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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
beni mobili in conto deposito
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Vittorio Sarto
Cesena (FC)03/05/2016 16:40beni mobili in conto deposito
Buongiorno,
il curatore ha avuto notizia di beni mobili di proprietà della società fallita non presenti presso la sede ma presso alcune aziende in conto deposito. Si chiede se vi siano alternative possibili rispetto a quella di inventariare i beni considerato che sono ubicati in zone geograficamente molto distanti dalla sede sociale.
Quanto a beni di terzi presso rinvenuti preso la sede è possibile restituirli al legittimo proprietario senza includerli nell'inventario ed attendere la domanda di rivendica del creditore in sede di stato passivo?
grazie in anticipo per la cordiale risposta.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/05/2016 20:02RE: beni mobili in conto deposito
Per quanto riguarda i beni del fallimento che si trovano presso terzi, è necessario fare una distinzione di base che dipende dall'atteggiamento che assumono i terzi depositari alla sua richiesta di restituzione dei beni in deposito presso di loro, che è preferibile che faccia prima di ogni altra attività. Invero, se questi, ad una sua richiesta, contestano il diritto del fallimento alla restituzione, i beni in questione non possono essere inventariati, né è possibile alcun provvedimento del giudice delegato dato che il n. 2 del primo comma dell'art. 25 consente al giudice di emettere o provocare dalle competenti autorita' i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio," ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione"; bisognerà, in questo caso, procedere in via giudiziaria ordinaria per accertare il diritto del fallimento.
Se, invece i terzi depositari non contestano il diritto del fallimento ad acquisire i beni, si aprono due possibilità: o restituiscono i beni, che così verranno concentrati presso la sede della società fallita ove procederà all'inventario o adducono motivi per cui, pur riconoscendo che sono di proprietà del fallimento, non possono procedere alla restituzione, ad esempio perché è in corso un contratto di deposito o di locazione o altro; in questo caso deve procedere all'inventario presso la sede dove i beni si trovano, anche se non all'apprensione materiale degli stessi, giusto il disposto del terzo comam dell'art. 87bis, per il quale "sono inventariati i beni di proprietà del fallito per i quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo negoziale opponibile al curatore. Tali beni non sono soggetti alla presa in consegna a norma dell'articolo 88". In questi casi, per l'inventario può chiedere che sia delegato un cancelliere del posto.
Quanto ai beni rinvenuti presso la sede della società fallita di proprietà di terzi, la risposta alla sua domanda è nell'art. 87 bis l.f., per il quale "In deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e 103, i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili possono essere restituiti con decreto del giudice delegato, su istanza della parte interessata e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori, anche provvisoriamente nominato (comma 1). I beni di cui al primo comma possono non essere inclusi nell'inventario (comma 2).
Per evitare l'inventariazione è necessario, come vede, che si tratti di beni mobili, di beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili, che ci sia istanza di restituzione della parte interessata, che intevenga un decreto del giudice delegato e il consenso del comitato dei creditori.
Zucchetti Sg Srl
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Vittorio Sarto
Cesena (FC)22/06/2016 12:02RE: RE: beni mobili in conto deposito
grazie per l'esaustiva risposta.
Considerato che per i beni in conto deposito i terzi depositari non contestano il diritto del fallimento ad acquisire i beni, la strada che ero intenzionato a seguire è quella della restituzione dei beni presso la sede della società per procedere ad inventariarli; tuttavia considerati i costi di trasporto che sarebbero a carico della Procedura Fallimentare ed il modesto valore dei beni si chiede se sia possibile vendere i medesimi ai depositari che sarebbero interessati all'acquisto. E' possibile secondo Voi seguire questa strada che sarebbe quella maggiormente conveniente per la Procedura? In caso affermativo quale iter si dovrebbe seguire? è necessaria l'autorizzazione del GD e del Comitato?
grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/06/2016 18:53RE: RE: RE: beni mobili in conto deposito
Si è una strada percorribile, ma richiede comunque l'inventariazione, anche presso la stessa sede del depositario, seppur non analitica in quanto è prossima la vendita. Ciò fatto, se non è stato ancora redatto il programma di liquidazione, trova applicazione il comma settimo dell'art. 104ter, per il quale "Prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori". Se il programma è stato redatto e approvato, si segue l'iter normale dell'autorizzazione di conformità del giudice delegato.
In entrambi i casi bisogna fare comunque una vendita competitiva (art. 107 l.f.), che presuppone una gara con qualche pubblicità, anche se nel primo caso l'urgenza potrebbe rendere dette formalità più flessibili.
Zucchetti SG srl ;
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