Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Abbandono recupero di crediti commerciali

  • Livia Cappelletti

    Pesaro (PU)
    14/12/2017 18:32

    Abbandono recupero di crediti commerciali

    Buonasera,
    per una procedura fallimentare sono stata autorizzata dal G.D. , in qualità di curatore, ad abbandonare il recupero di crediti commerciali in quanto attività manifestamente non conveniente.
    La mia domanda è la seguente: devo trasmettere la comunicazione a tutti i creditori ai sensi dell'art 104 ter comma 8 L.F. evidenziando che ciascun creditore è libero di intraprendere eventuali azioni esecutive o cautelari o poichè si tratta di crediti e non di beni non è dovuta tale comunicazione?
    Grazie
    Cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/12/2017 19:22

      RE: Abbandono recupero di crediti commerciali

      Nell'art. 104ter, comma ottavo, si parla di beni e non di diritti, per cui rimane dubbio se nella sua previsione rientrino anche i crediti irrecuperabili. Indubbiamente la norma è nata per consentire l'abbandono dei beni, che il curatore non poteva effettuare, e non dei diritti di credito che, essendo diritti obbligatori, erano e sono rinunciabili, ma ciò nonostante noi siamo del parere che la nuova norma si estenda anche a questi diritti, trattandosi comunque di entità che fanno parte dell'attivo fallimentare il cui realizzo potrebbe risultare non conveniente.
      Ciò detto in linea generale, va aggiunto che la questione è poco rilevante nella fattispecie essendo stati qui i crediti già rinunciati e la rinuncia ha effetti diversi dalla derelictio di cui all'art. 104ter. Ossia con la procedura di cui all'ottavo comma di questa norma, i beni o i diritti che vengono abbandonati ritornano nella piena disponibilità del debitore fallito, da cui nasce la necessità della comunicazione ai creditori che potranno agire direttamente nei confronti del fallito su quei beni e diritti che ormai non fanno più parte dell'attivo fallimentare; con la rinuncia del credito, invece, il fallimento, che ha la disponibilità degli stessi, rinuncia al credito che si estingue e che, quindi, non potrà essere più esatto neanche dal fallito tornato in bonis, sicchè in questo caso, la comunicazione ai creditori è ingiustificata.
      Zucchetti Sg srl