Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Assicurazione sulla vita/polizza fondo pensione

  • Gianluca Marini

    Pescara
    21/04/2016 11:41

    Assicurazione sulla vita/polizza fondo pensione

    Buongiorno,
    Vorrei sottoporvi il seguente caso.
    Fallimento ditta individuale del 2009.
    Alcuni mesi addietro, mi telefona l'Ufficio pignoramenti e fallimenti delle Poste italiane, ubicato in Roma e mi comunica che il fallito ha versato una certa somma su una postepay e che immediatamente l'ufficio ha bloccato la somma. La responsabile mi chiede di trasmettere una richiesta di estinzione della postepay ed acquisizione delle somme ed a seguito di ciò mi viene inviato un assegno postale, regolarmente incassato.
    Recentemente il fallito ha presentato un istanza per la restituzione delle somme sostenendo che le medesime rappresentavano il riscatto bonificato dalla compagnia di Assicurazione per una polizza vita con finalità di fondo pensione stipulata nel 2004 con durata decennale, allegando la documentazione e sostenendo l'impignorabilità in quanto avente natura pensionistica.

    Documentandomi ho maturato l'opinione che certamente una polizza pensionistica è impignorabile in corso d'opera, ma anche che, tralasciando che il sottoscritto non aveva la minima idea di che natura avesse la somma acquisita, una volta effettuato il riscatto della polizza e confluita la somma nel patrimonio del fallito, questa non sembrerebbe più avere natura pensionistica e quindi diverrebbe acquisibile (cfr. Cassazione Civile Sez. 1 n. 2256 del 06/02/2015).
    ed in ogni caso il pagamento di canoni annui dalla data del fallimento fino alla data della scadenza della polizza, potevano essere effettuati dal fallito o doveva perlomeno esserne informato il curatore per valutare la provenienza delle somme utilizzate per il pagamento. In ultima analisi potrebbe essere richiesta la restituzione di tali somme (revoca dei pagamenti)?
    Gradirei una vostra opinione
    Grazie
    • Gianluca Marini

      Pescara
      21/04/2016 16:32

      RE: Assicurazione sulla vita/polizza fondo pensione

      Preciso che la polizza aveva durata di tredici anni e non dieci e che pertanto è stata riscattata presumibilmente in anticipo.
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        21/04/2016 19:44

        RE: RE: Assicurazione sulla vita/polizza fondo pensione

        La sua domanda ripropone la controversa questione della sussistenza o meno di una distinzione tra «somme dovute» e «somme riscosse» (o «corrisposte»), ai fini dell'applicabilità, in caso di assicurazione sulla vita, dell'art. 1923 c.c.. A dire il vero la questione era controversa perché ci sembra che dalla innovativa sentenza n. 8676/2000 (Cass. civ., 26 giugno 2000, n. 8676) la tendenza sia uniforme e sia quella ripresa da Cass. 6 febbraio 2015, n. 2256, da lei ricordato.
        Cosa ha detto Cass. n. 8679 del 2000? Ha, in sostanza, effettuato una distinzione nella polizza vita di due momenti e due funzioni, una previdenziale, all'atto della liquidazione del capitale assicurato, l'altra di risparmio, connessa ai singoli premi versati. Spiega, infatti la Corte che le somme dovute dall'assicuratore in forza di assicurazione sulla vita vanno escluse dall'attivo fallimentare, L. Fall., ex art. 46, n. 5, soltanto se esse costituiscano l'oggetto del contratto in relazione alla funzione tipica di quest'ultimo, riferita al momento della naturale cessazione del rapporto; ne consegue che, essendo la fattispecie contrattuale dell'assicurazione sulla vita funzionale al conseguimento dello scopo di previdenza ("rectius", del risparmio finalizzato alla previdenza), tale finalità può dirsi raggiunta soltanto nel caso in cui il contratto abbia raggiunto il suo scopo tipico (quello, cioè, della reintegrazione del danno, provocato dall'evento morte e/o sopravvivenza, attraverso la prestazione dell'assicuratore preventivamente stimata idonea a soddisfare l'interesse leso da tale evento), e non anche in quello in cui l'assicurato, merce l'esercizio del diritto di recesso "ad nutum", recuperi al suo patrimonio somme che, pur realizzando lo scopo di "risparmio", non integrano altresì gli estremi della funzione "previdenziale", e che, pertanto, vanno del tutto legittimamente acquisite all'attivo fallimentare (operandosi in tal caso lo scioglimento del contratto "ipso iure", e senza che rilevi, in contrario, la dizione letterale dell'art. 1923 cit., nel quale il riferimento alle "somme dovute", pur non contenendo alcuna distinzione di titolo obbligatorio, è pur sempre rapportabile all'obbligazione principale dedotta in contratto, mentre il versamento dell'importo del riscatto a seguito di recesso postula una situazione esattamente contraria, e cioè la cessazione anticipata del rapporto stesso)".
        A questa motivazione si richiama la sentenza del 2015 e alla luce di questa giurisprudenza, si deve concludere che se, nella fattispecie in esame, effettivamente si è trattato di riscatto, come da lei precisato nella integrazione di domanda e come, del resto, ha dichiarato il fallito, la somma riscattata va acquisita all'attivo fallimentare, con rigetto della pretesa del fallito. Ovviamente il rigetto deve essere del giudice delegato in quanto questa pretesa investe i limiti di applicazione dell'art. 46 l.f., per cui lei deve presentare la richiesta del fallito al giudice con il suo parere (che sarà negativo se condivide quanto sopra esposto).
        Zucchetti SG srl