Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - ATTIVO E CONTABILITà

TFR - quota da destinare al fallimento

  • Sonia Polvara

    Casalpusterlengo (LO)
    16/04/2020 17:57

    TFR - quota da destinare al fallimento

    Il socio fallito ha prestato la propria attività lavorativa presso terzi, rapporto instauratosi dopo l'apertura del fallimento.
    A seguito di istanza nel 2015, l'Ill.mo GD si è espresso circa la quota da destinare alla procedura, prontamente depositata ogni mese.
    Il socio fallito ha raggiunto l'età pensionabile e pertanto, ha presentato le proprie dimissioni. Sorge pertanto il problema di quanta parte di TFR occorre destinare alla procedura fallimentare.
    Chiedo pertanto il vostro intervento per sapere se il TFR maturato debba essere destinato proquota secondo la somma a suo tempo stabilità dal Giudice oppure, come nel caso di cessione del quinto dello stipendio, debba essere destinata al 100% al fallimento.
    Ringrazio per la vostra collaborazione.
    Polvara Sonia
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/04/2020 20:51

      RE: TFR - quota da destinare al fallimento

      La natura assistenziale e previdenziale del trattamento di fine rapporto ne giustifica, in caso di fallimento dell'avente diritto, l'assoggettabilità allo speciale regime previsto dall'art. 46 della legge fall., che, in deroga alla generale regola della indisponibilità del patrimonio del fallito posta dall'art. art. 44 della legge fall., esclude dall'attivo fallimentare, nei limiti di quanto occorre per il mantenimento del fallito e della sua famiglia, le somme spettanti al fallito stesso a titolo di stipendio, pensione o salario, così come determinate con decreto del giudice delegato (Cass. 30 luglio 2009 n. 17751; Cass. 20 marzo 1999, n. 2591; Cass. 25/07/1986, n.4758) Quest'ultima deisione apparentemente sembra dire che "le somme percepite dal fallito, già pubblico dipendente, a titolo di indennità di fine rapporto - che costituiscono emolumenti differiti (sia pur informati a finalità assistenziali o previdenziali) attinenti ad un pregresso rapporto di lavoro - sono acquisibili all'attivo fallimentare", ma poi aggiunge " a meno che il giudice delegato non ne accerti l'occorrenza al mantenimento del fallito o della famiglia, fissando i relativi limiti, con motivato provvedimento sostanzialmente decisorio, perché incidente su diritti soggettivi".
      Ammessa l'applicazione del sistema di cui al primo comma n. 2 e secondo comma dell'art. 46 anche al TFR, diventa a nostro avviso necessario che il giudice rifissi, in considerazione anche delle mutate condizioni, la eventuale quota del TFR che dovrà essere acquisito all'attivo fallimentare e quella lasciata al fallito.
      Zucchetti SG srl