Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE STIPULATO DAL FALLIMENTO

  • Barbara Valsecchi

    Vigevano (PV)
    31/10/2014 11:58

    CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE STIPULATO DAL FALLIMENTO

    Per i contratti d locazione stipulati dal fallimento (dopo la dichiarazione), in quanto proprietario di immobili, sono applicabili le regole ordinarie che vincolano al 6+6 nel caso di uso commerciale oppure esiste la possibilità di limitare la durata in base alle necessità della procedura (es. termine successivo alla vendita del bene)?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/11/2014 17:34

      RE: CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE STIPULATO DAL FALLIMENTO

      Classificazione: ATTIVO / ALTRO
      Le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. sez. un., 20/01/1994, n. 459) hanno statuito che la locazione di immobile acquisito alla massa fallimentare, stipulato dal curatore del fallimento è un contratto la cui durata risulta "naturaliter" contenuta nei limiti della procedura concorsuale, in quanto attuativa di una mera amministrazione processuale del bene, con la conseguenza che - non essendo assimilabile al contratto locativo di data certa anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento disciplinato dall'art. 2923 c.c. - non sopravvive alla vendita fallimentare e non è opponibile all'acquirente in executivis.
      Principio ripreso più recentemente da Cass. 28/09/2010, n. 20341 con riferimento alla locazione stipulata dal custode giudiziario, a tal fine autorizzato dal giudice, di un immobile sottoposto ad esecuzione forzata; si dice, in questo caso che questo "è contratto la cui durata risulta naturaliter contenuta nei limiti della procedura concorsuale, non potendo essere opposta a colui che abbia acquistato il bene a seguito di vendita forzata".
      In ogni caso è opportuno e consigliabile che nel contratto di locazione venga inclusa una clausola con la quale il curatore ed il conduttore espressamente pattuiscono la risoluzione della locazione per effetto della vendita forzata del bene; una clausola del genere, hanno detto le Sezioni Unite di cui sopra, "è pienamente valida, in quanto esplicita un limite di durata connaturato al contratto ed alle sue peculiari finalità, che la sottraggono all'ambito di applicabilità del combinato disposto degli art. 7 e 41 l. 27 luglio 1978 n. 392, che colpiscono di nullità la clausola di risoluzione del contratto di locazione in caso di alienazione del bene locato".
      Zucchetti SG Srl