Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

insinuazione al passivo credito fondato su cambiali - Urgente

  • Loredana Montanaro

    Roma
    17/02/2016 21:01

    insinuazione al passivo credito fondato su cambiali - Urgente

    Buonasera,
    ho un dubbio riguardo una domanda di insinuazione al passivo fondata su cambiali.
    Si chiede l'ammissione di un credito x basato su atto di precetto su cambiali protestate nonchè l'ulteriore ammissione di credito y basato su cambiali rilasciate contestualmente alle prime ma non protestate.
    A mio avviso la domanda va ammessa per l'intero credito (la società istante è portatrice e primo prenditore delle cambiali)e vanno altresì riconosciuti gli interessi moratori(si tratta di rapporti commerciali) per il periodo compreso tra il rilascio dei singoli titoli e la data di dichiarazione di fallimento.
    Vorrei avere il Vs parere in merito alla questione ed eventuali riferimenti giurisprudenziali.
    Grazie e buon lavoro
    Avv. L. Montanaro
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/02/2016 20:20

      RE: insinuazione al passivo credito fondato su cambiali - Urgente

      Siamo d'accordo per quanto riguarda il capitale. Quanto ad interessi moratori riteniamo non applicabile al fallimento la disciplina di cui al dlgs n. 231 del 2002 (come sostituito dal d.lgs n. 192 del 2012) in quanto il secondo comma dell'art. 1 di detto d.lgs stabilisce che "Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per: a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito".. Vale pertanto la regola generale del riconoscimento degli interessi moratori a seguito di atto di messa in mora, che per la cambiale può essere costituito dal protesto, dato che l'atto di costituzione in mora non è altro che richiesta o intimazione di pagamento fatta per iscritto dal creditore al debitore (Cass. n. 10384/1994). Pertanto sulle cambiali protestate possono essere riconosciuti gli interessi moratori dalla data del protesto
      Sulle cambiali non protestate possono essere riconosciuti gli interessi compensativi, ai sensi del comma 1 dell'art. 1282 c.c., a far data dalla sua scadenza, per il vantaggio che il debitore ritrae nel trattenere presso di sé le somme che avrebbe dovuto versare al creditore per i crediti liquidi ed esigibili; perciò, detti interessi decorrono dalla data in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile, senza che, contrariamente agli interessi moratori, sia necessaria alcuna indagine sulla colpevolezza o meno del ritardo nel pagamento e senza che occorra da parte del creditore alcun atto di messa in mora (Cass. n. 4587/2008).
      Zucchetti SG srl
      • Loredana Montanaro

        Roma
        19/02/2016 12:51

        RE: RE: insinuazione al passivo credito fondato su cambiali - Urgente

        Ringrazio per il celere riscontro.
        La Vs soluzione non mi trova concorde. La dizione 'procedure concorsuali aperte' di cui ai Dlgs 231/02 e 192/12 ritengo escluda la maturazione degli interessi moratori per il solo periodo successivo alla declaratoria di fallimento, periodo nel quale appunto la procedura è aperta.
        Riguardo il legame tra protesto e costituzione in mora, i decreti richiamati escludono espressamente all'art. 4 la necessità di mettere in mora il debitore per cui ritengo che tutte le cambiali, protestate e non, debbano avere il medesimo trattamento.
        Resto in attesa di Vs cortese parere.
        Distinti saluti
        Avv. Loredana Montanaro
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          19/02/2016 19:34

          RE: RE: RE: insinuazione al passivo credito fondato su cambiali - Urgente

          Prendiamo atto della sua differente opinione. Rileviamo solo che se la dizione 'procedure concorsuali aperte' di cui ai Dlgs 231/02 e 192/12 avesse la funzione che lei le attribuisce di escludere la maturazione degli interessi moratori per il solo periodo successivo alla declaratoria di fallimento, sarebbe del tutto inutile, in quanto questo effetto è in via generale sancito per tutti gli interessi sui crediti chirografari dall'art. 55 l.fall. e, per i moratori in particolare dalla non colpevolezza del ritardo nel pagamento in pendenza di procedura. Ovviamente, se non si ritengono applicabili i decreti legislativi richiamati al fallimento, non trova applicazione neanche il principio dell'automaticità della mora; per questo nella precedente risposta, dopo aver escluso l'applicabilità delle disposizioni speciali al fallimento a norma dell'art. 1, avevamo fatto richiamo ai principi generali della mezza in mora.
          Zucchetti SG srl
          • Loredana Montanaro

            Roma
            22/02/2016 23:07

            RE: RE: RE: RE: insinuazione al passivo credito fondato su cambiali - Urgente

            Buonasera,
            in effetti l'art. 55 LF menziona interessi convenzionali o legali e non richiama affatto 'interessi moratori' per cui le previsioni di cui al DLGS 231/02 non costituirebbero ripetizione della disposizione di cui alla Legge Fallimentare.
            Tra l'altro la Vs lettura del menzionato DLGS sarebbe a mio avviso in contrasto con la finalità dello stesso decreto - e prima ancora della Direttiva dallo stesso attuata - ovvero sanzionare il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali.
            Se si accedesse alla Vs tesi, potremmo avere trattamenti differenti nelle ipotesi in cui ad esempio due imprenditori nello stesso periodo di tempo ritardassero dei pagamenti:
            l'imprenditore fallito vedrebbe ammesso il credito senza interessi;
            all'imprenditore non fallito verrebbe chiesto di estinguere il debito corrispondendo anche interessi moratori.
            Ringrazio in anticipo per il Vs cortese riscontro.
            Cordiali saluti
            Avv. Loredana Montanaro
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              23/02/2016 20:33

              RE: RE: RE: RE: RE: insinuazione al passivo credito fondato su cambiali - Urgente

              C'è poco da riscontrare. Lei ha espresso la sua opinione, che si riallaccia all'indirizzo seguito dal Tribunale di Milano, noi abbiamo espresso la nostra, rifacendosi ad altri precedenti (Trib. Pescara, 10/02/2009; Trib. Mantova 13/2/2014), esponendo, nella sintesi che consente il dibattito, le ragioni per le quali non ci convince la tesi milanese. Aggiungiamo che l'ultima sua argomentazione sulla disparità di trattamento, proposta anche dal Trib. Milano 26 agosto 2014, ci sembra inconferente perché è tipico del sistema fallimentare un trattamento diversificato e privilegiato del fallimento in ragione degli interessi collettivi sottostanti. Basta pensare proprio alla disciplina dell'art, 55, che sospende il decorso degli interessi nei confronti del debitore fallito, ma non nei confronti di chi si trovi in bonis. E continuiamo a chiederci: visto che l'art. 55 già dispone la sospensione degli interessi sui crediti chirografari dalla dichiarazione di fallimento, ossia di tutti gli interessi (compensativi, corrispettivi e moratori), per quale motivo il d.lgs. avrebbe dovuto stabilire che dopo la dichiarazione di fallimento non si applicano alle procedure fallimentari gli interessi moratori? A questa domanda non ci sembra che il Tribunale di Milano abbia dato una risposta appagante e, per la verità, neanche lei.
              Tutto ciò, comunque, ha poco rilievo perché è naturale che quando su un argomento vi è un dissenso giurisprudenziale anche sul Forum si proiettino le differenze interpretative, ma questo è lo scopo del Forum, rappresentare le varie opinioni senza voler convincere nessuno della bontà delle proprie. Offriamo al Forum queste indicazioni, poi ciascuno si regolerà come crede.
              Zucchetti Sg srl