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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Fondo Patrimoniale tra coniugi
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Giampiero Petracca
montesano sulla marcellana (SA)25/10/2017 19:59Fondo Patrimoniale tra coniugi
In merito ad un fallimento di una società in nome collettivo, dichiarato il 11.09.2015, a seguito d'ispezione ipotecaria, accertavo che uno dei soci, con atto del 15.07.2014, ha costituito, unitamente al proprio coniuge, un fondo patrimoniale, versando nello stesso i sui diritti di proprietà su diversi beni immobili per la quota di ½ in regime di separazione dei beni.
Aderendo al consolidato orientamento dottrinale – giurisprudenziale secondo il quale il fondo patrimoniale rientra tra gli atti a titolo gratuito, ritengo applicabile al caso in specie l'art. 64 LF, atteso che l'atto pubblico costitutivo è stato redatto nei due anni dalla dichiarazione di fallimento.
Se tale ricostruzione è condivisa pongo i seguenti quesiti:
Alla luce del secondo comma dell'art. 64 LF - aggiunto dall' art. 6, comma 1-bis, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 - posso procedere direttamente alla trascrizione della sentenza di fallimento senza che sia necessaria una pronuncia giudiziaria di accertamento dell''inefficacia dell'atto?
In caso affermativo:
Ai fini dell'eventuale reclamo ex art. 36 LF è opportuno notificare/comunicare l'intervenuta trascrizione della sentenza al socio fallito ed al comproprietario dei beni ?
La trascrizione della sentenza di fallimento va eseguita limitatamente alla quota di diritto di proprietà del socio fallito ?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/10/2017 19:03RE: Fondo Patrimoniale tra coniugi
Premesso che, come lei correttamente ricorda, la costituzione di fondo patrimoniale è considerato unanimemente dalla giurisprudenza quale atto a titolo gratuito, revocabile, quindi, ai sensi dell'art. 64 l.f, il secondo comma di detta norma, introdotto con la riforma del 2015, dispone che "I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 36".
In tal modo il legislatore ha introdotto una forma di "revocatoria automatica" che, con il semplice adempimento di una formalità (trascrizione), determina l'immediata inefficacia dell'atto e la conseguente acquisizione del bene alla procedura, che, come tale non richiede neanche l'obbligo della motivazione dovendo il curatore soltanto consegnare la nota trascrittiva della sentenza di fallimento da effettuarsi presso il competente pubblico registro. Manca, quindi, qualsiasi forma di previo controllo giurisdizionale, anche se minimo e sommario, in quanto l'accertamento sull'efficacia dell'atto a titolo gratuito, che prima era oggetto di un giudizio a cognizione piena, viene oggi interamente demandato alla valutazione della gratuità dell'atto da parte, non di un giudice, ma del curatore; manca un'autorizzazione interna del giudice delegato, invece sempre necessaria per intraprendere un'azione giudiziaria ex art. 25, n. 6 e, principalmente, manca ogni forma di contraddittorio e di tutela giurisdizionale per il soggetto interessato in quanto il terzo "espropriato" dal proprio bene per un atto del curatore, non deve essere sentito preventivamente e non ha altro mezzo di tutela che il ricorso al giudice delegato ex art. 36, da proporsi nel breve termine di otto giorni e solo per violazione di legge.
Non sono pochi i dubbi sulla tenuta costituzionale della norma, ma la norma c'è e può essere applicata effettuando la trascrizione della sentenza sulla quota di proprietà del fallito degli immobili costituiti in fondo patrimoniale e facendo almeno la comunicazione dell'intervenuta trascrizione al fallito ed al comproprietario dei beni.
Zucchetti SG srl
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