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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
crediti da provvigioni
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Michela Grilli
Savignano s/Rubicone (FC)05/01/2014 20:23crediti da provvigioni
Sono subentrata come curatore in una procedura già avviata. Si tratta del fallimento di una s.a.s. e del socio accomandatario in proprio dichiarato il 25/05/2012. La società, in bonis, svolgeva attività di rappresentanza (in forma plurimandataria)ed il socio accomandatario possedeva il 98% delle quote. La società è stata posta in liquidazione giudiziale in seguito ad decesso del socio acc.tario (avvenuta a 06/2011) e poi dichiarata fallita. Tutto ciò premesso pongo i seguenti quesiti:
1) dalla contabilità sociale risultano provvigioni maturate (verso alcune case mandanti)per le quali la società in bonis non ha mai emesso fattura. Per incassare tali crediti la procedura deve, necessariamente, emettere fattura assoggettata ad Iva, ritenute e contributi Enasarco. Per quanto riguarda il credito per ritenute subite (e regolarmente certificate), da imputare al socio acc.tario pro-quota, è pacificamente riconosciuto da parte dell'AE? Posso comprenderlo nell'attivo del socio fallito? Inoltre, il curatore è obbligato a certificare la quota parte di tali ritenute al socio accomandante (nel mio caso il 2% alla vedova del fallito)?
2) Vi risulta che, al contrario delle provvigioni,il cui diritto al pagamento è assoggettato alla prescrizione quinquennale,non valga anche per l'indennità suppletiva di clientela, la quale dovrebbe prescriversi nel termine decennale? (un avvocato insiste per farla ricomprendere nell'art.2948 c.c.).
Ringrazio infinitamente per l'attenzione.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/01/2014 20:29RE: crediti da provvigioni
Giriamo la sua prima domanda alla nostra sezione tributaria, per adesso rispondiamo alla sue seconda domanda, che pone un problema di natura civilistico.
Non vi è dubbio che il diritto dell'agente alle provvigioni si prescriva in cinque anni a norma dell'art. 2948, n.4 c.c.. Tenga però conto, quanto al decorso della prescrizione, che la sospensione della prescrizione durante il decorso del rapporto di lavoro, conseguente alla sentenza n. 63 del 1966 della Corte costituzionale, si riferisce solo alla retribuzione del lavoratore dipendente che gode della speciale garanzia derivante dell'art. 36 cost. e non è pertanto applicabile alle provvigioni spettanti all'agente, per cui il termine quinquennale incomincia a decorrere per ciscuna provvigione dal momento in cui è maturato il diritto a percepirla.
Per quanto riguarda l'indennità di clientela, crediamo non sia applicabile la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 5 c.c., riferendosi questa norma alle indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, ma non riteniamo applicabile neanche la prescrizione triennale (che sarebbe peraltro presuntiva) di cui all'art. 2956 c.c., non rientrando, a nostro avviso, l'indennità di cui si discute in alcuna delle previsione citate da detta norma. Di conseguenza, pensiamo che dovrebbe applicarsi la prescrizione ordinaria decennale; conclusione cui è pervenuta anche la Cassazione, con riferimento all'indennità sostitutiva del preavviso e quella per lo scioglimento del contratto (Cass. 16/06/2003, n. 9636; Cass. 18/7/2000, n. 9438; Cass. 23/02/1984 n. 1269), ma estensibile a qualsiasi credito dell'agente che trovi causa nella cessazione del rapporto.
Vi è da segnalare, tuttavia, che più recentemente, la stessa Corte (Cass. 12/06/2008, n. 15798) ha statuito che comunque che "In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le indennità spettanti sono assoggettate alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 5, c.c. e non all'ordinario termine decennale, a prescindere dalla natura, retributiva o previdenziale, dell'indennità medesima, ovvero dal tipo di rapporto, subordinato o parasubordinato, in essere, in ragione dell'esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall'eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti nel momento della chiusura del rapporto; ne consegue che, anche con riguardo all'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento, nonché di esonero agevolato per inidoneità al lavoro, si applica la prescrizione breve" Dalla succinta motivazione della sentenza pare di capire che si trattasse di un rapporto di lavoro subordinato, (domanda promossa dagli eredi del lavoratore contro la locale azienda comunale per la tutela ambientale ed intesa ad ottenere l'indennità sostituita del preavviso di licenziamento e quella di esonero agevolato per inidoneità al lavoro), ma, alla fine riconosce soggetta alla prescrizione quinquennale "anche l'indennità sostitutiva del preavviso, contrariamente a quanto ritenuto la Cass. 18 luglio 2000 n. 9438 e 10 giugno 2003 n. 9636", che trattavano del rapporto di agenzia.
A noi sembra più convincente la tesi di queste due ultime due decisioni citate per la differenza strutturale esistente tra le figure del lavoro subordinato e quello autonomo di agenzia, per cui per quest'ultimo opera il principio, pacificamente riconosciuto, che i casi in cui la prescrizione di un diritto si attua con decorso di tempo inferiore ai 10 anni debbano essere tassativamente indicati dalla legge (art. 2946 c.c.) e il diritto dell'agente alle indennità di fine rapporto non è incluso tra i diritti per i quali l'art. 2948 c.c. prevede la prescrizione quinquennale.
Zucchetti Sg Srl
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