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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà
fallimento società costruzione yacht
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Francesco Lepore
ROMA21/03/2022 11:44fallimento società costruzione yacht
Buongiorno
una società che si occupa della costruzione di yacht è stata dichiarata fallita.
Da dichiarazioni rese dall'amministratore emerge che la Società fallita, che conduceva in locazione il capannone ove veniva svolta l'attività, a seguito di sfratto per morosità ha restituito il capannone con all'interno due scafi in costruzione. Dalla documentazione consegnata dall'amministratore emerge che per tali scafi sono già stati eseguiti i passaggi di proprietà a favore dell'acquirente con atto notarile, trascritto presso la capitaneria di porto. Nell'atto notarile è riportato che la società costruttrice (la fallita italiana) potrà detenere l'imbarcazione fino alla consegna e accettazione e alla ricezione del prezzo contrattuale. Il prezzo non è stato corrisposto.
La società acquirente (di nazionalità Austriaca) a sua volta è stata dichiarata fallita.
Ritengo che in qualità di curatore io debba inventariare tali scafi e procedere alla loro vendita con procedura competitiva. Ritenete corretto questo modo di procedere o ci potrebbero essere dei problemi in fase di vendita in quanto la società non è formalmente proprietaria degli scafi?
Oppure ritenete più corretto insinuarsi al passivo del fallimento della società austriaca ed attendere che il curatore fallimentare austriaco provveda alle operazioni di vendita? Anche in questo caso ritengo di dover inventariare i beni e attendere la rivendica da parte del proprietario moroso. E' corretto?
Cordiali saluti
dott Francesco Lepore-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/03/2022 18:49RE: fallimento società costruzione yacht
Lei parla di fallimento di una società che si occupa della costruzione di yacht e di due scafi in costruzione, per cui è da ritenere che la costruzione delle due imbarcazioni fosse stata commissionata dalla società austriaca committente, e realizzata, quale appaltatrice dalla società italiana, dato che ai contratti di costruzioni imbarcazione o aeromobili su ordinazione di un soggetto committente, "per quanto non è disposto dal codice della navigazione, si applicano le norme che regolano il contratto di appalto" (artt. 241 e 856 cod. nav.).
Orbene, è pacifico che, in caso di contratto di costruzione di imbarcazione con materiale di proprietà dell'appaltatore, trattandosi di appalto di cosa mobile, l'imbarcazione, sino a che l'opera non sia ultimata, consegnata ed accettata, si considera di proprietà dell'appaltatore stesso, salvo che nel contratto non vi sia una specifica pattuizione in senso contrario; a sua volta il contratto di appalto si scioglie ai sensi dell'art. 81 l. fall.
Secondo questa ricostruzione, la proprietà degli scafi dovrebbe appartenere alla società cantieristica italiana e, quindi gli scafi dovrebbero essere nella disponibilità del fallimento italiano, che potrebbe venderli e il fallimento austrico si insinuerà per il recupero degli acconti eventualmente versati.
La normativa in materia richiede che i contratti di costruzione imbarcazione (o se si vuole di vendita di cosa futura nei quali anche la proprietà d del bene oggetto del contratto passa all'acquirente all'atto della esistenza del bene stesso) richiede la trascrizione nei registri navali, che, cessato il contratto di appalto che non potrà avere più esecuzione, potrà essere cancellata con provvedimento del G.D, al momento della liquidazione ai sensi del secondo comma dell'art. 108 l. fall.
Ad ogni odo, trattandosi di materie specialistiche non sarebbe male sentire un professionista esperto del settore, così come sarebbe opportuno, considerato che entrambe le parti sono state dichiarate fallite, colloquiare con il curatore austriaco per trovare una soluzione concordata che possa essere vantaggiosa per i creditpori.
Zucchetti SG srl
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