Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Rinuncia a quote di società di persona

  • Daniele Maramotti

    Reggio Emilia (RE)
    09/10/2012 18:23

    Rinuncia a quote di società di persona

    Nel fallimento di un società in accomadita semplice il socio accomandatario (fallito anch'esso) risulta proprietario di svariate quote di sas ed snc.
    Sorge il problema della valutazione delle quote detenute dal fallito.
    La totale assenza di collaborazione da parte del soggetto fallito, così come il regime della contabilità semplificata tenuto dalle summenzionate società rende la valutazione delle quote più che difficoltosa.
    Da un primo esame della documentazione contabile e dichirativa reperita "sembrerebbero" per buona parte quote prive di gran valore e anche qualora fosse possibile l'attribuzione di un valore attendibile risulterebbe ancor più difficoltosa la relativa collocazione sul mercato.
    Si fa presente che tutte le quote sono appunto "percentuali" di esercizi commerciali (bar, ristoranti, saloni estetici ecc...) che non vedrebbero altro acquirente se non il possessore della restante quota, il quale se non interessato potrebbe tranquillamente non procedere all'acquisto fino alla messa in liquidazione della società (che potrebbe avvenire anche tra 10 anni!)
    A ragione di quanto sopra esposto, dati i costi e i tempi di una corretta perizia,data la difficoltà della loro collocaione nel mercato ai fini di un' "eventuale" vendita può il curatore proporre al c.d.c. rinuncia ad una loro apprensione nell'attivo fallimentare?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/10/2012 19:41

      RE: Rinuncia a quote di società di persona

      La sua proposta è realizzabile solo in parte.
      Lei, infatti, dice che il fallito è socio di altre snc, dalle quali, quindi egli è escluso di diritto a norma dell'art. 2288 c.c., cui segue, per il disposto dell'art. 2289 c.c., il diritto ad ottenere la liquidazione della quota. Pertanto lei non dispone di quote da inventariare, ma di un credito da realizzare, cui può rinunciare, se ritiene che il recupero non sia fruttuoso, previa inclusione nel programma di liquidazione e procedura ex art. 35 l.f.
      Eguale discorso vale per a posizione del fallito quale socio accomandatario di sas, in quanto essi, a norma dell'art. 2318 c.c., hanno i diritti e gli obblighi dei soci delle società in nome collettivo. Per le eventuali quote di socio accomandante di sas, vale il discorso dell'acquisizione e qui può utilizzare la procedura di cui al comma settimo dell'art. 104ter l.f., ove ritenga non utile l'acquisizione.
      Zucchetti SG Srl