Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

pagamento in prededuzione spese legali - ordine di distribuzione

  • Cristina Sorrentino

    Ponte San Pietro (BG)
    26/09/2022 10:35

    pagamento in prededuzione spese legali - ordine di distribuzione

    Buongiorno
    Al momento il fallimento è senza attivo. L'unica somma incassata è il rimborso delle spese legali per una causa vinta.
    Il legale del fallimento presenta la sua notula per l'importo riconosciuto nella sentenza.
    Sono obbligata a pagare l'avvocato per tutta la somma riconosciuta e già disponibile sul conto del fallimento con il rischio di non aver somme disponibili per pagare le spese di procedura ai sensi dell'art. 111 L.F. (contributo unificato, compenso curatore ...) o è opportuno procedere ad un acconto?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/09/2022 18:22

      RE: pagamento in prededuzione spese legali - ordine di distribuzione

      No. Il credito dell'avvocato è in prededuzione e tali crediti, a norma del terzo comma dell'art. 111bis l. fall.,qualora siano liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, "possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo e' presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti". Nel caso, infatti, come il suo, in cui l'attivo non è sufficiente a soddisfare tutti i crediti prededucibili, il quarto comma dello stesso art.111bis stabilisce che "la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge".
      Pertanto, quando ricorre l'ipotesi indicata, non è consigliabile pagare i crediti prededucibili alla scadenza, anche se liquidi e non contestati, ma è preferibile attendere di conoscere il complesso delle spese e altri creiti in prededuzione e poi fare una graduazione all'interno di questa categoria, distribuendo l'attivo esistente seguendo l'ordine dei privilegi. Il credito dell'avvocato godrà del privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c., che, ad esempio, trova una collocazione successiva alle spese di giustizia, tra cui sono da considerare quelle di cancelleria e il suo compenso.
      Zucchetti Sg srl