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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
Compensazione dell'iva su fatture emesse dal Curatore
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Giuliano Cesarini
Fossombrone (PU)25/11/2016 18:11Compensazione dell'iva su fatture emesse dal Curatore
Prima della dichiarazione di fallimento la società A ancora in bonis ha stipulato un contratto di affitto di azienda con la società B.
Qualche anno dopo la società A fallisce.
Nel frattempo la società B ha pagato ai creditori della società A somme per importo pari a 1000, rappresentate, in parte, da fatture per 600 più iva 132 totale 732.
Il contratto di affitto d'azienda prevede che le anticipazioni fatte da B ai creditori di A siano computate in compensazione con i canoni di affitto da pagare.
Il curatore della società A, subentrato nel contratto di affitto d'azienda, chiede ora alla affittuaria il pagamento dei canoni, parte dei quali relativi al periodo ante fallimento e parte al periodo post.
Per i canoni relativi al periodo ante fallimento l'affittuario chiede che vengano pagati riconoscendo la compensazione con le anticipazioni da lui fatte a suo tempo (prima del fallimento).
Al momento dell'effettuazione della compensazione, il curatore emetterà quindi fatture per canoni ante fallimento pari ad €uro 400 + iva 88 per un totale di €uro 488.
Vorrei domandarvi se la compensazione potrà riguardare tutta la somma di 488 o il curatore dovrà comunque farsi corrispondere gli euro 88 a titolo di iva che poi dovrà versare all'Erario (e l'affittuario dedurrà nelle sue liquidazioni).
Il dubbio sorge perché l'affittuario sostiene di avere pagato fatture di acquisto intestate alla società poi fallita e che questa ha – in qualche modo – già detratto l'iva su quelle fatture, per altro senza averla mai pagata.
Conclude l'affittuario, quindi che il non versare al curatore l'iva sulle fatture dei canoni non genera un impoverimento del patrimonio della fallita perché quell'iva, la fallita la detratta a suo tempo.
D'altra però, il credito della fallita per i canoni ante fallimento è maturato prima del fallimento ma il credito per iva sui quei canoni mi sembra che abbia origine dopo il fallimento (al momento di effettuazione dell'operazione, cioè al momento dell'emissione della fattura) e, quindi, non compensabile con i crediti dell'affittuario ante fallimento.
Cosa ne pensate?
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como09/12/2016 09:16RE: Compensazione dell'iva su fatture emesse dal Curatore
Ci sono a nostro avviso due punti delicati.
Il primo è individuare il momento di effettuazione dell'operazione (affitto di azienda) ai fini IVA.
Sappiamo che a norma dell'art. 6 del D.P.R. 633/72 esso coincide con il pagamento del corrispettivo, pertanto si tratta di stabilire quando ciò è avvenuto, nel caso in esame.
Non conoscendo i termini esatti del contratto di affitto, si presentano a nostro avviso due possibilità, ma riteniamo che la conclusione non differisca, nei due casi:
a) se il contratto prevede che il pagamento del canone possa avvenire in parte mediante pagamento diretto dei creditori dell'affittante, riteniamo che ogni singolo pagamento effettuato dalla Società B a creditori della Società A debba essere considerato pagamento di parte del canone; di conseguenza la Società A avrebbe dovuto volta per volta emettere fattura per tale importo, ciò non è avvenuto e, essendo scaduti i termini per farlo, non è sicuramente compito del Curatore farlo ora
b) se (come ci parrebbe desumibile dal quesito) il contratto prevede che il canone debba essere pagato periodicamente, e in tale sede la Società B possa portare in compensazione gli importi pagati ai creditori della Società A, potremmo ritenere che periodicamente, non essendo avvenuto il pagamento del canone (al netto degli importi pagati ai creditori), la Società A avrebbe dovuto in tale momento emettere fattura per l'importo pagato ai suoi creditori, ovvero per la sola parte di canone effettivamente pagata; se così è, valgono le medesime considerazioni fatte al punto precedente: la fattura non è stata fatta, e non può essere fatta ora
c) infine, anche se ritenessimo che nessuna delle impostazioni precedenti sia adeguata ai termini del contratto, a nostro avviso comunque il Curatore dovrà fatturare solo l'importo che riscuote, dato che solo per esso il momento impositivo si verifica ora, quando avviene il pagamento.
Il secondo punto delicato è la "collocazione temporale" del debito IVA che sorge al momento dell'emissione della fattura.
Si tratta di un argomento assai spinoso, che deriva dalle ben note sentenze sul privilegio dell'IVA sulle fatture dei professionisti ammessi al passivo in forza di progetto di notula, relativamente al quale rinviamo ad altri nostri interventi su questo Forum, di cui ci limitiamo a ricordare le conclusioni:
- se, come chiaramente stabiliscono tali sentenze, il debito della procedura per l'IVA sulle fatture in questione, benchè sorga in costanza di fallimento, è "civilisticamente" un debito ante procedura, e quindi da pagare in privilegio e non in prededuzione, perchè ciò che rileva è il momento in cui è stata effettuata la prestazione
- allora, l'IVA sulla fattura emessa dal Curatore del fallimento della Società A è debito concorsuale, da registrare nella contabilità IVA della procedura e nella relativa dichiarazione annuale, ma da non versare, dovendo transitare, come tutti i debiti concorsuali, attraverso la procedura di ammissione al passivo e riparto.
Sulla base di tutto quanto qui sopra esposto, il Curatore emetterà fattura solo per l'importo residuo dopo la compensazione, che gli sarà stato pagato (ovviamente IVA compresa, che l'affittuario ordinariamente potrà detrarre), la registrerà e considererà in sede di dichiarazione annuale, ma non la verserà.
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