimento; comunque , a nostro avviso, la questione non interessa il curatore, che, con la dismissione, non ha più la disponibilità dei beni dismessi per cui non deve preoccuparsi della loro sorte.
          Zucchetti SG srl
      • Silvia Pecora Polese

        Salerno
        15/06/2016 16:34

        RE: RE: rinuncia attivo art. 104 ter comma VIII l.f. (autovettura di srl)

        Gent.mi

        Mi ricollego alla questione posta dal collega, nel mio caso i mezzi erano stati venduti ed intestati a terze persone prima del fallimento sui mezzi ho comunque iscritto la sentenza di fallimento , ho rinunciato in accordo con il CDC a qualsiasi azione revocatoria in quanto i mezzi erano privi di valore. Vi chiedo come e se già dopo la rinuncia al bene, che ho menzionato anche nella relazione semestrale depositata, decade la trascrizione oppure solo dopo la chiusura del fallimento, in questo caso il fallito e/o terzi intestatari possono cancellare la trascrizione e come?

        Grazie mille

        spp
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          15/06/2016 19:28

          RE: RE: RE: rinuncia attivo art. 104 ter comma VIII l.f. (autovettura di srl)

          Dobbiamo dedurre che la vendita dei mezzi non era stata trascritta al Pra prima del fallimento, altrimenti la sentenza di fallimento non sarebbe stata trascritta sullo stesso bene. La trascrizione non decade da sola, ma una volta esaurita la procedura di cui all'ottavo comma dell'art. 104ter, lei deve chiedere al giudice delegato di disporre la cancellazione della trascrizione ai sensi dell'art. 108, co. 2, applicabile per analogia alla fattispecie. Visto, infatti, che il bene era stato acquisito giuridicamente dall'attivo fallimentare (ove peraltro non era mai entrato materialmente) con la trascrizione, una volta che lo stesso bene esce dall'attivo la trascrizione va cancellata; non invece le altre eventuali iscrizioni e trascrizioni che attengono ai rapporti tra privati, visto che la curatela non procede alla vendita forzata del bene, cui si ricollega l'effetto purgativo totale.
          Zucchetti SG srl
          • Silvia Pecora Polese

            Salerno
            19/07/2016 19:08

            RE: RE: RE: RE: rinuncia attivo art. 104 ter comma VIII l.f. (autovettura di srl)

            La vettura intestata a terzi sulla quale è stata trascritta la sentenza non è stata acquisita dall'attivo che ha rinunciato, Potrebbe semplicemente il terzo intestatario della vettura chiedere la cancellazione della trascrizione con la copia di chiusura del fallimento?

            grazie mille
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              20/07/2016 20:18

              RE: RE: RE: RE: RE: rinuncia attivo art. 104 ter comma VIII l.f. (autovettura di srl)

              Riteniamo proprio di no, in quanto se è stata trascritta la sentenza di fallimento, questa trascrizione può essere cancellata soltanto su disposizione del giudice delegato, o a seguito di vendita o, come dicevamo nella precedente risposta, a seguito della dismissione del bene.
              Zucchetti SG srl
      • Claudio Bragaglia

        Trieste
        21/09/2018 13:07

        RE: RE: rinuncia attivo art. 104 ter comma VIII l.f. (autovettura di srl)

        In ipotesi di beni già di proprietà del fallito precedentemente alla dichiarazione di fallimento, ma distratti e successivamente restituiti al Curatore, ai fini della non acquisizione trova applicazione l'art. 42 o piuttosto l'art. 104 ter, co. 8?
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          24/09/2018 10:44

          RE: RE: RE: rinuncia attivo art. 104 ter comma VIII l.f. (autovettura di srl)

          Le due norme da lei richiamate non sono in contrasto tra loro, pur tuttavia la loro integrazione dipende dalla soluzione che si dà al meccanismo di acquisizione dei beni sopravvenuti di cui al secondo comma dell'art. 42.
          Per chi ritiene che, anche in questo caso, sia necessario un atto di acquisizione o comunque una manifestazione di volontà, anche tacita, dell'ufficio fallimentare di voler acquisire i beni sopravvenuti, la mancata espressione di una tale volontà chiude il discorso in quanto i beni in questione rimangono estranei al fallimento, che per acquisirli, oltre alla manifestazione di volontà, dovrebbe poi provvedere al pagamento delle passività necessarie per l'acquisto; ciò non toglie che una volta acquisiti i beni all'attivo, la curatela possa dismetterli ricorrendo le condizioni di cui al comma ottavo dell'art. 104ter, seguendo la procedura ivi indicata.
          Per chi invece, segue la tesi dell'acquisizione automatica dei beni sopravvenuti, pur con differenziazioni circa il momento in cui l'acquisto effettivamente si produce, è chiaro che rimane soltanto la seconda alternativa di cui sopra, ossia la dismissione dei beni ai sensi del comma ottavo dell'art. 104ter.
          Zucchetti SG srl
          • Claudio Bragaglia

            Trieste
            24/09/2018 22:57

            RE: RE: RE: RE: rinuncia attivo art. 104 ter comma VIII l.f. (autovettura di srl)

            Ringrazio. Posto che il programma di liquidazione risulta già autorizzato da CC e GD, per la dismissione ex art. 104 ter, co. 8 di beni successivamente pervenuti, ritengo sufficiente l'autorizzazione del CC. O serve anche autorizzazione del GD?
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              25/09/2018 19:53

              RE: RE: RE: RE: RE: rinuncia attivo art. 104 ter comma VIII l.f. (autovettura di srl)

              E' sufficiente l'autorizzazione del comitato dei creditori dato che l'ottavo comma dell'art. 104ter richiede per non acquisire all'attivo o per rinunciare a liquidare uno o più beni la cui liquidazione appaia manifestamente non conveniente, appunto, "l'autorizzazione del comitato dei creditori".
              Zucchetti SG srl