Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Pignoramento stipendio e pensione fallito.

  • Mistral Andrea Corradi

    Pordenone
    02/02/2017 18:09

    Pignoramento stipendio e pensione fallito.

    Il socio di una società di persone fallita percepisce una pensione INPS e un reddito da lavoro dipendente a tempo determinato. Entrambi sono stati oggetto di pignoramento da parte di Equitalia per 1/5.
    In qualità di curatore io devo presentare una nuova istanza al G.D., eventualmente ridenterminando l'importo del reddito da pignorare, oppure è sufficiente presentare una domanda di subentro direttamente ai terzi?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/02/2017 18:43

      RE: Pignoramento stipendio e pensione fallito.

      A seguito della dichiarazione di fallimento, anche la pensione e il reddito da lavoro del fallito vanno acquisiti all'attivo fallimentare, restando a disposizione del fallito, a norma dell'art. 46 l.f., soltanto la quota che il giudice delegato stabilisce che occorre per il mantenimento suo e della famiglia. Questo comporta che l'esecuzione presso terzi9 promossa da Equitalia con il pignoramento del quinto della pensione e della retribuzione non può proseguire sulla parte acquisita al fallimento per il divieto di cui all'art. 51, né, a questo punto, sulla quota lasciata a disposizione del fallito perché la stessa è stata determinata in ragione delle esigenze primarie del medesimo e della sua famiglia.
      E' opportuno, pertanto, che lei comunichi immediatamente all'Inps e al datore di lavoro l'intervenuto fallimento del pensionato dipendente in modio che costoro non versino più le quote ad Equitalia; contestualmente solleciti lei direttamente (o inviti il fallito a farlo) il giudice delegato a prendere il provvedimento di cui al secondo comma dell'art. 46, dopo di che comunica all'Inps e al datore di lavoro la quota della pensione e della retribuzione che va corrisposta al fallimento e quella che va versata al fallito, in conformità della decisione del giudice.
      Zucchetti SG srl
      • Sabrina Romano

        Bologna
        25/05/2017 18:58

        RE: RE: Pignoramento stipendio e pensione fallito.

        Buonasera,
        io mi trovo nella situazione in cui il GD ha disposto la trattenuta di 1/5 dello stipendio e della pensione che percepisce il fallito. Ho provveduto a notificare il provvedimento sia al datore di lavoro che all'INPS, mi chiedo se devo notificarlo anche al fallito considerando che egli potrebbe in caso promuovere reclamo avverso il provvedimento del GD.


        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          26/05/2017 20:50

          RE: RE: RE: Pignoramento stipendio e pensione fallito.

          Non c'è bisogno della notifica, ma è sufficiente e doverosa la comunicazione al fallito proprio perché questi può impugnare il provvedimento e il termine per il reclamo ex art. 26 l.f. decorre per lui proprio dalla comunicazione.
          Zucchetti SG srl
      • Andrea Rogialli

        arezzo
        06/12/2018 09:33

        RE: RE: Pignoramento stipendio e pensione fallito.

        buongiorno
        avendo appreso una parte della pensione del fallito nell'attivo fallimentare ( periodicamente inps invia la quota nel conto della procedura)vorrei sapere se tale pignoramento finisce con il termine della procedura oppure c' è un modo per monetizzare a vantaggio dei creditori la quota futura pignorata ancora da riscuotere in quanto non derivando da decreto ingiuntivo non è possibile cederlo a terzi
        grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          06/12/2018 20:13

          RE: RE: RE: Pignoramento stipendio e pensione fallito.

          Lei ha appreso all'attivo fallimentare parte della pensione del fallito non in forza di un pignoramento, ma in base alla disposizione dell'art. 46 l.f..
          Questa norma pone delle eccezioni al principio generale posto dall'art. 42, secondo il quale "La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento". L'art. 46, esclude dall'acquisizione fallimentare , tra gli altri, " gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia"; tali limiti sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia (comma 2, art. 46). Di conseguenza la quota della pensione del fallito che lei ha appreso al fallimento è quella parte che il giudice delegato ha ritenuto essere eccedente rispetto a quella occorrente per il mantenimento del fallito e della sua famiglia.
          Così ricostruito il meccanismo, si capisce come l'apprensione della quota di pensione del fallito non possa durare oltre la chiusura del fallimento. A quel punto il fallito riprende la piena disponibilità dei beni e del diritto al pagamento dell'intera pensione e i creditori, qualora non intervenga l'esdebitazione, potranno agire sui beni del fallito e sulla sua pensione nei limiti consentiti dalla legge, così come potevano farlo prima della dichiarazione di fallimento.
          Zucchetti SG srl