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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
RINUNCIA EREDITA\'
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Flavia Morazzi
Pontelongo (PD)13/03/2012 14:09RINUNCIA EREDITA'
Buongiorno, il comitato dei creditori ha autorizzato la curatela a rinunciare ad acquisire al fallimento due quote ereditarie e a porre in essere gli eventuali adempimenti necessari connessi alla rinuncia e ad inviare comunicazione di rinuncia ai creditori (risposta precedente quesito)
Il Notaio mi chiede se ai sensi dell'art 42 terzo comma la curatela si deve intendere autorizzata a rinunciare ad acquisire i beni (immobili) sopravvenuti, ma non sono d'accordo in quanto la rinuncia alla sola acquisizione dei beni implicitamente confermerebbe l'accettazione all'eredità che non è possibile se non con beneficio d'inventario. D'altronde se la curatela rinuncia all'eredità i creditori non possono più intraprendere azioni esecutive individuali posto che la stessa viene devoluta ad altri soggetti. L'art. 35 parla dell'eventuale accettazione dell'eredità ma nulla dice per quanto riguarda la rinuncia e l'art. 42 parla di beni sopravvenuti. In questo contesto normativo come viene inquadrata la rinuncia all'eredità? A questo punto secondo voi che tipo di atto si ritiene opportuno porre in essere?
Resto in attesa di una risposta e porgo cordiali saluti.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/03/2012 19:41RE: RINUNCIA EREDITA'
Pensavamo di aver dato esauriente risposta alla sua domanda sullo stesso tema fatta il mese scorso.
Riproponiamo quella risposta a beneficio degli utenti del Forum porprio perché era completa ed esauriente.
"La disposizione applicabile alla fattispecie è, a nostro parere, non quella di cui all'art. 35, ma quella di cui all'art. 42, terzo comma. Quest'ultima norma, infatti, dopo aver ribadito nel secondo comma il tradizionale principio che sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi, precisa nel terzo comma, introdotto con la riforma, che "il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi", norma coerente con quella enunciata in via più generale nell'art. 104ter, comma settimo, per la quale "il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente". Quest'ultima, quindi, si applica per i beni esistenti al momento del fallimento, nel mentre quella di cui all'art. 42 terzo comma ai beni sopravvenuti, in entrambi i casi- come del resto per le operazioni di cui all'art. 35, è richiesta la sola autorizzazione del comitato dei creditori.
Una volta ottenuta tale autorizzazione, il cui oggetto è la non acquisizione all'attivo della eredità o, come nel suo caso, della quota ereditaria, la scelta delle modalità utilizzabili per attuare quanto autorizzato discende dalla singola fattispecie; nel caso di beni provenienti da eredità è preferibile una rinuncia espressa all'eredità, anche se probabilmente (questo dato sembra essere confermato dalla riforma, ma rimane dubbio) la quota comunque non sarebbe acquisita in mancanza di una espressa manifestazione di volontà in tal senso.
A questo punto, però sorge più di qualche problema perché c'è da chiedersi che fine fa la quota di eredità rinunciata dalla curatela. Quando si discute di beni già esistenti è chiaro che la non acquisizione all'attivo fallimentare di alcuni di essi fa sì che gli stessi rimangano nella disponibilità del fallito, con la conseguenza che, non facendo parte dell'attivo fallimentare, non vige il divieto di cui all'art. 51, per cui i creditori, come precisa il settimo comma dell'art. 104ter, possono agire sugli stessi in via esecutiva; quando si tratta di quote ereditarie, la rinuncia comporta che tale quota sia attribuita agli altri chiamati all'eredità, tanto che qualcuno sostiene che sarebbe il fallito a conservare il diritto all'accettazione e i singoli beni pervenuti al fallito potrebbero essere poi acquisiti o non all'attivo; altri, invece, ritiene che dal combinato disposto degli artt. 42 e 104ter, commi citati, dovrebbe intendersi che anche in caso di rinuncia, i beni restano nella disponibilità del fallito. Nessuna di queste soluzioni ci sembra convincente, la prima perché svuota di contenuto l'art. 42 e la seconda perché contrasta con le regole civilistiche. Probabilmente, poiché il fallito non perde la sua capacità giuridica, una volta che il fallimento non ha utilizzato il diritto di accettare l'eredità, questo diritto passa a lui personalmente; se accetta i beni entrano nel suo patrimonio e i creditori potranno soddisfarsi sugli stessi, se non accetta i creditori (non certo la curatela che ha già rinunciato) potrebbero eventualmente azionare la revocatoria ordinaria per potersi poi soddisfare sugli stessi.
Per agevolare i creditori e per essere ancora più tranquilli, è consigliabile, effettuata la rinuncia, fare comunque una comunicazione ai creditori di quanto fatto (a somiglianza di quanto previsto dal settimo comma dell'art. 104ter) in modo che si regolino.
A norma dell'art. 519 c.c. la rinuncia va effettuata con dichiarazione ricevuta da un notaio o da un cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e va inserita nel registro delle successioni".
Ciò detto e ribadito sui principi, sinceramente non riusciamo a capire il problema odierno né le richieste del notaio. Se la curatela rinuncia al diritto di acquisire una quota ereditaria è di tutta evidenza che rinuncia a tutto ciò che quella quota comprende, compresa la proprietà o comproprietà di beni immobili.
Probabilmente il notaio vuole qualche cosa di diverso, si faccia speiegare meglio.
Zucchetti Sg Srl
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