Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

operazioni post fallimento su conto corente cointestato

  • Giampiero Petracca

    montesano sulla marcellana (SA)
    05/11/2015 19:03

    operazioni post fallimento su conto corente cointestato

    buonasera, vorrei il vostro autorevole parere sulla seguente situazione:
    1) conto postale cointestato
    2) a fallire e solo un intestatario del conto
    3) sul conto le parti possono operare con firma disgiunta.

    considerato che ritengo che alla data di fallimento si sia verificato lo scioglimento parziale del conto, considerato che successivamente alla data di fallimento si sono avuti dei prelievi e degli accrediti (pensioni dei coniugi), considerato che il rapporto di conto corrente si scioglie in automatico alla data di fallimento.
    Nel richiedere la restituzione delle somme prelevate post fallimento a poste italiane, devo considerarle al 50%?
    Gli accrediti vanno considerati nello stesso modo o devo escludere la pensione del coniuge non fallito e considerare al 100% la pensione del coniuge fallito?.
    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/11/2015 19:04

      RE: operazioni post fallimento su conto corente cointestato

      Lei già aveva prospettato sul Forum la questione, anche se non nei termini dettagliati odierni, e noi avevamo risposto che, preliminarmente bisognava appurare se al conto corrente postale si applicasse la disciplina dell'art. 78, co, 1, l.f. che riguarda i conti correnti ordinari e bancari, disponendo che questi si sciolgono per il fallimento di una delle parti. Avevamo optato per la soluzione affermativa dato che la finalità che è alla base della norma di far cessare automaticamente rapporti incompatibili con la procedura fallimentare, ricorre anche nel conto corrente postale.
      Avevamo aggiunto che, seguendo questa linea, si apriva immediatamente un altro quesito per il fatto che il contro è cointestato, e cioè se l'effetto dello scioglimento investe tutti i cointestatari o soltanto quello fallito, ed avevamo sintetizzato le ragioni a fondamento dei due orientamenti, optando per lo scioglimento parziale, ove però, vi fosse la facoltà per i cointestatari di compiere le operazioni anche separatamente
      L'accoglimento dell'una o dell'altra tesi porta conseguenze proprio sulla soluzione dei nuovi quesiti da lei formulati.
      Se, infatti si segue la tesi dello scioglimento parziale, premesso che il curatore del fallimento di uno dei cointestatari ha diritto ad ottenere soltanto la metà delle liquidità risultanti dal conto al momento della dichiarazione di fallimento, lei può prelevare la metà o farsi accreditare la metà dell'importo esistente sul conto al momento del fallimento e, con contestuale dichiarazione sua e dell'altro cointestatario, autorizzare la continuazione del conto a nome esclusivo di quest'ultimo. In questo caso non sorge il problema degli accrediti sul conto successivi alla dichiarazione di fallimento perché il conto si è estinto per il fallito con effetto dalla data di fallimento e e continua solo con l'altro, per cui la regolamentazione di quanto accaduto successivamente sul conto rientra in un rapporto di dare e avere tra lei l'altro cointestatario, al quale deve chiedere il rimborso di quei versamenti in conto di competenza del fallito.
      Se, invece, si ritiene che il conto si sia estinto nella sua integrità, la banca deve accreditarle l'intero importo e l'altro cointestatario avrà diritto ad ottenere la restituzione della metà. In questo secondo caso diventa conseguenziale anche l'applicazione dell'art. 44 l.f., per cui anche le somme accreditate dopo il fallimento vanno acquisite all'attivo e l'altro cointestatario dovrà insinuarsi al passivo per ottenere la restituzione della metà o dell'intero (non è agevole stabilirlo) dimostrandosi che i versamenti effettuati erano i ratei della sua pensione.
      Zucchetti SG srl