Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Liquidazione quota socio accomandante

  • Maria Caterina Colica

    VIBO VALENTIA
    05/06/2017 20:00

    Liquidazione quota socio accomandante

    Buongiorno,
    sono alle prese con una questione e vorrei avere un Vs. parere in merito.
    Il fallito di cui sono Curatore è l'unico socio accomandante di una s.a.s..
    Poiché, con la dichiarazione del fallimento de qua, è venuta meno una categoria di soci, a mio parere, si è verificata un'ipotesi di scioglimento di diritto, cui avrebbe dovuto fare seguito la liquidazione della s.a.s..
    Tuttavia ciò non è avvenuto e, nelle more, la s.a.s. è stata cancellata d'ufficio dal registro delle imprese per inattività. Il legale da me incaricato sostiene che, intervenuta la cancellazione, non si possa procedere alla liquidazione della s.a.s. che, in effetti, secondo l'orientamento delle SSUU della Corte di Cassazione è da ritenersi estinta.
    Come procedere quindi ai fini della liquidazione?
    Dopo essermi posta il problema de quo, ho potuto però verificare, da una valutazione sommaria, che i debiti della società cancellata praticamente si equivalgono agli eventuali crediti – di cui tuttavia non è stata fornita prova dal socio accomandatario.
    A questo punto, ritengo che tutte le attività che presumibilmente potrebbero essere necessarie per la liquidazione della quota de qua non possano portare ad alcun vantaggio concreto per la Curatela.
    Ritengo, tuttavia, che non sia configurabile una "rinuncia" alla quota.
    Posso tuttavia chiedere di essere autorizzata a desistere da tutte le attività necessarie ai fini della liquidazione ai sensi dell'art. 104ter, comma VIII, L.F.?
    E' corretta motivare tale richiesta con la circostanza che, in ogni caso, il fallimento potrebbe acquisire un qualsiasi importo solo dopo la soddisfazione integrale dei creditori sociali e che, in mancanza, ai sensi dell'art. 2324 c.c., il socio accomandante quale è il fallito risponderebbe limitatamente alla propria quota per eventuali crediti non soddisfatti?
    Grazie
    Maria Caterina Colica
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/06/2017 20:40

      RE: Liquidazione quota socio accomandante

      Le questioni da lei proposte ci sembrano superate dall'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese dato che questa, secondo la Cassazione, "produce l'effetto costitutivo dell'estinzione irreversibile della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti" (Cass. 28/08/2006, n. 18618; Cfr. anche Cass. Sez. Un. 22/02/2010, n. 4060). E la giurisprudenza di merito ha aggiunto che la cancellazione della società dal registro produce l'effetto costitutivo della definitiva estinzione della società "nonostante la sopravvivenza o la sopravvenienza di rapporti sociali attivi o passivi" e tale effetto estintivo "non è rimuovibile", sicché è da "escludere, per la irreversibilità dei suoi effetti, la possibilità che l'iscrizione della cancellazione, in quanto dotata di efficacia costitutiva, possa essere cancellata di ufficio a norma dell'art. 2191 c.c., a nulla rilevando la presenza di debiti insoddisfatti o di rapporti non definiti di qualunque tipo" (Trib. S. Maria Capua Vetere (decr.), 30/06/2006,).
      Essendo definitivo l'effetto della estinzione no è venuta meno, e non è più recuperabile la liquidazione della società.
      Eguale discorso vale pe rla liquidazione della quota.In proposito va, peraltro precisato, che il fallimento del socio accomandante non comporta lo scioglimento del rapporto sociale rispetto a quel socio, come invece nel caso del fallimento del socio accomandatario o di un socio di s.n.c.. La legge, per la verità non contempla l'ipotesi del fallimento del socio accomandatario, ma solo la sua morte prevedendone, all'art. 2322 c.c., la trasmissione agli eredi. La stessa norma prevede il trasferimento inter vivos della quota del socio accomandante, previo consenso dei soci che rappresentano la maggioranza, per cui si può dedurre che la circolazione della quota del socio accomandante è liberalizzata, pur alla condizione indicata, in considerazione del fatto che la partecipazione dell'accomandante, in quanto socio limitatamente responsabile ed escluso dall'amministrazione, è priva dei caratteri connessi all' "intuitus personae" ed è presa in considerazione quale mera entità patrimoniale trasferibile.
      Il curatore del fallimento di un soggetto che è anche socio accomandante di una sas può vendere la quota del socio accomandante, come una quota di srl, applicando l'art. 2471 c.c.; ma è oggettivamente impensabile vendere la partecipazione in una società cancellata ed estinta.
      Forse, si potrebbe sfruttare Cass. Sez. Un., 12/03/2013, n. 6070, nella parte in cui afferma che "qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo". Ove il presumibile eventuale attivo sia superiore alle obbligazioni, si potrebbe pensare che la quota abbia ancora un valore, ma abbiamo molti dubbi che esista una quota dopo l'estinzione della società e che essa sia trasferibile.
      In tal caso non vi sarebbe neanche una quota cui rinunciare, ma, per tranquillità e nell'incertezza, potrebbe chiudere la vicenda ricorrendo, come lei propone, alla derelizione ex art. 104ter, comma ottavo.
      Zucchetti Sg srl