Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

ASSICURAZIONE IMMOBILE IN LEASING

  • Sandra Vinciguerra

    REGGIO EMILIA (RE)
    21/09/2012 10:34

    ASSICURAZIONE IMMOBILE IN LEASING

    In un contratto di leasing immobiliare dove tra le clausole l'assicurazione rischi per danni è a carico dell'utilizzatore, in seguito alla dichiarazione di fallimento dovrà comunque essere pagata l'assicurazione stessa? chi è responsabile in caso di danni provocati dall'immobile?
    Se l'assicurazione non è stata pagata per diversi anni, chi ne risponde?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/09/2012 19:46

      RE: ASSICURAZIONE IMMOBILE IN LEASING

      Per quanto riguarda la responsabilità per danni, che ci sembra la questione più importante, non è possibile dare una risposta precisa perchè bisognerebbe conoscere la causa dei danni provocati. Se, infatti, si tratta di danni causati da rovina dell'edificio è indubbio che ne risponde il proprietario (la società di leasing) ex art. 2053 c.c., nel mentre se si parla più in generale di danni collegati all'immobile entra in ballo l'art. 2051 c.c. che attribuisce una responsabilità al custode, ossia a chi ne ha la effettiva disponibilità giuridica e materiale (l'utilizzatore); tuttavia, anche in questi casi, non è esclusa la responsabilità del proprietario perché questi, conservando la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, é comunque responsabile in via esclusiva, ai sensi degli art. 2051 e 2053 c.c., dei danni arrecati a terzi da tali strutture e impianti, nel emntre grava sul custode la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni arrecati a terzi dagli accessori e dalle altre parti del bene locato, di cui il predetto acquista la disponibilità, con facoltà ed obbligo di intervenire onde evitare pregiudizi ad altri.
      Questo secondo la giurisprudenza in materia di locazione di immobili, che riteniamo, in mancanza di specifici precedenti, applicabile anche al caso del Per quanto riguarda il contratto di assicurazione, questo doveva essere a carico dell'utilizzatore- che presumiamo sia ora fallito- per cui le rate non pagate ante fallimento costituiscono un debito che il fallimento deve soddisfare. Se nonostante l'inadempimento il contratto non è stato risolto (disdettato) esso è ancora in corso e quindi trova applicazione l'art. 82, con le rilevanti conseguenze di cui al secondo comma di detta norma.
      Zucchetti SG Srl