Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

sequestro preventivo ex art. 321 co.2, 2bis 2 3bis c.p.p.

  • Veronica Grazioli

    Crema (CR)
    22/09/2015 14:50

    sequestro preventivo ex art. 321 co.2, 2bis 2 3bis c.p.p.

    Buongiorno

    una s.a.s. viene dichiarata fallita unitamente al socio accomandatario nel mese di maggio 2015.
    Il Curatore procedede con l'espletamento delle operazioni di inventario dei beni della società e del socio dichiarato fallito, tra i quali vi era un conto corrente intestato a quest'ultimo.
    Solo quando il Curatore ha chiesto di accreditare le somme del conto personale su quello della procedura, la banca ha negato il giroconto della somma in forza di un decreto di sequestro preventivo emesso da altro Tribunale datato luglio 2015 (quindi successivo alla dichiarazione di fallimento.
    La richiesta di sequestro preventivo ex art. 321 co.2, 2bis 2 3bis c.p.p. è stata avanzata in quanto fa riferimento a beni oggetto di confisca sia cd "diretta" ex art. 240 c.p. sia "per equivallente" ex art. 322 ter c.p. (specificatamente somme di denaro e in via residuale beni dell'indagato)

    Al fallito non è stato notificato nulla, alla procedura nemmeno, la cosa è emersa casualmente a seguito di una richiesta del Curatore.

    Ora mi chiedo, anzi Vi chiedo:

    1) Innanzi tutto la tempistica: il fallimento è stato dichiarato prima (maggio) e i beni sono stati inventariati ed acquisti prima dell'emissione del decreto di sequesto preventivo ( luglio). Quindi quale provvedivento prevale: la sentenza di fallimento o il decreto di sequestro preventivo che colpisce beni della massa, alla luce anche del contenuto dell'art. 42 LF (disponibilità dei beni del fallito) e dell'art. 51 LF (divieto di azioni esecutive e cautelari).

    Per ora è stato colpito dal provvedimento di sequestro solo un c/c intestato al fallito ma il sequestro potrebbe arrivare a colpire anche altri beni del fallito quali i beni immobili o mobili già inventariati.

    A rigor di logica non credo che in questo caso il sequestro preventivo possa prevalere sulla sentenza di fallimento con tutte le dirette conseguenze che esplica, ma il magistrato che ha emesso il decreto sostiene il contrario.

    Resto in fiduciosa attesa di un vostro parere in merito.

    Ringrazio
    Veronica Grazioli - Tribunale Cremona





    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/09/2015 19:47

      RE: sequestro preventivo ex art. 321 co.2, 2bis 2 3bis c.p.p.

      La Cassazione è di opinione diversa dalla sua perché ha affermato che la dichiarazione di fallimento non reca alcun pregiudizio alla procedura di prevenzione patrimoniale diretta alla confisca di beni poichè questa prevale comunque su quella fallimentare, sia quando il fallimento sia stato dichiarato prima del sequestro preventivo, sia quando sia stato dichiarato successivamente, dovendo essere privilegiato l'interesse pubblico perseguito dalla normativa penale rispetto all'interesse meramente privatistico della "par condicio creditoram" perseguito dalla normativa fallimentare. (Cass. 04/11/2014 n. 23461; Cass. pen. 22/3/2011, n. 1679); Cass. 2 maggio 2006, n. 18955; Cass. 30 settembre 1997, n. 5415). Come hanno precisato le Sez. Unite della Cassazione, "le finalità del fallimento non sono in grado di assorbire la funzione assolta dal sequestro: la vocazione strumentale rispetto al processo è attenuata e prevale l'esigenza preventiva di inibire l'utilizzazione di un bene intrinsecamente ed oggettivamente "pericoloso" in vista della sua definitiva acquisizione da parte dello Stato. Le ragioni di tutela dei terzi creditori sono destinate ad essere pretermesse rispetto alla prevalente esigenza di tutela della collettività" (Cass. Sez. un., 24 maggio 2004, n. 29951).
      Zuchetti SG srl
      • Veronica Grazioli

        Crema (CR)
        02/10/2015 11:29

        RE: RE: sequestro preventivo ex art. 321 co.2, 2bis 2 3bis c.p.p.

        Buongiorno, grazie per la esaudiente risposta.

        Mi rivolgo però ancora a voi per sottoporvi quest'altra situazione generatasi nel frattempo:

        - su istanza del Curatore il G.D. ha emesso il decreto ai sensi dell'art. 46 1°co. n.2 stabilendo la quota parte di pensione del fallito che non rientra nel fallimento e che deve essere destinata al mantenimento suo e della sua famiglia.
        - purtroppo all'atto dell'accredito della pensione sul c/c intestato al fallito anche la pensione è stata colpita dal medesimo provvedimento di sequestro preventivo.

        Pertanto il fallito non ha alcun mezzo di sussistenza (l'unico era la pensione).
        In questo caso, essendo stato già emesso un provvedimento del giudice fallimentare che determina la quota parte di pensione da destinare al mantenimento del fallito, potrei in qualità di Curatore inserirmi nella procedura cautelare in corso attraverso magari una istanza al GIP chiedendo lo svincolo almeno della somma stabilita dal G.D. con decreto ex art. 46 1°co. ne L.F.?

        Grazie per la collaborazione.
        Veronica Grazioli
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          03/10/2015 12:44

          RE: RE: RE: sequestro preventivo ex art. 321 co.2, 2bis 2 3bis c.p.p.

          Si una istanza del genere di quella indicata va fatta, ma dovrebbe proporla l'interessato dal momento che viene leso il suo personale diritto a percepire la pensione nei limiti che l giudice delegato gli ha concesso, eventualmente accompagnando l'istanza con il parere favorevole del curatore, che conferma l'esistenza del provvedimento del giudice del fallimento (che comunque è da allegare) e che il fallito non dispone di altri mezzi di sussistenza.
          Zucchetti Sg Srl