Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

Movimenti banacri successivi alla dichiarazione di fallimento

  • Umberto Romano

    Treviso
    11/02/2014 12:04

    Movimenti banacri successivi alla dichiarazione di fallimento

    Buongiorno,
    dall'esame del c/c della società fallita ho rilevato diversi movimenti bancari, in entrata ed in uscita, effettuati nello stesso giorno di deposito della sentenza di fallimento al reg. imprese, nonchè nei giorni immediatamente successivi.
    Alla data di fallimento il c/c affidato, presentava un saldo in dare.
    Ritenuto pacifico che per i saldi avere (incassi) lo scrivente dovrà richiedere l'immediata restituzione all'istituto bancario ex art. 44 e 78 L.F., mi domandavo come comportarmi per i saldi dare (uscite).
    Nello specifico la banca ha registrato due assegni e la rata di un finanziamento andando così ad incrementare il proprio credito vs. la società fallita, dovrei richiedere la restituzione dei pagamenti a questi fornitori e girarli alla banca? Ovviamente la banca sarà ammessa al passivo per il saldo dare esistente alla data di deposito della sent. di fallimento al reg. imprese.
    Ringrazio per l'attenzione.
    Dott. Umberto Romano
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/02/2014 20:30

      RE: Movimenti banacri successivi alla dichiarazione di fallimento

      Prima di entrare nel merito della domanda, ricordiamo che, a norma del secondo comma dell'art. 16, la a sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione nei confronti del fallito, ma nei confronti dei terzi- e tale è la banca e a maggior ragione i terzi fornitori- gli effetti "si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17, secondo comma". E' questa data, quindi che deve tenere presente nei rapporti con la banca per fissare lo spartiacque tra atti compiuti prima e dopo il fallimento.
      Ciò detto, gli incassi fatti dalla banca dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento, ove non accreditati in conto e ivi lasciati nella disponibilità del fallimento ma utilizzati dalla banca per diminuire il proprio credito, possono essere recuperati presso la banca in quanto si tratta di un pagamento del credito della banca fatto successivamente al fallimento e all'estinzione automatica del conto corrente, come lei giustamente ricorda.
      La stessa sorte seguono, a norma dell'art. 44, i pagamenti effettuati in favore di terzi e il recupero di queste somme va nelle casse del fallimento. La banca si insinuerà al passivo e parteciperà al concorso sostanziale per la somma ammessa
      Zucchetti Sg Srl
      • Umberto Romano

        Treviso
        12/02/2014 14:53

        RE: RE: Movimenti banacri successivi alla dichiarazione di fallimento

        Ringrazio per la tempestiva risposta.
        Tuttavia non mi è chiaro l'ultimo inciso;
        Ponendo ad esempio che il saldo passivo di banca al momento dell'iscrizione al reg. imprese della sentenza dichiarativa di fallimento ammonti ad € 1.000,00, che successivamente a tale data venga disposto un pagamento a favore di un fornitore di € 500,00 (saldo passivo: € 1.500) la procedura dovrebbe richiedere al fornitore la restituzione di € 500,00 ex art. 44 L.F., l'istituto di credito si insinua per € 1.500,00 ed il fornitore si insinua per € 500,00?
        Ringrazio nuovamente per l'attenzione.
        Dott. Umberto Romano
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          12/02/2014 19:15

          RE: RE: RE: Movimenti banacri successivi alla dichiarazione di fallimento

          Esattamente. Scendendo nei particolari, bisogna partire dal concetto che, a norma dell'art. 78, il contratto di conto corrente con la banca si è sciolto automaticamente con la dichiarazione di fallimento, e di conseguenza si sono estinti gli obblighi della banca concernenti l'esecuzione del conto corrente, tra cui l'obbligo di dare esecuzione all'ordine di pagamento insito negli assegni che il fallito ha emesso prima della dichiarazione di fallimento. Se la banca paga l'assegno dopo il fallimento, quindi, paga male echi riceve il pagamento riceve un pagamento per conto del soggetto fallito, inefficace ai sensi dell'art. 44.
          Allora, seguendo l'esempio da lei fatto, la curatela può richiedere al terzo fornitore che è stato pagato dalla banca per conto del cliente la restituzione della somma di € 500,00 da lui ricevuta dopo il fallimento del traente in quanto pagamento inefficace, ma può chiedere anche alla banca, se non recupera detta somma dal terzo, di eliminare l'addebito di € 500,00 dal conto; ovviamente per la curatela- che non può pretendere di raggiungere entrambi questi risultati, altrimenti farebbe una ingiustificata locupletazione- è più conveniente agire nei confronti del terzo se questi è solvibile perché recupera liquidità che mette in cassa, nel mentre, se agisce nei confronti della banca si vede ridurre il passivo da soddisfare dal momento che la banca per il pagamento dell'assegno non ha utilizzato provviste del correntista ma l'affidamento che aveva o comunque ha permesso l'extrafido, incrementando l'esposizione.
          Se il terzo restituisce € 500,00, egli avrà diritto di partecipare al passivo per detta somma, corrispondente al suo originario credito, "momentaneamente" estinto, e la banca si insinua per € 500,00 anticipati, più il residuo saldo passivo ante fallimento, nel caso, in totale € 1.500,00. Non si ha in tal modo una duplicazione del passivo perché nel frattempo il fallimento ha recuperato € 500,00; questa somma fa parte dell'attivo del fallimento e va quindi distribuita tra i creditori secondo la loro ammissione e collocazione, per cui se la banca è chirografaria, sarà soddisfatta se e nella misura in cui lo saranno gli altri creditori di pari condizione.
          Zucchetti SG Srl
          • Gianluca Bologna

            Reggio Emilia (RE)
            30/11/2016 15:01

            RE: RE: RE: RE: Movimenti banacri successivi alla dichiarazione di fallimento

            Buongiorno.
            Mi ricollego al quesito di cui sopra per chiedere una precisazione. Se sul conto corrente intestato alla società fallita, dopo l'iscrizione della dichiarazione di fallimento nel Registro Imprese, entrano somme inviate da un cliente per il saldo prezzo di vendite perfezionatesi prima della dichiarazione di fallimento, la Curatela le può trattenere ex art. 42 co. 2 L. Fall. se la banca le mette a disposizione della procedura?
            Ringrazio anticipatamente.
            G. Bologna
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              30/11/2016 19:47

              RE: RE: RE: RE: RE: Movimenti banacri successivi alla dichiarazione di fallimento

              Certamente si. Si può discutere se l'acquisizione avvenga a norma del secondo comma dell'art. 42 o del secondo comma dell'art. 44, ma la Cassazione ha optato per la prima versione, stabilendo che " "il curatore è legittimato ad appropriarsi immediatamente, ai sensi dell'art. 42 comma secondo l.f. quali beni sopravvenuti al fallito nel corso del fallimento, delle somme affluite su un conto corrente del fallito in epoca successiva al fallimento e delle quali non sia provato il titolo di acquisizione" (Cass. 07/06/2002, n. 8274; conf. Cass. n. 10056 del 1995).
              Noi per la verità pensiamo che, essendosi il conto corrente scioltosi per effetto del fallimento a norma dell'art. 78 l.f., il pagamento accreditato sul conto è come se fosse stato fatto al fallito, e quindi inefficace a norma del secondo comma dell'art. 44, ma la questione non ha alcuna importanza nel suo caso, in quanto l'applicazione dell'una o l'altra norma incide sulle eventuali pretese della banca. Partendo, infatti, dal presupposto della applicazione dell'art. 42, co. 2, l.f., la Corte ha poi affermato che, proprio perché si parla di beni sopravvenuti, "la banca, convenuta per la restituzione delle somme, può opporre in via di eccezione, restando gravata della relativa prova, che le rimesse sul conto corrente costituiscono il provento della gestione di un'attività d'impresa esercitata dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento sicché, trattandosi di beni pervenuti al fallito durante il corso della procedura fallimentare, dall'importo dei versamenti debbono essere detratti, ai sensi dello stesso art. 42 comma 2 l.f., i pagamenti eseguiti a terzi mediante assegni bancari tratti sul conto, quali passività sostenute dal fallito per la produzione del reddito affluito sul conto stesso". Queste problematiche sono estranee al suo caso sia perché in questo la banca si è dichiarata disponibile alla restituzione sia perché è pacifico che l'accredito costituisce il pagamento del prezzo di una fornitura effettuata ante fallimento.
              Zucchetti Sg srl