Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Affitto di azienda

  • Patrizia Rossi

    san clemente (RN)
    10/06/2011 14:24

    Affitto di azienda

    Salve sono il curatore di una srl fallita il 14/05/2011. In data 13/03/2011 la società ha stipulta un contratto di affitto di azienda stabilendo un canone di locazione pari ad € 10.000,00 con a carico della società stessa il pagamento dei canoni in leasing.
    I problemi che ho sono i seguenti:
    - Il canone è confruo? devo a tal fine nominare un ctu per valutarlo unitamente anche al valore dell'azienda nel suo complesso in caso di vendita della stessa piuttosto che dei singoli mezzi?
    - Se non mi pagano il canone il contratto si scioglie?
    - se mi pagano i canoni accetto tacitamente il contratto? oppure rimane ferrmo il termine dei 60 giorni per effettuare la scelta^
    - Nel caso che decida di continuare l'affitto di azeinda devo fare uno specifico accordo per fissare un termine di validià limitato in relazione al tempo per effettuare la cessione d'azienda?
    Mi scuso se ho fatto molte domande.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/06/2011 09:05

      RE: Affitto di azienda

      L'art. 79 che attualmente regola l'affitto di azienda non consente al curatore la facolta' di scegliere se scioglierai o non dal contratto, secondo la regola generale posta dall'art. 72, ma prevede l'automatica continuazione del rapporto, salva la facolta' di recesso. Di conseguenza lei e' gia' subentrato nel contratto ed ha diritto a percepire il canone, e quindi questo comportamento non le preclude il recesso.
      La scelta se recedere o meno dal contratto dipende da valutazioni varie che solo lei può' fare; sicuramente la congruità del canone e' una di queste, ma non l'unica e neanche la più importante; conta di più ad esempio la durata dell'accordo, la presenza di clausole di prelazione, l'interesse del mercato all'acquisto (lo scopo del fallimento rimane quello di liquidare i beni al meglio), la solidita' dell'affittuaria, le garanzie date per il pagamento, ecc..
      In questa ottica lei deve fare una valutazione generale della convenienza a continuare o non il contratto (ossia se recedere o non) tenendo anche conto, da un lato, che con il recesso va pagato un indennizzo, e dall'altro che il contratto e' revocabile in considerazione del tempo in cui e' stato fatto.
      Nel valutare la congruità del canone utilizzi i libri contabili e le stime dello stimatore; ricordando che il recesso deve essere fatto entro 60 giorni dal fallimento.
      Se l'affittuario non paga il canone il contratto si risolve o si può' risolvere. Si risolve con una semplice comunicazione se e' prevista una clausola risolutiva espressa, altrimenti bisogna agire in giudizio per chiedere la risoluzione per inadempimento.
      In questi casi, comunque, la miglior cosa e' trovare un accordo con l'affittuario per riformulare il contratto tenendo conto delle esigenze della curatela, sia per quanto riguarda la durata dell'affitto che per assicurarsi la vendita ad un prezzo minimo.
      Zucchetti SG Srl