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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Cessione gratuita al Comune e abbandono beni residuali - cancellazioni ex art. 108 co. 2 L.F.
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Alessandro Culot
GORIZIA11/07/2017 13:16Cessione gratuita al Comune e abbandono beni residuali - cancellazioni ex art. 108 co. 2 L.F.
Fallimento di società di costruzioni edili, ultimata la liquidazione e già effettuata la cessione gratuita al Comune di un marciapiede e l'abbandono di beni immobili residuali, per quanto riguarda il disposto dell'art. 108 co. 2 L.F. manca la riscossione del prezzo quale presupposto per la cancellazione dei gravami ordinata dal G.D., requisito presumibilmente non conferente nel caso prospettato.
Gli immobili sono iscritti al Tavolare, regime vigente nei territori ex austro- ungarici e riconosciuto dallo Stato Italiano.
A Vostro parere, atteso che per i beni ceduti ritengo vada chiesta sia la cancellazione della sentenza di fallimento che di tutti i gravami, quanto ai beni abbandonati con l'autorizzazione del Comitato dei creditori ritengo di non procedere alla cancellazione dei gravami per consentire un'ipotetica azione dei creditori ipotecari iscritti, ma ho dubbi sulla cancellazione della sentenza dichiarativa di fallimento, stante l'irrilevanza di tale annotazione post chiusura della procedura fallimentare.
Ringrazio della risposta e Vi saluto cordialmente.
Alessandro Culot-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/07/2017 18:56RE: Cessione gratuita al Comune e abbandono beni residuali - cancellazioni ex art. 108 co. 2 L.F.
La domanda che lei pone è se va cancellata la trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento sui beni immobili abbandonati, presumibilmente seguendo la procedura di cui al comma ottavo dell'art. 104ter.
Ci risulta che ci sono alcuni Uffici che non dispongono la cancellazione ritenendola, come dice lei, irrilevante, ma noi siamo di diversa opinione. I beni in questione, con la trascrizione della sentenza di fallimento, sono stati acquisiti all'attivo del fallimento il quale poi, ritenuta la non convenienza, ne provvede alla restituzione della acquisita disponibilità al fallito, per cui ci sembra che il fallimento dovrebbe rimettere i beni nel pristino stato in cui si trovavano all'atto della acquisizione, cancellando il gravame della trascrizione della sentenza di fallimento che esso ha effettuato.
La permanenza di detto gravame non è privo di conseguenze. Queste sono relative nel caso un creditore proceda all'esecuzione perché, in tal caso, sarà il giudice dell'esecuzione a disporre la cancellazione, ma è anche vero che, una volta restituito il bene immobile al fallito, questi può fare quello che vuole avendone la proprietà e la libera disponibilità, per cui, in mancanza di un pignoramento, può anche vendere il bene; in tal caso, la vendita sarebbe ostacolata dalla presenza della trascrizione in favore del fallimento e si obbligherebbe il fallito a dover preventivamente chiedere la cancellazione della stessa, effettuata dalla curatela e non dal fallito.
La vera ragione per cui si ritiene di non disporre la cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento sui beni restituiti è che questa ha un costo, ma ci sembra una somma ingiustizia addossare tale costo al fallito e non a carico di chi ha provveduto alla trascrizione, che poteva anche non effettuarla non acquisendo il bene all'attivo fallimentare.
Zucchetti Sg srl
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