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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
APPROVAZIONE PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE
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Ruggero Delli Noci
Lecce25/11/2014 11:16APPROVAZIONE PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE
Salve,
se non ricevo alcuna risposta dal Comitato dei Creditori riguardo l'approvazione del Programma di Liquidazione, cioè entro 15 giorni dall'invio, posso considerarlo autorizzato?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/11/2014 20:06RE: APPROVAZIONE PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE
Classificazione: COMITATO CREDITORI / MANCANZA COMITATONo. In questo caso il silenzio non vale assenso, ma significa soltanto che il comitato dei creditori non funziona, per cui scatta il potere sostituivo del giudice delegato a norma del quarto comma dell'art. 41, per il quale, infatti, "In caso di inerzia, di impossibilita' di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilita' dei creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato".
Zucchetti SG Srl
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Ruggero Delli Noci
Lecce26/11/2014 10:51RE: RE: APPROVAZIONE PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE
Grazie,
devono rispondere tutti e tre i membri del comitato oppure basta la maggioranza(cioè due)?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/11/2014 21:00RE: RE: RE: APPROVAZIONE PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE
Classificazione: COMITATO CREDITORI / ALTRONel sistema ante riforma si usava scrivere ai membri del comitato dei creditori (specificando anche che il silenzio valeva assenso) e si instaurava un rapporto diretto tra curatore e ciascun componente per cui potevano essere presi in considerazione i singoli pareri pervenuti al curatore. Nel nuovo sistema- nel quale lei sta operando visto che parla del programma di liquidazione- non è più così; il comitato dei creditori è un organo collegiale che, a parte la prima riunione per la nomina del presidente, funziona come tale; il curatore si rivolge al presidente del comitato, il quale convoca il comitato, che decide a maggioranza, e comunica al curatore la decisione presa, specificando se questa è stata presa all'unanimità o a maggioranza. Questo meccanismo è ben riassunto nei commi secondo e terzo dell'art. 41, ove si precisa che "Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti" e che "Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta e' pervenuta al presidente". All'interno del comitato il voto puo' essere espresso in riunioni collegiali ovvero per mezzo telefax o con altro mezzo elettronico o telematico, ma all'esterno è il presidente che colloquia con il curatore e comunica l'esito della decisione. Se questi non risponde nel termine stabilito, vuol dire che il comitato non funziona e scattano i poteri sostitutivi del giudice delegato, di cui parlavamo nella precedente risposta, a mano che non si voglia (e si possa ) attendere per sostituire i membri dell'organo inerte.
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La situazione da lei descritta, quindi, in cui due membri su tre del comitato abbiano risposto alla richiesta del curatore è abbastanza anomala in quanto presuppone che il curatore si sia rivolto a ciascuno di loro, e, a nostro avviso, quelle due risposte non possono essere prese in considerazione; è consigliabile, pertanto, sempre che l'iter si sia svolto come ipotizzato, ripetere correttamente la richiesta al presedente del comitato e se questo non risponde provvedere di conseguenza.
Zucchetti SG srl
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Michele Costanza
Chieti28/11/2016 20:18RE: RE: RE: RE: APPROVAZIONE PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE
A parere degli esperti, quando il Comitato approva il Progetto di liquidazione, e tale decisione viene comunicata per via telematica dal Presidente al Curatore, questi è tenuto a depositare qualcosa in Cancelleria ?
In caso affermativo, cosa si deve depositare, posto che la legge mi pare nulla dica al riguardo ?
A mio avviso, essendo utile lasciare traccia di quanto avvenuto, sarebbe utile ed opportuno che il Curatore depositi, in aggiunta al Programma approvato, la copia della pec inviatagli dal Presidente, contenente le espressioni di voto telematiche formulate dagli altri componenti del Comitato, oltre alla propria.
Analogo comportamento (deposito in Canclleria delle pec inviate dal Presidente al Curatore) mi parrebbe opportuno adottare anche per le ulteriori deliberazioni del Comitato.
Attendo il Vostro gradito riscontro.
Grazie.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/11/2016 19:32RE: RE: RE: RE: RE: APPROVAZIONE PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE
Il primo comma dell'art. 104ter l.f. stabilisce che "Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori" e il nono comma dello stesso articolo precisa che "Il programma approvato è comunicato al giudice delegato che autorizza l'esecuzione degli atti a esso conformi". dal combinato disposto di questi due commi si capisce che il curatore deve presentare nel termine indicato il programma di liquidazione al comitato dei creditori e poi, una volta ottenuta l'approvazione da tale organo, deve depositare il programma in cancelleria, che costituisce il mezzo per portarlo a conoscenza del giudice. Poiché il curatore deve depositare il "programma approvato", deve chiaramente, allegare al programma stesso anche l'approvazione, che può essere costituita dalla copia della pec di approvazione ricevuta dal presidente del comitato dei creditori.
Sistema utilizzabile anche quando la legge richiede che il compimento di un atto sia autorizzato dal comitato dei creditori.
Zucchetti SG srl
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