Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Appalto pubblico: Credito della fallita e richiesta DURC

  • Francesca Crivellari

    roma
    03/09/2014 20:23

    Appalto pubblico: Credito della fallita e richiesta DURC

    Gent.li sigg.ri Vi sottopongo la seguente questione:

    sono curatore di un fallimento di una società edile ed ho ottenuto una sentenza favorevole, passata in giudicato, che condanna un Comune a pagare al fallimento il saldo di lavori svolti dalla società fallita, nell'ambito di un appalto pubblico. Il Comune pretenderebbe il DURC per procedere al pagamento o comunque una dichiarazione relativa ai debiti del fallimento nei confronti degli enti previdenziali e della cassa edile. INPS, INAIL e cassa edile sono stati ammessi al passivo e sono destinatari di un riparto parziale. Il Comune intenderebbe trattenere le somme dovute a tali enti a parziale compensazione del credito del fallimento. Ritendo che ciò lederebbe la par condicio creditorum. Se è vero, da una parte, che i predetti crediti sono assistiti da privilegio, è anche vero che il pagamento diretto da parte del Comune potrebbe pregiudicare la par condicio rispetto a creditori con privilegio poziore e comunque rispetto ai creditori in prededuzione. Ho esaminato una discussione già presente sul sito che conduce a conclusioni opposte, partendo dal presupposto, se ho ben compreso, che il fallimento non subirebbe alcun danno atteso che il pagamento diretto escluderebbe l'insinuazione al passivo degli enti previdenziali. Nel mio caso, come detto, tali enti sono già stati ammessi e sono anche destinatari di un riparto parziale.

    Vi ringrazio anticipatamente per il Vostro cortese riscontro

    Francesca Crivellari

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/09/2014 18:46

      RE: Appalto pubblico: Credito della fallita e richiesta DURC

      Classificazione: DURC
      Il comma secondo dell'art. 4 del DPR 05/10/2010 n. 207, prevede un intervento sostituivo nei contratti pubblici che si concretizza nel pagamento, da parte della stazione appaltante, direttamente agli enti previdenziali (Inail, Inps e Casse Edili), dell'importo corrispondente alla inadempienza contributiva segnalata nel durc. In sostanza, le stazioni appaltanti si sostituiscono al debitore principale versando - in tutto o in parte - le somme dovute in forza del contratto di appalto direttamente ai predetti Istituti e Casse, somme che poi trattengono sul corrispettivo dovuto all'all'appaltatore per i lavori effettuati.
      L'applicazione di detta disposizione è neutra tra imprenditori in bonis in quanto viene estinto il debito verso gli enti previdenziali e non viene riscosso il credito, per la parte corrispondente, verso la stazione appaltante, ma quando l'appaltatore è dichiarato fallito, il meccanismo della norma sugli appalti pubblici realizza una alterazione del principio della par condicio in quanto i crediti contributivi vengono sottratti al concorso fallimentare, essendo pagati direttamente dalla stazione appaltante e indipendentemente dalla capienza secondo l'ordine dei privilegi, e il credito dovuto da quest'ultima viene decurtato dell'importo corrisposto a detti enti.
      Si tratta, allora, di stabilire se, in caso di fallimento dell'appaltatore, si debba dare prevalenza all'esigenza di garantire, in ogni caso, il soddisfacimento del credito previdenziale anche a fronte dell'insolvenza dell'appaltatore/debitore per le finalità pubblicistiche di tutela sociale perseguite dalla norma citata, tese ad assicurare al lavoratore il versamento del credito previdenziale ed assicurativo, ovvero ai principi che reggono la procedura fallimentare, che ricomprende nel compendio fallimentare qualsiasi credito vantato dal fallito/appaltatore nei confronti del debitore/committente, somma sulla quale si apre poi il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito stesso.
      La questione non ha ancora trovato una soluzione univoca e probabilmente sono più le ragioni a sostegno della prima alternativa. Comunque, se si opta per la prevalenza della normativa fallimentare, ogni problema è risolto in quanto la stazione appaltante versa quanto dovuto alla curatela e nel fallimento si attua il concorso; se opota per la prevalenza della norma in tema di appalto, entra in ballo l'ulteriore problematica prospettata nella domanda e che è stata affrontata dalla S. C. con riferimento al pagamento dei subappaltatori (per i quali esiste un meccanismo similare, attenuato con recenti provvedimenti).
      La Cassazione, infatti, con la sentenza 5.3.2012, n. 3402, ha riconosciuto la prededuzione al credito, sorto in periodo anteriore al fallimento, relativo al corrispettivo di un subappalto concluso con il gruppo della società fallita, cui le opere erano state appaltate da un ente pubblico, sussistendo il nesso di strumentalità tra il pagamento del credito del subappaltatore, da eseguire con detta preferenza e seppur a seguito di riparto, e la soddisfazione del credito della fallita, tenuto conto che il pagamento di quest'ultimo risulta sospeso, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del d.lg. n. 163 del 2006, da parte della stazione appaltante, ed invece può essere adempiuto se consti il pagamento al predetto subappaltatore. In sostanzza la Corte ha affermato il principio secondo cui ai fini della prededucibilità dei crediti nel fallimento, il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, ora menzionato dall'art. 111 l. fall., "va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare". Da questo principio ne avevamo dedotto, in altre risposte alle quali lei fa riferimento, che il curatore, ove non vi fosse utilità per la massa per un qualsiasi motivo, non aveva interesse a pagare direttamente i propri creditori beneficiari; per esempio quando il credito del subappaltatore o degli enti fosse stato superiore all'importo dovuto dall'appaltante, nel mentre, ove fosse stato vero il contrario, sarebbe stato conveniente effettuare il pagamento fuori concorso per sbloccare il recupero della maggior somma (sempre, ovviamnete se si segue l'indicazione della Corte, da molti criticata).
      Questa è la scelta che si pone anche a lei, qualora non voglia ingaggiare una battaglia, dall'esito incerto, con la stazione appaltante per l'immediato pagamento di quanto da questa dovuto; nel suo caso, avendo già fatto un riparto (se abbiamo ben capito), è da valutare l'importo residuo dovuto agli enti previdenziali e l'importo del credito verso l'appaltante.
      Zucchetti SG Srl
      • Emanuele Penzo

        Bologna
        24/09/2014 16:59

        RE: RE: Appalto pubblico: Credito della fallita e richiesta DURC

        Avendo un caso simile, senza sentenza ma con il Comune che riconosce il credito del fallimento ma attende mie delucidazioni se pagare tutto o in parte detratto quanto emerge dal DURC irregolare, ho trovato una informativa dell'INPS di Udine che dispone: "Come espressamente confermato dall'Inps di Udine, la liquidazione del credito maturato da un'i mpresa fallita nel corso dell'appalto deve essere disposto dall'Ente a favore del curatore fallimentare; sarà poi onere degli istituti previdenziali creditori insinuarsi nella procedura fallimentare ai fini della soddisfazione del loro credito come previsto dalla legge fallimentare. Secondo quest'ultima, infatti, il curatore subentra in ogni rapporto attivo e passivo facente capo al soggetto sottoposto alla procedura concorsuale; una diversa interpretazione, inoltre, violerebbe il principio della par condicio creditorum, principio giuridico in virtù del quale i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. (Aggiorn. febbr. 2014)"


        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          24/09/2014 19:44

          RE: RE: RE: Appalto pubblico: Credito della fallita e richiesta DURC

          Bene. Come avevamo detto nella risposta che precede è ancora incerta la soluzione da dare al problema della prevalenza della normativa sociale o di quella fallimentare e la soluzione data dall'Inps di Udine non può che essere presa con soddisfazione da cultori della materia fallimentare in qaunto rispettosa del principio della par condicio.
          Se è così gentile da inviare a Zucchetti, non tramine il Forum che non consente allegati, la circolare dell'Inps di Udine, saremo lieti di circolarizzarla.
          Zucchetti SG Srl
          • Gianpiero Nebiolo

            Torino
            20/10/2014 19:42

            RE: RE: RE: RE: Appalto pubblico: Credito della fallita e richiesta DURC

            Sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia alla pagina di consulenza Appalti pubblici, nelle risposte al link sottoriportato vi è una FAQ specifica nella quale viene trattato l'argomento:

            FAQ:
            Nel caso di una impresa fallita, con DURC irregolare, può l'Ente debitore esercitare il potere sostitutivo ex art. 4 comma 2 DPR 207/10, o deve disporre la liquidazione del credito maturato risultante dallo stato di consistenza, a favore del curatore?
            Risposta
            Come espressamente confermato dall'Inps di Udine, la liquidazione del credito maturato da un'i mpresa fallita nel corso dell'appalto deve essere disposto dall'Ente a favore del curatore fallimentare; sarà poi onere degli istituti previdenziali creditori insinuarsi nella procedura fallimentare ai fini della soddisfazione del loro credito come previsto dalla legge fallimentare. Secondo quest'ultima, infatti, il curatore subentra in ogni rapporto attivo e passivo facente capo al soggetto sottoposto alla procedura concorsuale; una diversa interpretazione, inoltre, violerebbe il principio della par condicio creditorum, principio giuridico in virtù del quale i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. (Aggiorn. febbr. 2014)

            Il link è il seguente:
            http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/FOGLIA15/#n6

            Inoltre
            al successivo link si può scaricare una determina del comune di Cervignano del Friuli che cita appunto la nota dell'INPS di Udine come segue:
            "VISTA la nota PEC di INPS Udine prot 2013/0021545 del 02.08.2013, nella quale si precisa che in caso di fallimento non può essere attivato l'intervento sostitutivo e che la somma dovrà essere liquidata alla Curatela Fallimentare."
            Il link al quale si trova la determina è il seguente:
            http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.cervignanodelfriuli.net%2Fon-line%2FHome%2FIlComune%2FAmministrazionetrasparente%2FProvvedimenti%2FProvvedimentidirigenti%2FDeterminazionidirigenziali%2FDeterminazioniservizioinformaticaeimpiantitecnologici%2Fdocumento12822.html&ei=EC5FVJKoMYHX7Abx0YDACQ&usg=AFQjCNGhdq_Vkbdmk4A2lJ4h2n7Sie4pzg&bvm=bv.77880786,d.ZGU

            Buon lavoro a tutti
            Dott. Gianpiero Nebiolo
            ODCEC Torino