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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
rinuncia credito
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Ruggero Delli Noci
Lecce02/10/2014 16:38rinuncia credito
Salve,
ho chiesto ad un avvocato un parere legale sulla fattibilità e convenienza economica in merito a tre questioni:
1)Recupero credito;
2)Qualificare un terzo soggetto come amministratore di fatto;
3)Azione di responsabilità dell'amministratore.
Ho ricevuto tutti e tre i pareri negativi.
Per quanto riguarda il punto 1, secondo l'art. 35, avrei dovuto informare il GD delle mie intenzioni (uguali al parere) e del parere del legale e poi chiedere autorizzazione al CdC. Il GD, che doveva essere solo informato, sulla istanza mi ha autorizzato a rinunciare il credito.
Cosa devo fare? Informare il CdC, chiedere comunque autorizzazione al CdC o considerare il caso chiuso?
Per il punto 2 seguo l'iter art. 35 LF(informo il GD e chiedo autorizzazione al CdC) o seguo art. 146 c. 2 lett. a (sento il CdC e dopo chiedo autorizzazione al GD) ?
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/10/2014 20:20RE: rinuncia credito
Classificazione: COMITATO CREDITORI / AUTORIZZAZIONIPer quanto riguarda il punto 1, riteniamo che lei si faccia eccessivo scrupolo, perché non sta agendo in giudizio, per il quale soltanto sarebbe necessaria l'autorizzazione del giudice delegato a norma degli artt. 25, co. 1, n. 6 e 31, co. 2 l.f.. Lei ha chiesto soltanto un parare e per questo, escluso l'intervento del giudice delegato, si tratta di vedere se tale attività può essere considerata di ordinaria o straordinaria amministrazione al fine di richiedere, nel secondo caso, l'autorizzazione del comitato dei creditori, a norma dell'art. 35; a nostro avviso si tratta di atto di ordinaria amministrazione che rientra nei compiti del curatore.
Problema diverso è la rinuncia al credito, o meglio la formalizzazione della rinuncia ad agisre in giudizio per il recupero del credito; qui il problema è sempre quello di stabilire se si trattai di atto di ordinaria o straordinaria amminsitrazione e la risposta non è possibile in astratto, dipendendo anche dalla entità del credito rispetto al resiudo attivo, e da altre considerazioni. Nel dubbio noi consigliamo di chieder l'autorizzazione del comitato dei creditori ai sensi dell'art. 35, nel qual caso va informato anche il giudice ove il credito superi l'importo di € 50.000,00, giusto il disposto del terzo comma dell'art. 35.
Peraltro è consigliabile che di tanto il curatore ne parli nel programma di liquidazione, se non ancora presentato e nella relazione ex art. 33 o nei rapporti semestrali successivi.
Per il punto 2 vale quest'ultimo discorso prudenziale. In realtà lei non rinuncia ad una lite in corso, che è la fattispecie presa in considerazione dall'art. 35, ma ad agire in giudizio non ritenendolo conveniente, per cui basterebbe la indicazione negli atti sopra accennati, ma per prudenza si faccia autorizzare dal c.d.c. a rinunciare al azionare ilo presunto credito.
Anche per l'azione di cui al punto 3, lei non rinuncia ad una lite già promossa ma si limita a non promuoverla, per cui potrebbe limitarsi ad indicare il suo orientamento negli atti citati; prudenzialmente chieda l'autorizzazione al c.d.c, visto che comunque prospetta la situazione come rinuncia ad un presunto credito.
,Zucchetti SG Srl
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