Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

normativa anticorruzione e fallimento

  • Marco Minguzzi

    Ravenna
    31/10/2018 18:52

    normativa anticorruzione e fallimento

    sono curatore di una procedura di fallimento che deve incassare un credito da un ente pubblico. Il funzionario dell'ente mi ha comunicato di essere pronto al pagamento ma che trattandosi di pagamento in conseguenza di un appalto si rende applicabile la normativa anticorruzione di cui alla Legge 136/2010 per cui mi chiede una dichiarazione scritta in cui si evidenzino gli estremi identificativi del "conto dedicato" nonché i nominativi delle "persone incaricate". Sinceramente non conoscendo la norma non so cosa rispondere, posso a vostro avviso indicare il conto della procedura vincolato al mandato del G.D.? e come persona incaricata indico il mio nominativo?
    Inoltre il funzionario rappresenta come in basa ad una sua verifica la società fallita non è in regola con il DURC non avendo corrisposto contributi per ingenti importi (come sempre accade in questi casi) e si chiedeva se la norma che prevede il pagamento diretto in favore degli enti previdenziali tramite il c.d. intervento sostitutivo sia applicabile in caso di fallimento, tenuto conto della necessità del rispetto della par condicio creditorum. Io penso di no ma non ho trovato un appiglio normativo, mi sapreste aiutare?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/11/2018 18:44

      RE: normativa anticorruzione e fallimento

      La finalità della predisposizione di un conto dedicato è chiaramente indicata dal primo comma dell'art. 3 della Legge 13/08/2010, n.136, e, cioè, tali conti sono stati creati "per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali". A tal fine, "gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonche' i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa' Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni".
      Stante questa dichiarata finalità della norma, ci sembra che il curatore del fallimento, per un verso, non rientra tra i soggetti indicati dalla legge (appaltatori, subappaltatori e subcontraenti compresi nella filiera delle imprese, concessionari di finanziamenti pubblici) che devono comunicare alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera, servizio o appalto alla quale sono dedicati; dall'altro il pagamento effettuato al curatore non può, in considerazione del ruolo di organo con funzioni pubblicistiche che ricopre e che deve solo il destinatario del pagamento senza che svolga attività di impresa (a meno che non sia stato aperto un esercizio provvisoprio), essere considerato quale atto che possa realizzare quei fini che la legge con la tracciabilità vuole evitare, anche perché il pagamento fatto a tale organo è sempre rintracciabile.
      In mancanza di precedenti specifici, riteniamo, pertanto, che il curatore non deve avere un conto dedicato né comunicarlo all'ente appaltante, essendo sufficiente indicare il conto della procedura su cui effettuare il bonifico o il versamento con altri mezzi.
      Quanto all'assenza del DURC, Trib. Milano 01/09/2015 ha così statuito: "La disposizione di cui all' art. 118 c. 6 del d.lgs. 163/2006 (c.d. codice dei contratti pubblici), che prescrive alla stazione appaltante, responsabile del procedimento, la sospensione del pagamento dei corrispettivi qualora l'impresa esecutrice o subappaltatrice, impiegata nell'esecuzione di un contratto, non provi (tramite il DURC) di essere in regola con i versamenti contributivi relativi ai lavoratori impiegati, non può essere applicata ad una procedura concorsuale, stante che il credito relativo al corrispettivo dell'appalto è, in caso di fallimento dell'impresa appaltatrice, acquisito alla massa, onde un eventuale successivo pagamento effettuato in corso di procedura, in considerazione delle irregolarità contributive commesse dalla fallita in bonis, dalla pubblica amministrazione appaltante direttamente a favore degli enti previdenziali ed assistenziali, risulterebbe inefficace ai sensi dell'art. 44 L.F. in quanto avvantaggerebbe quei terzi rispetto agli altri creditori concorsuali, facendo ottenere agli stessi in prededuzione una somma che sarebbe loro dovuta con privilegio di grado posteriore"
      Nello steso senso si sono espressi L'Inps, che ha affermato il principio in base al quale "in presenza di procedura fallimentare, l'obbligo dell'intervento sostitutivo dell'amministrazione richiedente (la verifica della regolarità contributiva) resta inibito in quanto il suo esercizio determinerebbe una decurtazione dell'asse fallimentare e si risolverebbe in una lesione della par condicio creditorum" ( circolare INPS 126/2015), e l'Inail (circolare/nota di istruzioni emanata in data 21 marzo 2012, punto 5.) recante istruzioni operative per l'attuazione dell'intervento sostituivo negli appalti pubblici. Nell'ambito di detta nota l'Inail sembra di fatto escludere l'operatività di tale procedura nel caso in cui l'appaltatore sia assoggettato ad una procedura concorsuale, precisando che: "Eventuali interventi sostitutivi riguardanti, in ipotesi, codici ditta per i quali risultino procedure concorsuali o crediti iscritti a ruolo esulano dalle modalità di pagamento descritte al paragrafo precedente e devono essere gestiti alla luce della rispettiva normativa di riferimento, in relazione alla specificità del caso concreto".
      Zucchetti SG srl